08.3265 · Interpellanza · 2008-05-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è del parere che la tutela dei giovani contro la violenza nei media debba essere disciplinata in modo uniforme a livello nazionale inglobando tutti i media?
2. Ritiene che le basi legali esistenti siano sufficienti? Se no, è disposto a crearle?
3. Conosce il modello applicato dai Paesi Bassi, basato sulla coregolazione tra l'autorità di vigilanza statale e le imprese mediatiche riunite nella fondazione NICAM?
4. Condivide l'opinione secondo cui questo modello sarebbe indicato anche per la Svizzera? Se così fosse, sarebbe disposto a intraprendere i lavori necessari per introdurlo nel nostro Paese?
5. È disposto ad esprimersi sul modello in questione nel rapporto che sarà elaborato in risposta ai postulati Leuthard 03.3298 e Amherd 06.3646, in particolare sulla sua idoneità e la sua attuabilità tenuto conto della realtà svizzera?
Begründung
Il rapporto previsto quale risposta ai due postulati menzionati conterrà un capitolo sulla rappresentazione della violenza nei media. In occasione dell'incontro organizzato da Pro Juventute sulla tutela dei giovani contro la violenza nei media è stato presentato il modello di regolazione olandese (vedi www.nicam.cc). Queste le sue caratteristiche principali:
- il modello è basato sulla coregolazione, che abbina alta vigilanza dello Stato e autoregolazione del settore privato;
- offre informazioni molto utili per decidere se consumare un prodotto o meno (utile per i genitori);
- prevede una classificazione uniforme di tutti i contenuti mediatici in base ad un questionario standardizzato;
- prevede un'applicazione uniforme degli indici per tutti i canali di distribuzione;
- prevede un sistema di contrassegni (pittogrammi su imballaggi e cartelloni, nelle riviste con programmazione televisiva o durante i programmi televisivi);
- prevede un sistema di controlli e contrappesi (checks and balances) con un'autorità di ricorso indipendente, controlli basati su campioni, un organo scientifico di assistenza e possibili sanzioni.
Il sistema olandese mette semplicemente a disposizione dei genitori le informazioni di cui hanno bisogno per decidere, con o per i figli, se consumare o meno un determinato prodotto. Il sistema gode di grande fiducia: nei Paesi Bassi, il 90 per cento dei genitori dichiara di utilizzare queste informazioni.
A mia conoscenza, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia intende unificare i limiti d'età per i film trasmessi al cinema e istituire a questo scopo una nuova commissione del cinema. Tuttavia, anziché accontentarsi di un concordato cantonale per un unico genere di media, sarebbe giunto il momento di disciplinare la tutela dei giovani contro la violenza nei media in modo uniforme a livello nazionale inglobando tutte le categorie di media.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per principio, il Consiglio federale ritiene sensato e auspicabile avere disposizioni uniformi in materia di tutela dei giovani contro la violenza nei media. Infatti, da un lato il cittadino può difficilmente capire perché ogni cantone abbia un proprio disciplinamento in quest'ambito; dall'altro, l'uniformazione è auspicata anche dal settore dei media, poiché le differenze a livello cantonale ostacolano l'applicazione efficace delle misure di protezione necessarie. Inoltre è fondamentale che giovani e genitori possano informarsi facilmente sulle disposizioni in vigore e sui limiti d'età relativi ai prodotti.
Tuttavia, la Costituzione federale (art. 11 e 67) non attribuisce alla Confederazione alcuna competenza legislativa per disciplinare in modo uniforme, inglobando tutti i media, la tutela dei giovani contro la violenza nei media. A livello federale, il legislatore si è limitato ad alcune disposizioni nel quadro della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) e del Codice penale (CP), basandosi su specifiche basi costituzionali. La tutela dell'infanzia e della gioventù incombe principalmente ai cantoni. Le disposizioni vanno dunque armonizzate nell'ambito della collaborazione intercantonale e mediante l'adozione di misure di autocontrollo e di autoregolazione da parte del settore.
