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Integrazione linguistica dei migranti mediante buoni di formazione e crediti di tempo

08.3159 · Mozione · 2008-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di promuovere concretamente, in virtù dell'articolo 3 della legge sulla formazione professionale (LFPr) e dell'articolo 34 capoverso 4 della legge sugli stranieri (LStr), l'integrazione linguistica dei migranti (sia dei cittadini dell'UE sia di quelli di altri Paesi) mediante buoni di formazione e relativi crediti di tempo pari a 500 ore di corsi, nell'interesse dell'economia e dell'integrazione sociale. A questo scopo occorre creare almeno 10 000 posti supplementari nei corsi appositi.

Begründung

Il Consiglio federale (cfr. i pareri in risposta al postulato 01.3730 e alla mozione 98.3565) e numerosi esperti ritengono che la lingua costituisca uno degli elementi chiave per integrarsi con successo. Da alcune ricerche risulta tuttavia che circa 63 000 migranti che lavorano in Svizzera non hanno la possibilità di utilizzare una lingua nazionale svizzera nel lavoro quotidiano. Pertanto l'integrazione in Svizzera di questi migranti non è soltanto fortemente ostacolata, ma di fatto anche parzialmente impedita. Nel suo rapporto il Consiglio federale aggiunge che spesso la disponibilità dei datori di lavoro a investire nel perfezionamento delle conoscenze linguistiche di queste persone è molto limitata, benché nelle imprese sarebbe talvolta possibile apprendere le lingue.

La legge sugli stranieri (LStr, art. 34) equipara un'integrazione di successo a buone conoscenze di una lingua nazionale, conferendo un ruolo prioritario alla lingua come veicolo d'integrazione per i migranti. L'esperienza dimostra che per soddisfare i requisiti del livello di riferimento A2 (conoscenze di base per parlare, ascoltare, leggere e scrivere), sanciti dall'ordinanza relativa alla LStr (OASA, art. 62), le persone non abituate a imparare hanno bisogno di 500 ore circa. Introducendo buoni di formazione e crediti di tempo di 500 ore in virtù della LFPr e della LStr, il Consiglio federale non lancia soltanto un'iniziativa, ma crea anche i presupposti per l'apprendimento della lingua locale.

La prassi dimostra che esiste una reale esigenza di ampliare le offerte rivolte a determinati gruppi. Occorre eliminare gli ostacoli all'accesso ai corsi di perfezionamento linguistico, siano essi di natura economica, linguistica professionale, temporale o geografica e concentrarsi sui settori che impiegano maggiormente i migranti (ristorazione, vendita, lavori di pulizia e di economia domestica, servizi, ecc.). L'apprendimento di una lingua nazionale va inteso come un perfezionamento professionale che sarebbe sussidiato nell'ambito della LFPr. L'articolo 3 delle legge sancisce come obiettivo "l'integrazione nella società, in particolare nel mondo del lavoro" e la possibilità di "promuovere provvedimenti nel settore della formazione professionale a favore di regioni e gruppi sfavoriti" (art. 7).

Si tratta di utilizzare regolarmente a titolo complementare fondi per la formazione o fondi di categoria, per creare un sistema d'incentivi e sgravare i datori di lavoro.

I provvedimenti proposti con la presente mozione vanno considerati come un complemento alle misure vigenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore la nuova legge sugli stranieri (LStr) e le pertinenti disposizioni esecutive. Prima della revisione della legge il Consiglio federale ha preso atto il 30 agosto 2006 del rapporto sull'integrazione 2006 dell'Ufficio federale della migrazione, incaricando i dipartimenti e gli uffici di elaborare entro l'estate 2007 un pacchetto di misure volte a migliorare l'integrazione. Secondo il rapporto sull'integrazione 2006, l'integrazione degli stranieri è tutto sommato riuscita se si considera la loro alta percentuale rispetto alla popolazione residente. Per quanto riguarda le lingue, il rapporto constata che in sostanza la maggioranza dei cantoni dispone di misure di promozione linguistica molto diversificate e in grado di soddisfare il fabbisogno in termini quantitativi. Tuttavia talvolta tale offerta non è sufficientemente coordinata e può ancora essere migliorata sul piano qualitativo.

Il 22 agosto 2007 il Consiglio federale ha approvato un pacchetto comprendente in tutto 45 misure (rapporto sulle misure d'integrazione 2007). Secondo tale rapporto occorre dare la priorità alla formazione, al lavoro e alle lingue. Per quanto concerne le lingue, le misure già adottate da Confederazione, cantoni e comuni sono riprese e migliorate. D'altronde uno dei provvedimenti varati dall'Ufficio federale della migrazione consiste nel conferire maggiore importanza all'apprendimento delle lingue finanziandolo con il credito federale per il promovimento dell'integrazione in virtù dell'articolo 55 LStr (16 milioni di franchi all'anno). Spetta ora soprattutto ai cantoni applicare il provvedimento ed essi stanno elaborando programmi che consentiranno anche di individuare con precisione le esigenze e colmare le lacune delle offerte attuali.

L'Ufficio federale della migrazione sta inoltre preparando un piano globale per la promozione delle lingue insieme ai principali responsabili del settore. Il piano sarà presentato all'inizio del prossimo anno, illustrerà la situazione nel campo della promozione delle lingue in Svizzera e descriverà gli interventi necessari per migliorare la qualità e il coordinamento e perfezionare le offerte attuali.

Queste attività dimostreranno se, a favore di chi e con quali misure occorrerà intensificare o consolidare la promozione delle lingue e in particolare se sarà possibile farlo sulla base della legge sulla formazione professionale (LFPr). Il citato articolo 3 LPFr definisce gli obiettivi generali del sistema di formazione professionale. Ora, conoscenze di base di una lingua nazionale rappresentano un presupposto indispensabile per accedere al sistema di formazione professionale. La formazione professionale continua (art. 30-32 LFPr) serve a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali oppure a favorire la flessibilità professionale. È sostenuta finanziariamente dalla Confederazione nel caso di persone che desiderano restare o reinserirsi nella vita attiva.

L'articolo 34 capoverso 4 LStr viene quindi applicato indirettamente mediante il pacchetto di misure sull'integrazione. L'efficacia dei buoni di formazione è controversa e attualmente oggetto di un progetto pilota i cui risultati saranno presentati alla fine del 2008. Se si introdurranno buoni di formazione, l'offerta dovrà soddisfare la domanda. Di conseguenza è prematuro stabilire il numero di posti da mettere a disposizione nei corsi.

Del resto, l'11 marzo 2006 il Consiglio degli Stati ha approvato la mozione Schiesser 06.3445, "L'integrazione in quanto compito sociale e statale di fondamentale importanza", che incarica il Consiglio federale di verificare in modo esaustivo se è necessario elaborare una legge quadro sull'integrazione e quali sono i provvedimenti da adottare per migliorare l'integrazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.