08.3202 · Mozione · 2008-03-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di provvedere a che i responsabili del fondo AVS, di Publica e delle casse pensioni delle aziende vicine alla Confederazione esercitino il diritto di voto di cui dispongono, in quanto azionisti, per i patrimoni da loro gestiti e forniscano informazioni sul proprio comportamento di voto. Se del caso, andranno apportate le necessarie modifiche legislative. Il proprietario e gli assicurati hanno diritto ad un'informazione trasparente sul comportamento di voto dei gestori di questi istituti di previdenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli istituti menzionati dall'autrice della mozione esercitano il loro diritto di voto nel modo seguente:
- il fondo AVS esercita sempre il suo diritto di voto nelle assemblee generali ordinarie e straordinarie delle società per azioni soggette al Codice delle obbligazioni svizzero. Nel caso di società estere, il fondo rinuncia per principio a far valere i suoi diritti di azionista. Dal 2002, nel regolamento del consiglio d'amministrazione sono stabilite e pubblicate le norme per l'esercizio dei diritti di voto. Questo compito è delegato ad un apposito comitato, che informa regolarmente per iscritto il consiglio d'amministrazione sul proprio comportamento di voto. Il rapporto annuale del fondo AVS contiene una statistica dettagliata dei voti espressi.
- Publica esercita il diritto di voto relativo a titoli azionari di società svizzere detenuti direttamente dall'istituto. Nel caso di società estere, Publica rinuncia per principio a far valere i suoi diritti d'azionista. Il comportamento di voto è deciso dal comitato di investimento in funzione degli interessi a lungo termine dell'azionariato della società in questione. Se i membri del comitato non riescono ad adottare una decisione di maggioranza, Publica rinuncia ad esercitare il suo diritto di voto. Publica non fornisce informazioni sui voti espressi dai suoi rappresentanti.
- Gli istituti di previdenza delle aziende vicine alla Confederazione esercitano il loro diritto di voto nelle assemblee di società svizzere. Di regola, anche questi istituti rinunciano a far valere i propri diritti di azionista nel caso di società estere e non pubblicano informazioni sul proprio comportamento di voto.
Il 1° gennaio 2002, il Consiglio federale ha messo in vigore una modifica dell'articolo 49a OPP 2 secondo la quale gli istituti di previdenza devono definire le regole che intendono applicare nell'esercizio dei loro diritti di azionista. Il governo si è astenuto di proposito dall'obbligare gli istituti di previdenza ad esercitare sistematicamente i loro diritti di voto e dallo stabilire criteri vincolanti in materia. È compito degli istituti di previdenza e dei loro organi paritetici garantire un'informazione adeguata sul settore degli investimenti (soprattutto per quanto concerne l'asset allocation strategica e i rendimenti conseguiti) e rafforzare la gestione dei fondi pensione (in primo luogo attraverso l'organizzazione interna, ma anche regolamentando l'esercizio dei diritti d'azionista). L'obbligo di informare riguardo ai voti espressi dagli istituti di previdenza nelle assemblee generali sarebbe una misura eccessiva. Oltre a causare costi, esporrebbe gli organi decisionali alle pressioni dei mass media e della politica, i cui desideri non coincidono necessariamente con gli interessi degli assicurati. Infine, l'emanazione di disposizioni speciali circoscritte a Publica e agli istituti di previdenza indipendenti delle aziende vicine alla Confederazione sarebbe difficilmente conciliabile con i principi dello Stato di diritto. Per questi motivi, il Consiglio federale respinge la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.