08.3239 · Mozione · 2008-04-24
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare soluzioni ed eventualmente di adottare adeguate misure, come l'elaborazione di un progetto di una modifica di legge o di ordinanza, affinché:
1. i finanziamenti effettuati nell'ambito di un gruppo, le operazioni di tesoreria e di gestione centralizzata ("cash pooling") siano generalmente esentate dalla tassa d'emissione e dalla tassa di negoziazione, come pure dall'imposta preventiva; e
2. i prestiti emessi all'estero non possano essere considerati, in Svizzera come prestiti assoggettati al diritto svizzero e di conseguenza all'imposizione svizzera.
Begründung
1. Attualmente le operazioni di finanziamento interne a un gruppo, di tesoreria e di gestione di tesoreria centralizzata ("cash pooling") effettuate da imprese con sede in Svizzera soggiacciono a tasse di bollo e all'imposta preventiva non appena raggiungono una determinata soglia, fissata a un basso livello. Tale assoggettamento si fonda sulle disposizioni legali in vigore e sulla prassi amministrativa formalizzata nei relativi promemoria dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. In genere i gruppi svizzeri svolgono le proprie attività finanziarie tramite piazze estere in quanto la fiscalità svizzera in materia non è assolutamente competitiva per le imprese confrontate con una concorrenza e con una pressione sui costi a livello internazionale. Numerose piazze estere, che contemporaneamente sono principali concorrenti della Svizzera in questo settore, non conoscono né una tassa d'emissione né un'imposta preventiva (imposta alla fonte) sugli interessi. È il caso, ad esempio, della Danimarca, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e di Cipro. La situazione giuridica attuale ostacola la realizzazione, in Svizzera, di una significativa parte delle operazioni di finanziamento che si svolgono all'interno dei gruppi, a scapito delle imprese, della piazza svizzera e del fisco. Essa indebolisce la piazza economica svizzera. Inoltre, le operazioni di finanziamento e di gestione centralizzata di tesoreria sono collegate ad altre funzioni assunte a livello di sedi e gruppi, di modo che lo svantaggio concorrenziale della Svizzera nell'ambito del finanziamento si estende ad altre funzioni nell'impresa.
Nell'interesse dell'attrattiva della piazza economica svizzera è quindi urgente sopprimere un simile ostacolo concorrenziale, esonerando espressamente dalle tasse di bollo e dall'imposta preventiva le operazioni di finanziamento interno, di tesoreria e di gestione di tesoreria centralizzata praticate all'interno dei gruppi al fine di prevenire trasferimenti all'estero e di attirare operazioni in Svizzera. Poiché oggigiorno le attività di finanziamento interno ai gruppi si svolgono per la maggior parte su piazze estere, l'adeguamento proposto dalla legislazione svizzera non comporterà, per la Confederazione, una diminuzione di introiti rilevanti per quel che riguarda le tasse di bollo e l'imposta preventiva. Al contrario, non è escluso che un nuovo insediamento in Svizzera di funzioni legate a tali operazioni provocherà un aumento dei proventi dell'imposta sugli utili e nuovi posti di lavoro con conseguente apporto, agli enti pubblici, di ricavi supplementari a titolo di imposta sul reddito e di consumo.
Sul piano sistematico s'impone una visione consolidata del finanziamento interno a un gruppo, com'è già il caso in molteplici altri ambiti fiscali (ad es. gruppi d'imposizione IVA, ristrutturazioni e partecipazioni secondo la riforma dell'imposizione delle società del 1997, ristrutturazioni all'interno di un gruppo esentate dall'imposta in virtù della legge sulla fusione, sgravio dell'imposta alla fonte in sostituzione del pagamento dell'imposta sui dividendi distribuiti all'interno di un gruppo, imposta alla fonte ed aliquote privilegiate per i dividendi distribuiti all'interno di un gruppo conformemente agli accordi bilaterali relativi alla doppia imposizione, risanamenti, ecc.). Nessuna di queste misure richiede l'adozione preliminare di una legislazione che contempli l'insieme della fiscalità applicabile alle consolidazioni e ai gruppi (imposta sull'utile).
2. Secondo la prassi attuale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'emissione di prestiti fuori dalla Svizzera da parte di società estere appartenenti a un gruppo può essere imputata a una società svizzera dello stesso gruppo se la società svizzera garantisce il prestito estero e se i mezzi raccolti riaffluiscono in Svizzera.
In questo caso si tratta de facto di un meccanismo di protezione del mercato svizzero dei prestiti dalla concorrenza estera, protezione decisamente infruttuosa (cfr. più sotto). Tale meccanismo si prefigge di costringere le imprese a ricorrere al mercato svizzero per lanciare prestiti pubblici per finanziare le loro attività.
Per questo motivo, le operazioni delle imprese in Svizzera subiscono uno svantaggio fiscale rispetto alla concorrenza di importanti piazze estere (come il Lussemburgo e i Paesi Bassi). Contrariamente alla Svizzera, questi Stati, che conducono un'accanita lotta concorrenziale contro il nostro Paese per attirare imprese, non riscuotono imposte sulle emissioni di prestiti obbligazionari e non trattengono alcuna imposta preventiva (deduzione dell'imposta alla fonte) sugli interessi versati ai detentori delle obbligazioni.
Anche in questo ambito, la rinuncia della prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni descritta più sopra dovrebbe comportare una piccola diminuzione degli introiti. I prestiti pubblici emessi da gruppi in Svizzera e la riqualificazione di prestiti esteri in prestiti svizzeri sono rari. Nella prassi, le imprese sono costrette, in taluni casi, a ricorrere a metodi di finanziamento per loro meno interessanti (finanziamento in fondi propri, crediti, ecc.). La prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni causa loro un onere considerevole per organizzare, separare e controllare i flussi finanziari svizzeri ed esteri, senza alcuna utilità per l'ente pubblico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui per rafforzare la piazza fiscale svizzera siano necessari ulteriori provvedimenti nell'ambito dell'imposizione delle imprese. A questo fine, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha istituito il gruppo di lavoro "Concorrenza fiscale internazionale", che dovrebbe concretizzare gli obiettivi di un'ulteriore riforma dell'imposizione delle imprese ed elaborare misure attraverso le quali raggiungere questi obiettivi. I primi risultati del gruppo di lavoro, nel quale sono rappresentati i cantoni, dovrebbero essere disponibili nel corso dell'autunno 2008.
Nel quadro di questi lavori, il gruppo di lavoro "Concorrenza fiscale internazionale" viene inoltre incaricato di esaminare misure per ridurre gli ostacoli citati nella mozione in ambito di imposte indirette nel finanziamento di società di gruppo. Non è comunque certo che la prevista riforma possa realizzare tutti gli obiettivi della mozione.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.