08.3255 · Interpellanza · 2008-05-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. In seguito alla sentenza emanata nel 2006 dalla commissione di ricorso in materia d'asilo, anche la persecuzione non statale è considerata un motivo d'asilo. Da allora quante domande d'asilo sono state presentate adducendo la motivazione di una persecuzione non statale? Quante sono state accolte?
2. Negli ultimi anni in quante domande d'asilo è stata addotta quale motivazione la persecuzione statale o non statale per motivi religiosi? In quante per la fede cristiana? In quante per la conversione alla religione cristiana?
3. Per quanto concerne il suo impegno a favore dei cristiani perseguitati, il Consiglio federale rinvia sempre alla sua politica universale in materia di diritti umani (cfr. interpellanza Studer Heiner 00.3115). In quale caso concreto il Consiglio federale si è adoperato in particolar modo a favore dei cristiani in colloqui bilaterali o multilaterali?
4. Di quali misure di pressione dispone la Svizzera per indurre Paesi terzi a proteggere maggiormente le persone perseguitate a causa del loro credo?
5. Il Consiglio federale è disposto a considerare l'adozione di sanzioni economiche nei confronti di un Paese che viola manifestamente la libertà di religione?
6. Il Consiglio federale è disposto a istituire, al di fuori della normale procedura d'asilo, un contingente supplementare per le persone perseguitate per motivi religiosi (in particolare per i cristiani)?
7. In che misura la rappresentanza svizzera presso il Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU contribuisce a far condannare Paesi in cui le persone sono perseguitate a causa della loro fede cristiana?
Begründung
È inammissibile che l'articolo 18 della Convenzione ONU dei diritti dell'uomo rappresenti sempre più una farsa. Se la libertà di religione non è garantita, ciò si ripercuote negativamente anche su molti altri diritti umani.
Per quanto concerne le persone perseguitate per motivi religiosi, tre su quattro sono cristiani. Oggigiorno un cristiano su dieci è discriminato, perseguitato se non addirittura minacciato di morte. Tale situazione riguarda direttamente 200 milioni di cristiani in tutto il mondo. Un Paese di tradizione cristiana dovrebbe adoperarsi a favore di persone che sono discriminate o la cui esistenza è addirittura minacciata a causa delle loro convinzioni religiose.
Stellungnahme des Bundesrates
La libertà di religione è parte integrante della politica svizzera in materia di diritti dell'uomo. Discriminazioni di minoranze religiose o violazioni dei loro diritti non sono tollerabili. Nella sua politica in materia di rifugiati il Consiglio federale, in linea con l'Agenzia ONU per i rifugiati (ACNUR), applica il principio secondo cui nessun gruppo sociale, etnico o religioso deve godere di un trattamento preferenziale per la concessione della protezione. In merito alle singole domande poste dall'autore dell'interpellanza, il Consiglio federale risponde come segue:
1./2. Le possibilità tecniche della statistica UFM non consentono di trarre conclusioni sui motivi o sugli autori di persecuzioni. Pertanto non è possibile determinare il numero preciso dei richiedenti l'asilo che fanno valere una persecuzione da parte di terzi e/o motivi religiosi. È invece possibile osservare che il numero di richiedenti che fanno valere una persecuzione per motivi religiosi non è rilevante in rapporto alle domande complessive presentate in Svizzera. Finora l'esame delle domande presentate da persone di fede cristiana provenienti da Iraq, Afghanistan, Pakistan, Iran, Eritrea ed Egitto hanno comportato la concessione dell'asilo solo in pochi casi.
3. Nei rapporti bilaterali la Svizzera ricorre allo strumento del dialogo sui diritti dell'uomo e affronta la questione della libertà religiosa nei rispettivi colloqui con Cina, Vietnam e Iran. Inoltre il Consiglio federale osserva con grande attenzione la situazione delle minoranze cristiane in diversi Paesi, come ad esempio l'Algeria. Al fine di tutelare e promuovere la libertà religiosa, ma anche di prevenire qualsiasi forma di intolleranza religiosa, a livello multilaterale la Svizzera siede attivamente nei competenti organi di organizzazioni internazionali quali l'ONU (si veda la risposta 7) o l'OSCE.
4. Il diritto pubblico internazionale costituisce il fondamento della politica svizzera in materia di diritti dell'uomo e quindi la base per gli interventi in Paesi terzi. La Svizzera può, ad esempio per via diplomatica, esortare gli Stati che non rispettano la libertà di religione a osservare il diritto internazionale. Può criticare eventuali violazioni del diritto anche in seno a organizzazioni o organi internazionali, anche se nel caso di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani l'unica soluzione sensata è un intervento coordinato della comunità internazionale.
5. Il Consiglio federale riconosce che in determinati casi può essere opportuno emanare sanzioni economiche per imporre obblighi di diritto internazionale, incluso il rispetto dei diritti umani fondamentali. Se adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, tali sanzioni sarebbero applicate anche dalla Svizzera. Negli anni scorsi la Svizzera si è associata a più riprese anche a sanzioni economiche emanate dall'UE. Per contro, per il Consiglio federale l'adozione unilaterale di provvedimenti economici non è né mirata né efficace.
6. Dal 1998 la Svizzera ha sospeso l'ammissione di gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56 della legge sull'asilo. Sono tuttavia esaminate, caso per caso, richieste individuali presentate dall'ACNUR.
Per quanto concerne l'ammissione supplementare di persone perseguitate per motivi religiosi (in particolare di cristiani), occorre considerare che una tale prassi potrebbe di fatto equivalere a una discriminazione. Se gli Stati stabilissero in anticipo contingenti per specifiche categorie di persone secondo criteri quali razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o idee politiche, e accogliessero o respingessero i rifugiati unicamente in base a tale criterio, potrebbero sorgere disparità di trattamento e ingiustizie. Inoltre, se come richiesto la Svizzera istituisse un contingente supplementare e accogliesse determinate persone perseguitate per motivi religiosi, altri gruppi religiosi potrebbero esigere il medesimo trattamento. L'ammissione di gruppi di rifugiati dovrebbe essere volta principalmente a reinstallare i rifugiati esistenti bisognosi di protezione e non a offrire un trattamento preferenziale a minoranze religiose. Pertanto, il Consiglio federale non è attualmente disposto a istituire, al di fuori della normale procedura d'asilo, un contingente supplementare per le persone perseguitate per motivi religiosi (in particolare per i cristiani).
7. In seno al Consiglio dei diritti dell'uomo e all'Assemblea generale dell'ONU la Svizzera esorta a trattare nello stesso modo tutte le forme di discriminazione e intolleranza religiose, e sostiene la protezione della libertà di credo e di coscienza quale diritto fondamentale individuale.
Risposta del Consiglio federale.