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08.3271 · Interpellanza · 2008-06-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Stando a quanto riportato dalla stampa ("Bilanz" 09/2008 e "Basler Zeitung" del 15 maggio 2008), al momento dello scorporo di Ciba da Novartis, nel 1997, gli accantonamenti per oneri ambientali sono stati fissati, consapevolmente, a un livello troppo basso. Anche se la Basler Chemische Industrie (BCI), società responsabile del sito di Bonfol, si ostinava a negarlo almeno sino al 2001, Ciba e Novartis erano al corrente dell'inquinamento delle acque sotterranee provocato dalla discarica di rifiuti chimici di Bonfol e del fatto che tale contaminazione si estendeva addirittura fino in Francia. Da documenti interni risultava chiaro fin dal 1996 che, da un punto di vista tecnico, l'unico modo per risolvere la situazione era procedere a un risanamento totale del sito, un'operazione che avrebbe generato costi pari a 200 milioni di franchi. Alla sua entrata in borsa, però, Ciba aveva preventivato a questo scopo soltanto 6,5 milioni di franchi. In tal modo non aveva tenuto conto né delle raccomandazioni del perito esterno, la società tedesca di consulenza "Gerling Consulting Group", che consigliava accantonamenti per 85 milioni di franchi, né della volontà della sua futura direzione che nel 1996, prima dello scorporo da Novartis, aveva richiesto per il risanamento totale del sito accantonamenti dell'ordine di almeno 65 milioni di franchi. Ad eccezione della discarica di Hirschacker a Grenzach, in Germania, per le 13 discariche di rifiuti chimici nella regione di Basilea già note all'epoca, e per la maggior parte abusive, non si è provveduto a effettuare alcun accantonamento.

Dai fatti suesposti si può dedurre che alla sua entrata in borsa, nel 1997, Ciba era un'azienda sovrastimata. Secondo gli standard contabili internazionali, nel caso di fusioni o scorpori è necessario calcolare ed esporre nel modo più preciso possibile i rischi. Ciò non è avvenuto nel caso dello scorporo di Ciba da Novartis.

Invito perciò il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Da quanto tempo l'Ufficio federale dell'ambiente sapeva dell'inquinamento delle acque sotterranee provocato dalla discarica di Bonfol, in generale, e della presenza di questa contaminazione persino su suolo francese? La BCI ha tenuto nascosto per circa cinque anni la conoscenza di questo fatto. Come giudica il Consiglio federale un simile comportamento nell'ottica del buon governo d'impresa?

2. Come valuta sul piano giuridico (in relazione al diritto azionario, al rendiconto finanziario e agli standard internazionali di rendicontazione) gli accantonamenti di Ciba per 6,5 milioni di franchi a favore del risanamento del sito di Bonfol, quando la società di consulenza "Gerling Consulting Group" aveva stimato i rischi a 85 milioni di franchi? Che peso hanno le stime dei rischi effettuate da ditte di consulenza esterne?

3. Condivide l'opinione secondo cui le valutazioni palesemente errate del portafoglio dei rischi, come nel caso di Ciba, di Novartis, ma anche delle due maggiori banche elvetiche, danneggino la piazza economica svizzera? Come proteggere meglio investitori e opinione pubblica da simili errori nella valutazione dei rischi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'applicazione della legislazione ambientale alla discarica per rifiuti speciali di Bonfol era ed è di competenza del canton Giura. Quest'ultimo ha tuttavia regolarmente informato e consultato l'Ufficio federale dell'ambiente. Un impatto ambientale era già stato constatato in occasione della chiusura della discarica nel 1976 e di conseguenza, negli anni 1986-1995, erano state prese misure di sicurezza. Sia la Basler Chemische Industrie (BCI) che le autorità cantonali e federali si erano già allora rese conto che tali misure avrebbero dovuto essere attuate ancora per molte centinaia di anni. Inoltre dai rapporti annuali era emerso che piccole quantità di eluito si infiltravano nel suolo. Per tale motivo, si era discusso anche della rimozione del contenuto della discarica quale soluzione a medio termine. Tuttavia, all'epoca, nei Paesi limitrofi e soprattutto in Svizzera, le capacità di incenerimento di rifiuti speciali negli impianti adeguati allo scopo erano insufficienti. La BCI intendeva pertanto trovare una soluzione definitiva da realizzare nei prossimi trent'anni. Nel 1999 l'UFAM, in virtù dell'ordinanza del 26 agosto 1998 sui siti contaminati, sollecitava il canton Giura ad esigere dalla BCI una soluzione rapida e definitiva, che rendesse superfluo ogni provvedimento attivo nel giro di una o due generazioni. Dal punto di vista della Confederazione non si può quindi parlare di occultamento di informazioni da parte della BCI, semplicemente l'urgenza di un risanamento totale veniva valutata allora in modo diverso.

