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08.3168 · Mozione · 2008-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Begründung

I crediti in sofferenza delle imprese svizzere ammontano a 9 miliardi di franchi. In media le fatture sono pagate con un ritardo di 14,8 giorni dopo la scadenza del termine usuale di pagamento di 30 giorni. Particolarmente cattiva è la morale di pagamento degli enti pubblici: Confederazione, cantoni e comuni saldano le loro fatture in media solo 48,7 giorni dopo la data della fattura.

Il numero delle fatture pagate solo dopo più di 60 giorni è enorme: l'8,1 per cento delle fatture è saldato dopo 61-90 giorni, mentre il 2,8 per cento addirittura solo dopo 120 giorni. Le perdite definitive di credito ammontano all'1,6 per cento di tutti gli importi fatturati. La cattiva morale di pagamento dei clienti incide negativamente sulla liquidità dell'80 per cento delle imprese. Nel 7 per cento dei casi addirittura ne minaccia fortemente l'esistenza. Il 21 per cento dei fallimenti è dovuto ai ritardi nei pagamenti in entrata e ai conseguenti problemi di liquidità.

Il ritardo del debitore equivale a un credito del fornitore a tasso zero. Ciò comporta problemi di liquidità per molte imprese, costrette a chiedere prestiti bancari, gravati dai relativi interessi. L'interesse moratorio attualmente previsto dalla legge (art. 104 CO) non consente assolutamente al creditore di coprire i costi d'interesse cagionati dal ritardo dei debitori. Una PMI deve infatti pagare il 9-12 per cento all'anno per crediti in conto corrente non compresi nelle prestazioni usuali delle banche e che devono essere assunti per coprire il fabbisogno supplementare di liquidità (da parte del fornitore) cagionato dal ritardo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il tasso degli interessi moratori applicato attualmente in conformità all'articolo 104 del Codice delle obbligazioni in caso di pagamento tardivo di debiti è da molti giudicato troppo basso. Da un'analisi di diritto comparato risulta che i Paesi limitrofi applicano tassi più elevati, soprattutto nei rapporti commerciali (p. es. Germania: 11,32 per cento, Austria: 11,19 per cento, Francia: 11,2 per cento). In questo contesto va ricordata anche la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La direttiva statuisce che il livello degli interessi moratori dev'essere maggiorato di almeno sette punti percentuali rispetto al tasso di riferimento della Banca centrale europea.

Il Consiglio federale giudica pertanto sostanzialmente legittima la richiesta degli autori della mozione, anche se l'interesse moratorio ai sensi dell'articolo 104 del Codice delle obbligazioni costituisce unicamente un tasso minimo sancito dalla legge al quale si può derogare nella stipulazione di contratti.

Saranno necessarie ulteriori verifiche per determinare l'influenza degli interessi moratori sulla morale di pagamento dei debitori e per stabilire quale sia il tasso appropriato e se sia preferibile un tasso fisso o variabile (p. es. collegandolo al tasso di riferimento della Banca nazionale svizzera). Bisogna anche valutare se alzare il tasso degli interessi moratori globalmente o soltanto nelle relazioni commerciali e se l'innalzamento debba tenere conto anche dei crediti concessi dallo Stato, soprattutto quelli fiscali, come pure del debito pubblico. Il Consiglio federale giudica prematuro ed è quindi contrario a un innalzamento globale al 10 per cento del tasso degli interessi moratori.

Alla luce di queste considerazioni il Consiglio federale raccomanda di respingere la mozione. Si riserva tuttavia di proporre alla seconda Camera una modifica (art. 121 cpv. 4 LParl) che conceda all'esecutivo un margine di manovra più ampio, come previsto dalla mozione 08.3169 del gruppo radicale-liberale, "Morale di pagamento: porre un freno all'andazzo attuale".

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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