08.3244 · Postulato · 2008-05-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento un rapporto sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia fiscale nei confronti di altri Stati e a indicare in quale misura è garantita la parità di trattamento di tutti gli Stati. Al Parlamento va inoltre esposta in particolare la prassi vigente dell'assistenza amministrativa e giudiziaria svizzera conformemente all'accordo con gli Stati Uniti e motivare le deroghe. Il Consiglio federale è inoltre invitato a illustrare le misure con le quali intende garantire, in futuro, la parità di trattamento degli Stati in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria.
Begründung
A quanto si dice, la Svizzera accorda agli Stati Uniti assistenza amministrativa anche nei casi che, secondo la prassi svizzera, concernerebbero sottrazione d'imposta, senza che sia dato il presupposto della doppia punibilità. La disparità di trattamento a favore degli Stati Uniti e a svantaggio degli altri Stati suscita crescente incomprensione. Per questo motivo il Consiglio federale è invitato a garantire che, secondo il principio della parità di trattamento, la Svizzera conceda a tutti gli Stati l'ampia interpretazione di frode fiscale concessa agli Stati Uniti quale prassi generale in materia di assistenza giudiziaria e amministrativa.
Il trattamento di favore nei confronti degli Stati Uniti poggi sulla convenzione di doppia imposizione (CDI) fra la Svizzera e gli Stati Uniti (RS 0.672.933.61) e alle relative spiegazioni. L'articolo 26 CDI prevede che gli Stati contraenti si scambino le informazioni necessarie a prevenire azioni fraudolente e simili in relazione a un'imposta contemplata dalla convenzione. Due protocolli aggiuntivi precisano l'ampiezza dell'obbligo. Il 23 gennaio 2003, in un ulteriore accordo ai fini dell'interpretazione dell'articolo 26, è stato chiarito cosa s'intende per "e delitti simili".
L'accordo prevede che lo scambio di informazioni (art. 26 CDI) dev'essere esposto in modo che gli sforzi per l'applicazione e le opportune disposizioni per garantire l'applicazione del diritto fiscale di entrambi gli Stati contraenti vengano massicciamente sostenuti. Per la Svizzera vigono i termini di prescrizione statunitensi. Il numero 3 della convenzione stabilisce che in una richiesta d'informazioni lo Stato interpellato scambi informazioni in relazione a una possibile o corrente procedura civile o penale. Le esigenze degli Stati Uniti per l'inchiesta di un delitto fiscale determinano la dimensione dell'assistenza amministrativa della Svizzera. La convenzione conduce a un ampliamento del concetto di frode. Le fattispiecie descritte corrispondono alla sottrazione d'imposta. I 14 esempi mostrano pure che una falsità in documenti non costituisce un presupposto per l'assistenza amministrativa nei confronti degli Stati Uniti.
Contrariamente a ciò, l'accordo con l'UE che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva sulla fiscalità del risparmio prevede un'interpretazione restrittiva dell'assistenza amministrativa in caso di frode o di delitti analoghi. Lo stesso vale anche per le convenzioni di doppia imposizione con Norvegia, Finlandia, Austria, Spagna e Gran Bretagna.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.