2. Secondo l'articolo 669 del Codice delle obbligazioni (CO) tutti i rischi che possono comportare degli oneri devono essere ben valutati, anche se un'impresa dispone di un notevole potere discrezionale per quanto riguarda l'allestimento del suo bilancio. Poiché hanno effetti anche sul piano fiscale, molto probabilmente le autorità competenti non accetterebbero accantonamenti in blocco per un onere relativo a un futuro remoto. Secondo gli standard internazionali di rendicontazione (International Financial Reporting System IFRS), gli accantonamenti sono possibili solo per un periodo di tempo limitato e devono fornire un quadro veritiero della situazione economica di un'impresa. Quest'ultima può effettuare gli accantonamenti se il giorno di chiusura del bilancio ha un obbligo giuridico attuale o un obbligo qualificato effettivo quale risultato di un evento passato e il deflusso di mezzi finanziari può ritenersi molto probabile e può essere stimato in maniera affidabile.

Stando alle informazioni in possesso del Consiglio federale, al momento dello scorporo di Ciba non vi era né un obbligo giuridico di risanamento totale della discarica di Bonfol né una dichiarazione pubblica dei relativi principi da parte della BCI (il cosiddetto obbligo qualificato effettivo). Dal contenuto della perizia è inoltre emerso che, secondo gli auditori, una decontaminazione totale non costituiva allora un'alternativa probabile, mentre era sufficiente un provvedimento di sicurezza. Considerato che la legislazione in materia di siti contaminati è entrata in vigore solo nel 1998 con l'attuazione della relativa ordinanza, una stima affidabile dei costi per progetti di questo tipo all'epoca era pressoché impossibile.

Infine la legge sulla fusione non è applicabile al caso sollevato dall'autrice dell'interpellazione, in quanto è entrata in vigore soltanto il 1° luglio 2004.

3. Secondo il Consiglio federale è difficile supporre che il fatto evocato nella presente interpellanza possa danneggiare a lungo termine la reputazione della piazza economica svizzera. La fattispecie rilevante riguarda avvenimenti che in parte risalgono a oltre dieci anni fa e sono limitati a livello locale. Va aggiunto che, nel caso in questione, non si tratta dello smaltimento dei rifiuti chimici in quanto tale o della partecipazione statale ai costi di risanamento del sito. Il nocciolo della questione riguarda piuttosto l'obbligo delle imprese interessate a sostenere i costi e i relativi accantonamenti da parte dell'impresa scorporata. Pertanto si tratta in primo luogo di una questione di diritto privato.

Le basi giuridiche relative al rendiconto finanziario delle imprese, i cui titoli di partecipazione sono quotati alla Borsa svizzera (SWX), sono complesse e il loro rispetto viene controllato da noti uffici di revisione (cfr. art. 727b CO). Questi, a loro volta, sottostanno alla sorveglianza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, in virtù della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Anche i rimedi giuridici offerti dal CO sono da considerare sufficienti. Infine, una modifica sostanziale sarà raggiunta con la riforma del diritto azionario, attualmente pendente al Consiglio degli Stati, con la quale si intende modificare completamente la normativa del CO relativa alla contabilità e al rendiconto finanziario.

Risposta del Consiglio federale.