2. La LRTV e il CP prevedono disposizioni di protezione a livello federale.
Giusta l'articolo 5 LRTV (trasmissioni nocive per la gioventù) le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale. L'articolo 13 LRTV (tutela dei minorenni) prevede anche diverse misure di protezione in relazione alla pubblicità. Secondo l'articolo 4 dell'ordinanza sulla radiotelevisione, le emittenti di programmi televisivi in chiaro sono tenute a segnalare le trasmissioni nocive per la gioventù mediante un segnale acustico o un simbolo ottico durante tutta la durata della trasmissione; dal canto loro, le emittenti di televisione in abbonamento sono tenute a offrire ai loro abbonati la possibilità di impedire ai minorenni l'accesso a trasmissioni nocive per la gioventù mediante adeguate misure tecniche.
L'articolo 135 CP disciplina gli aspetti legati alle registrazioni sonore o visive che mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana. In questo senso è punito chiunque produce, vende, acquisisce, si procura per via elettronica o possiede questo tipo di registrazioni. In seguito alla mozione Hochreutener 06.3554, "Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza", accolta dalle Camere federali, in futuro sarà punibile anche il semplice consumo di tali rappresentazioni. Secondo l'articolo 197 CP, è punito chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici o li diffonde per mezzo della radio o della televisione (n. 1). È inoltre punito chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti (n. 3). In base alla mozione Schweiger 06.3170, "Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli", entro tempi brevi non saranno punibili soltanto il possesso e l'acquisizione di pornografia dura (n. 3), bensì anche il semplice consumo. La persecuzione di questi reati è tuttavia di competenza dei cantoni.
Per quanto riguarda la collaborazione intercantonale, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia sta ora esaminando l'opportunità di istituire una commissione nazionale paritetica del cinema, che avrà il compito di disciplinare in modo uniforme a livello svizzero i limiti di età per i film trasmessi al cinema. Lo stesso settore si è impegnato, mediante l'autocontrollo volontario, ad armonizzare la tutela dei giovani contro la violenza nei media. Per quanto concerne i supporti elettronici (DVD, video), gli importatori, gli intermediari e i fabbricanti di DVD hanno sottoscritto il codice di condotta Movie Guide, impegnandosi così ad apporre su tutti i DVD un limite di età. Stando alle informazioni fornite dalla Swiss interactive entertainment association, in Svizzera quasi tutti i principali produttori, commercianti al dettaglio, importatori e distributori si sono impegnati ad adempiere gli standard definiti per l'autocontrollo volontario in caso di vendita di software d'intrattenimento interattivo. Questi standard si basano sul sistema PEGI (Pan european game information), che prevede una classificazione per fasce d'età (3+, 7+, 12+, 16+ e 18+).
Nel rapporto sulla violenza giovanile elaborato in risposta ai postulati Leuthard 03.3298, Amherd 06.3646 e Galladé 07.3665, il Consiglio federale esaminerà se le disposizioni vigenti e le misure di autoregolazione siano sufficienti per garantire una tutela efficace dell'infanzia e della gioventù contro la violenza nei media o se sia necessario intervenire. I lavori sono in corso.
3.-5. Il modello di coregolazione dei Paesi Bassi (designato con il nome Kijkwijzer), presentato a Berna il 18 aprile 2008 in occasione dell'incontro organizzato dalla Pro Juventute, è noto al Consiglio federale.
Per principio, i modelli di cooperazione per la tutela dei giovani contro la violenza nei media come quello dei Paesi Bassi sono auspicabili. Si basano sul principio dell'autoregolazione e sulla responsabilità del settore di tutelare l'infanzia e la gioventù da contenuti mediatici ad essi inappropriati. Attualmente non è possibile giudicare in modo definitivo se il modello in questione sia idoneo per la Svizzera. Il rapporto summenzionato del Consiglio federale esaminerà anche il modello dei Paesi Bassi per appurarne l'idoneità per il nostro Paese.
Risposta del Consiglio federale.