08.3165 · Interpellanza · 2008-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nell'autunno del 2002, per volontà del consigliere federale Leuenberger è stata ammessa alla circolazione la nuova categoria di aeroplani Ecolight. Grazie alla costruzione leggera e ai motori moderni con bassi consumi ed emissioni ridotte saranno sostituiti i vecchi velivoli tradizionali. Nel rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004, la Confederazione ribadisce che "per ridurre il carico ambientale, il Consiglio federale si adopera in favore di un'autorizzazione il più celere possibile degli apparecchi Ecolight".
1. Il numero dei velivoli Ecolight immatricolati annualmente in Svizzera e la tipologia sono nel frattempo equiparabili a quelli dei Paesi limitrofi? L'obiettivo del Consiglio federale di introdurre prima possibile questa classe di velivoli è stato realizzato?
2. La nuova classe di velivoli ha prodotto un effetto di sostituzione (p. es. sostituzione di vecchi velivoli impiegati nel traino di alianti o durante la formazione di base)? La Confederazione incentiva attivamente questo effetto?
3. La nuova classe di velivoli ha già consentito di ridurre l'inquinamento come auspicato?
4. Rispetto ai Paesi limitrofi e alla nuova classe di velivoli LSA introdotta recentemente negli USA, come si posizionano le condizioni di ammissione alla circolazione? In cosa consistono le differenze quanto alla procedura di ammissione e quali motivi le giustificano?
5. La Svizzera accetta con facilità i velivoli contraddistinti da analoghe esigenze in materia di sicurezza e ambiente già ammessi nei Paesi limitrofi?
6. L'onere dell'amministrazione federale generato dalla delega dell'ammissione alla circolazione a servizi esterni dell'Aero Club Svizzero è, come richiesto dall'UFAC, modesto? Non è stato necessario creare nuovi posti di lavoro nell'amministrazione federale?
7. In relazione ai velivoli Ecolight, quali servizi sono stati prestati dall'Aero Club Svizzero per conto dell'amministrazione federale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Non è possibile comparare il numero di velivoli Ecolight in Svizzera con i dati esteri, dal momento che non si tratta di una categoria regolamentata in modo omogeneo e riconosciuta a livello internazionale, ma di una classe di velivoli specifica della Svizzera. Inoltre, le basi giuridiche svizzere vietano tuttora gli apparecchi volanti con un carico alare inferiore a 20 chilogrammi per metro cubo. L'obiettivo del Consiglio federale di introdurre prima possibile questa classe di velivoli è stato raggiunto.
2. Rispetto al numero complessivo di aeromobili immatricolati in Svizzera, l'effettivo attuale di velivoli Ecolight è estremamente modesto (inferiore all'1 per cento). Poiché il numero di velivoli Ecolight immatricolati è basso, anche l'effetto di sostituzione è molto contenuto. Oltre alla misura di ottimizzazione connessa alla procedura di ammissione (vedi risposta 6), la Confederazione non promuove attivamente l'effetto di sostituzione.
3. I velivoli Ecolight ammessi in Svizzera devono adempiere le prescrizioni nazionali in materia ambientale. Rispetto ad altri apparecchi, i velivoli Ecolight oggi impiegati sono silenziosi e si contraddistinguono per un consumo relativamente basso di carburanti. In particolare nel traino di alianti, grazie alla parziale sostituzione di velivoli tradizionali con velivoli Ecolight, è stato possibile ridurre le emissioni (rumore e sostanze nocive) di circa il 50 per cento.
4. In mancanza di standard riconosciuti a livello internazionale, le procedure di ammissione di velivoli Ecolight sono regolamentate liberamente dalle autorità aeronautiche dei singoli Stati. L'UFAC ha deciso di applicare le prescrizioni tedesche in materia di costruzione e di riprendere i velivoli già ammessi in Germania dopo una validazione del tipo.
Al momento della validazione in Svizzera si è tuttavia constatato che la documentazione relativa alle certificazioni tedesche è in parte incompleta e che quindi gli standard di sicurezza definiti non sono adempiuti. Questa circostanza comporta un considerevole onere supplementare nell'ambito del processo di validazione.
Con la prescrizione di costruzione americana "Light Sport Airplane" (LSA), negli USA possono essere ammessi velivoli semplici mediante una procedura agevolata. Questa prescrizione di costruzione non è riconosciuta dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) di cui la Svizzera fa parte dal 1° dicembre 2006. Conformemente a una nuova regolamentazione europea, attualmente in fase di elaborazione, e basandosi sulle norme americane, l'AESA sta provvedendo a definire la regolamentazione d'ammissione di aeroplani leggeri al fine di armonizzare le procedure a livello europeo.
5. A causa dei diversi criteri d'ammissione per i velivoli Ecolight in vigore nei singoli Stati e per via della tracciabilità, in parte lacunosa, si applica la procedura di validazione descritta nella risposta 4. La validazione automatica non è pertanto contemplata. L'onere che incombe sulle autorità aeronautiche svizzere dipende sostanzialmente dalla qualità della documentazione inoltrata e dalle attestazioni fornite dal richiedente. Con la futura regolamentazione AESA che introdurrà una procedura d'ammissione unica e armonizzata nei Paesi membri in Svizzera si ridurrà sensibilmente gli oneri connessi alla procedura di ammissione.
6. Le attività di validazione sono state delegate all'associazione di categoria "Swiss Microlight Flyers" (SMF) integrata nell'Aero Club Svizzero. L'onere per l'implementazione e l'esercizio del servizio di validazione è al momento ingente sia per l'UFAC che per il servizio di ammissione. Al fine di ottimizzare lo svolgimento del processo e sulla base delle esperienze maturate, l'UFAC si incaricherà integralmente entro la fine del 2008 della validazione tipo, revocando così la delega. L'ammissione di velivoli Ecolight in Svizzera non ha comportato la creazione di nuovi posti di lavoro in seno all'amministrazione federale.
7. Le prestazioni del servizio di ammissione comprendono fondamentalmente la valutazione della documentazione necessaria all'ammissione, gli attestati, la verifica del tipo, l'effettuazione di controlli dei velivoli, la redazione di una "letter of acceptance", il sostegno all'UFAC nell'esame d'entrata di nuovi tipi, l'approvazione di modifiche, la verifica dei requisiti ambientali, la collaborazione nell'allestimento di direttive di navigabilità per velivoli Ecolight, come pure la verifica di costruttori esteri. Come specificato in precedenza, l'UFAC riprenderà questi compiti alla fine del 2008.
Risposta del Consiglio federale.