Ordinanza concernente i voli notturni durante i campionati europei di calcio 2008
08.3256 · Interpellanza · 2008-05-28
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nell'emanare l'ordinanza sui voli notturni durante i campionati europei di calcio 2008, il Consiglio federale si basa sugli articoli 3 e 36 della legge sulla navigazione aerea.
I capoversi 1 e 2 dell'articolo 36d della legge dispongono che:
1 L'Ufficio federale trasmette ai cantoni interessati le domande di modifica del regolamento d'esercizio con effetti sostanziali sull'esposizione al rumore invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei cantoni e dei comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. È anch'esso dell'avviso che l'ordinanza sui voli notturni durante i campionati europei di calcio costituisca una modifica, almeno temporanea, del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 36d capoverso 1 della legge sulla navigazione aerea?
2. Come spiega il fatto che questa modifica non sia stata depositata pubblicamente, come previsto dall'articolo 36d capoverso 2 di detta legge?
3. Condivide il parere secondo cui, a seguito della modifica dell'OSIA, sia possibile in ogni momento autorizzare nuove deroghe al divieto di voli notturni?
4. È disposto, in caso di future domande di deroghe in relazione ai voli notturni, a depositare pubblicamente le disposizioni pertinenti delle relative ordinanze?
5. In caso negativo, è disposto a sottoporre al Parlamento la nuova versione dell'OSIA, che costituisce la base legale per l'autorizzazione di voli notturni?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel febbraio 2008 il Consiglio federale ha adeguato la regolamentazione applicabile ai voli notturni dell'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1, artt. 39 e ss) in modo tale da permettere in futuro alle autorità di concedere deroghe al divieto di voli notturni sugli aerodromi svizzeri per ragioni di sicurezza, in occasione di grandi manifestazioni internazionali (nuovo articolo 39d). Questa regolamentazione si applica per l'appunto "in caso di importanti eventi di carattere internazionale". In vista dell'Euro 2008 e su domanda delle città ospitanti le partite, il 9 aprile 2008 il Consiglio federale aveva emanato una regolamentazione speciale per questo particolare evento e limitata alla durata dello stesso (qui di seguito ordinanza Euro 2008; RU 2008 1723), la quale autorizzava voli al di fuori dell'orario di attività degli aeroporti svizzeri al termine delle partite. Le disposizioni speciali non erano limitate a soli motivi di sicurezza, ma disciplinavano dettagliatamente numero massimo e tipo di aeromobili. Entrambe le ordinanze hanno come base giuridica l'articolo 36 capoverso 1 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0).
1. I regolamenti d'esercizio concretizzano le disposizioni del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, della concessione, dell'autorizzazione di esercizio, dell'approvazione dei piani e naturalmente anche della legislazione vigente (cfr. art. 36c cpv. 2 LNA). Tra l'altro essi contengono anche prescrizioni concernenti gli orari di esercizio e la protezione dal rumore. Ciò non toglie al Consiglio federale la competenza di emanare e modificare la regolamentazione a livello di ordinanza applicabile ai voli notturni. Con l'ordinanza Euro 2008 esso non ha modificato i regolamenti di esercizio, ma ha emanato una regolamentazione dettagliata e separata per l'evento in questione.
2. Prima di emanare ordinanze, il Consiglio federale può (facoltativamente) procedere ad indagini conoscitive presso gli ambienti interessati (art. 10 cpv. 1 della legge federale sulla procedura di consultazione; RS 172.061). La procedura di cui all'articolo 36d LNA non può invece essere applicata all'emanazione di ordinanze. Vista l'urgenza e gli effetti molto limitati nel tempo dell'ordinanza Euro 2008, si è rinunciato ad un'indagine conoscitiva pubblica secondo la legge succitata.
3. La modifica della regolamentazione applicabile ai voli notturni contenuta negli articoli 39 e seguenti OSIA, decisa prima dell'emanazione dell'ordinanza Euro 2008 e da essa indipendente, concretamente il nuovo articolo 39d capoverso 3, conferisce all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) la competenza di concedere deroghe a suddetta regolamentazione, in occasione di importanti eventi di carattere internazionale, nella misura in cui ciò risulti necessario per ragioni di sicurezza. L'UFAC agisce dietro proposta degli organi o delle autorità responsabili della sicurezza, dopo aver sentito i cantoni e gli aerodromi interessati. Si tratta di una regolamentazione restrittiva, che può essere applicata in determinate circostanze legate ad importanti eventi internazionali.
4. È vero che l'articolo 39d OSIA non prevede il deposito pubblico di domande per voli notturni. Le disposizioni di legge che disciplinano le procedure e alle quali è subordinata l'ordinanza esigono tuttavia che l'autorità senta le parti ed eventualmente depositi la domanda per la pubblica consultazione, prima di prendere la sua decisione (art. 30 cpv. 1 e art. 30a cpv. 1 legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021). Per parti si intendono in questo contesto la popolazione residente nei pressi degli aeroporti, interessata eventualmente da voli notturni.
5. La legge sulla navigazione aerea emanata dal Parlamento conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare le prescrizioni sulla costruzione e l'esercizio degli aerodromi (art. 36 cpv. 1). Se intende discutere e decidere sulla regolamentazione dei voli notturni, il Parlamento deve procedere alla relativa modifica di legge. Le commissioni competenti hanno tuttavia il diritto di essere consultate in merito alle ordinanze del Consiglio federale. Tuttavia, ciò è possibile solo se l'urgenza dell'ordinanza lo consente (art. 22 cpv. 3 della legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10). La responsabilità del contenuto dell'ordinanza rimane comunque del Consiglio federale.
Risposta del Consiglio federale.