08.3299 · Interpellanza · 2008-06-10
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. La Confederazione prevede di garantire la coerenza tra il sistema di compensazione in vigore in Svizzera e il sistema di scambio europeo ETS? Se sì, quando e in che modo?
2. Quali sono le regole che disciplinano il rapporto tra il sistema EU-ETS e il sistema di certificati adottato in Svizzera in modo da permettere a tutti gli attori interessati (FCC, AEnEC, imprese elettriche, ecc.), senza alcuna discriminazione, di procedere agli scambi a livello nazionale, europeo e internazionale?
3. Come sarà garantita la negoziabilità dei certificati di compensazione emessi dalla Svizzera nel quadro del sistema europeo EU-ETS?
4. La Confederazione ha previsto di sottoscrivere un accordo con un Paese membro dell'UE o con la stessa UE per permettere il trasferimento dei certificati europei (EUA) nel registro svizzero? Se sì, quando e in che modo?
5. È previsto che la Svizzera aderisca prossimamente al sistema europeo ETS? Se sì, quando e in che modo?
6. In caso di accordo con l'UE o di adesione al sistema ETS, i certificati europei (EUA) saranno riconosciuti come compensazioni effettuate in Svizzera?
Begründung
Affinché le riduzioni delle emissioni siano efficaci per l'ambiente ed economicamente accettabili, i Paesi firmatari del Protocollo di Kyoto hanno adottato dei meccanismi flessibili fondati sul mercato. La diversificazione delle fonti di riduzione di CO2 e l'aumento del numero degli attori ha accresciuto le possibilità di concorrenza e l'efficenza dei mercati. Per questo motivo i Paesi firmatari di Kyoto tendono a riunirsi in sistemi internazionali di scambio delle emissioni di CO2. Tra questi il più efficace è senza dubbio il sistema europeo EU-ETS della Comunità europea.
La Svizzera ha fissato i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e ha adottato una una sua normativa specifica. Il mercato svizzero che ne deriva, ridotto e insulare, è caratterizzato da tre attori soggetti a condizioni quadro molto differenti: l'Agenzia dell'energia per l'economia (AenEC), la fondazione Centesimo per il clima (FCC) e le centrali termiche. Tale isolamento e tale disparità tra attori nazionali provoca ovviamente delle diseconomie. Per la Svizzera è dunque imperativo esaminare le modalità di un riavvicinamento al sistema EU-ETS.
Stellungnahme des Bundesrates
1./4./5. Il Consiglio federale mira a un'integrazione nel sistema di scambio di quote di emissioni della Comunità europea (EU-ETS). A tal fine deve essere stipulato un trattato internazionale fra la Svizzera e la CE sul mutuo riconoscimento dei crediti di emissione. Tra la Commissione europea e la Svizzera hanno già avuto luogo dei colloqui informali di natura tecnica. Nell'ambito di questi colloqui sono state individuate alcune differenze tra i sistemi, le quali richiedono ulteriori accertamenti.
Una differenza importante è costituita dalle sanzioni a carico delle imprese che non rispettano gli impegni di limitazione cui sono soggette. La CE prevede infatti una penale di 100 euro per ogni tonnellata di CO2 che supera i limiti previsti, mentre la Svizzera riscuote retroattivamente la tassa sul CO2 commisurata alle emissioni eccedenti. L'aliquota in vigore per il biennio 2008 e 2009 è di 12 franchi per tonnellata di CO2, mentre la CE riscuote attualmente un'aliquota di circa 45 franchi per ogni tonnellata di CO2 emessa. L'integrazione dei due sistemi sarebbe interessante per le aziende svizzere, poiché offrirebbe loro l'opportunità di vendere i propri diritti di emissione e, in compenso, di farsi carico retroattivamente del pagamento della tassa sul CO2. Ciò mette in pericolo l'integrità del sistema, alla quale la CE attribuisce molta importanza.
La Commissione europea è interessata ad approfondire periodicamente i colloqui informali di natura tecnica, ma ritiene che un'integrazione prima del 2012 possa essere utile soltanto se è garantita una continuità a lungo termine. Ciò significa che la Svizzera deve poter disporre per il periodo successivo al 2012 di un sistema di scambio delle quote di emissioni compatibile con la CE basato sul principio del "cap and trade". Nell'ambito di questo sistema alle imprese vengono assegnate quote di emissioni equivalenti al volume della quota massima di emissioni stabilita (cap). Se le loro emissioni sono inferiori a tale quota, le imprese possono vendere le quote corrispondenti al saldo tra la quota massima autorizzata e le loro emissioni reali. In caso contrario, devono acquistare la differenza fra la quota massima e le emissioni eccedenti generate (trade). Sulla base dei risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sul CO2, il governo elaborerà una proposta in tal senso.
2. Secondo il Protocollo di Kyoto, ogni Paese deve allestire un registro nazionale delle emissioni. Questo registro funziona come un servizio bancario online e contabilizza tutti i crediti di emissione e tutte le transazioni. Il registro è collegato con l'International Transaction Log (ITL), un servizio di controllo centrale istituito dall'ONU. La Svizzera ha svolto un ruolo di pioniere internazionale nell'allestimento del registro ed è stato uno dei primi Paesi a essersi dotato dell'infrastruttura necessaria per partecipare al commercio internazionale delle emissioni.
Il commercio nazionale e internazionale è quindi già possibile. Un trasferimento dei diritti di emissione CE (EUA) non è tuttavia possibile senza l'integrazione nel sistema CE. A tal fine, è indispensabile la stipulazione del trattato internazionale di cui sopra.
3. Secondo l'articolo 25 paragrafo 1 della direttiva CE (direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU 275 del 25/10/2003, pag. 32) sul sistema di scambio di quote di emissioni al fine di poter sviluppare un libero commercio è necessario stipulare un trattato internazionale sul mutuo riconoscimento dei crediti di emissione ("con i Paesi terzi elencati nell'allegato B del Protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo secondo l'articolo 300 della convenzione dovrebbero essere stipulati degli accordi in vista del mutuo riconoscimento dei certificati assegnati nel quadro del sistema congiunto e di altri sistemi di commercio delle emissioni di gas serra"). Tale trattato sarebbe probabilmente sottoposto all'approvazione sia del Consiglio federale che del Parlamento.
6. Un trattato internazionale sul mutuo riconoscimento dei crediti di emissione getterebbe le basi per la creazione, in questo settore, di un mercato interno, nel quale i diritti di emissione europei (EUA) e i diritti di emissione nazionali avrebbero lo stesso valore.
Risposta del Consiglio federale.