08.3307 · Interpellanza · 2008-06-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Ancora un "caso UBS"? In Florida, un ex collaboratore di UBS è accusato di complicità in sottrazione d'imposta. Stando alle notizie più recenti, l'accusato si dichiara colpevole. Esso sembra disposto a cooperare con le autorità statunitensi e a violare così il segreto bancario svizzero.
1. Secondo quanto riferito dai media, nel peggiore dei casi - ovvero se sarà dimostrata una complicità sistematica in sottrazione fiscale - su UBS incombe la minaccia della revoca della licenza bancaria negli Stati Uniti. Quanto grande è il rischio che ciò avvenga? Cos'ha intrapreso finora il Consiglio federale?
2. Sono ricattabili le banche che internamente non adottano provvedimenti sufficienti contro i propri collaboratori che si rendono colpevoli di complicità sistematica in sottrazione d'imposta? A quali rischi va incontro una banca che, in Paesi come gli Stati Uniti, si rende complice di sottrazione fiscale con il pretesto del segreto bancario? Sono rischi ammissibili per i clienti onesti delle banche? Questi ultimi potrebbero subirne le conseguenze?
3. Nella sua risposta all'interpellanza urgente del gruppo socialista 08.3022, al numero 5 il Consiglio federale scrive: "Nella prassi, l'assistenza giudiziaria e amministrativa che la Svizzera fornisce agli Stati Uniti in caso di sottrazione fiscale di imposte dirette non è diversa da quella accordata agli altri Stati." È sempre di questa opinione? Come spiega allora che il settore bancario sia in preda all'incertezza e alla preoccupazione e che la Svizzera, secondo i media ("NZZ am Sonntag" del 25 maggio 2008), rischi di ritrovarsi sotto il fuoco incrociato degli Stati Uniti e dell'Unione europea?
4. È possibile che gli Stati Uniti disdicano l'accordo QI stipulato con la Svizzera? Quali sarebbero, in tal caso, le ripercussioni sulla piazza finanziaria svizzera?
5. Il professor Hans Geiger raccomanda semplicemente di ritirarsi dal private banking negli Stati Uniti per evitare i problemi della piazza finanziaria statunitense e dunque i conflitti. Che cosa ne pensa il Consiglio federale? Quali perdite subirebbero la Confederazione e i cantoni se si seguisse tale consiglio?
6. Il provvedimento 11 del programma di legislatura 2007-2011 prevede "migliori condizioni quadro per il settore finanziario". Vista la crisi di credito e la minaccia di una nuova "crisi UBS", il Consiglio federale si impegna a potenziare la regolamentazione e la vigilanza del settore finanziario nonché lo scambio di informazioni, al fine di lottare contro la sottrazione fiscale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è al corrente di questo caso. Negli Stati Uniti sono attualmente in corso indagini nei confronti dell'UBS e di un cliente statunitense di questa banca per sospetta elusione dell'accordo QI stipulato tra le autorità fiscali statunitensi e l'UBS. Le autorità competenti degli Stati Uniti hanno chiesto l'assistenza della Svizzera nel quadro di queste indagini. La Svizzera dal canto suo si è già dichiarata disposta a collaborare. Per il Consiglio federale è di importanza centrale che questa collaborazione sia attuata per il tramite dei canali appositamente previsti dell'assistenza amministrativa e dell'assistenza giudiziaria e in sintonia con l'ordinamento giuridico svizzero. Sulla base delle valutazioni attuali sembra poco probabile che all'UBS venga ritirata la licenza bancaria negli Stati Uniti.
2. Se e in quale misura collaboratori dell'UBS abbiano contribuito sistematicamente a privare il fisco statunitense di entrate fiscali è parimenti oggetto di un'inchiesta già avviata a fine maggio 2008 dalla Commissione federale delle banche. Il Consiglio federale non può fornire alcuna informazione sulla procedura in corso.
3. Il Consiglio federale ribadisce la propria dichiarazione secondo cui nella prassi l'assistenza amministrativa e l'assistenza giudiziaria fornita dalla Svizzera agli Stati Uniti in caso di sottrazione di imposte dirette non differisce da quella fornita agli altri Paesi.
Come menzionato più sopra le autorità svizzere sono in contatto con le autorità statunitensi e hanno convenuto di collaborare nel quadro dell'assistenza amministrativa e giudiziaria vigente. Da parte dell'UE non sono finora state formulate richieste in questo contesto.
4. Gli accordi QI sono stati conclusi nel 2000 tra le autorità fiscali statunitensi e le banche estere, fra le quali anche istituti svizzeri. È poco probabile che le autorità degli Stati Uniti denuncino al momento attuale un singolo accordo QI.
5. Il Consiglio federale ha la competenza di definire le condizioni quadro della piazza finanziaria Svizzera ma non si esprime sulla strategia commerciale delle banche.
6. Come indicato nel messaggio sul programma di legislatura 2007-2011, con riguardo alla sua importanza occorre rafforzare ulteriormente la capacità concorrenziale della piazza finanziaria Svizzera migliorandone le condizioni quadro. Tale rafforzamento sarà in particolare attuato con l'entrata in vigore della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e con l'avvio operativo della nuova Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) che ne deriva. I responsabili di questa autorità hanno già annunciato la loro intenzione di tenere conto delle ripercussioni della crisi dei mercati finanziari nell'istituzione del dispositivo di vigilanza e nella dotazione di personale della FINMA. Il Consiglio federale caldeggia questi propositi.
Le grandi banche devono d'altra parte migliorare la loro gestione dei rischi e delle liquidità alla luce degli insegnamenti dell'attuale crisi dei mercati finanziari. Simultaneamente è importante che le banche dispongano di un sufficiente cuscinetto di fondi propri. Esso riduce la vulnerabilità in caso di crisi e conforta la fiducia dei partecipanti al mercato. La Commissione federale delle banche e la Banca nazionale svizzera hanno annunciato provvedimenti in questa direzione. Il Consiglio federale sostiene l'orientamento delle misure previste.
Il Consiglio federale non si considera indotto dagli attuali avvenimenti a ripensare il dispositivo svizzero di scambio internazionale di informazioni in materia fiscale. La Svizzera dispone di un dispositivo che, in caso di delitti fiscali, autorizza lo scambio di informazioni nel quadro dell'assistenza amministrativa e giudiziaria.
Risposta del Consiglio federale.