Politica dello sport. Promozione dello sport di punta
08.3309 · Interpellanza · 2008-06-11
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Nella sua concezione del 30 novembre 2000 per una politica dello sport in Svizzera, il Consiglio federale constata che il principio di sussidiarietà consente alla Confederazione di assolvere compiti nel senso di misure concrete di promozione nel settore dello sport di punta, nell'ambito delle quali occorre in primo luogo trovare soluzioni compatibili con il mercato. Nel progetto di Swiss Olympic relativo alla concezione per lo sport di punta Svizzera 2016, elaborato in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport, sono tra l'altro menzionati, quali valori indicativi per la promozione di sportivi di punta, il "riconoscimento internazionale" e l'"importanza economica". Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che gli atleti che praticano discipline sportive meno note rispetto al calcio e al tennis (per es. nuoto sincronizzato, scherma) non hanno le medesime opportunità per quanto riguarda i mezzi erogati dagli sponsor o la possibilità di essere conosciuti a livello internazionale?
2. Secondo il Consiglio federale, potrebbe essere ipotizzabile - mediante l'erogazione di aiuti finanziari supplementari - una promozione mirata di atleti di punta di discipline sportive meno note quali ad esempio il nuoto sincronizzato o la scherma, eventualmente seguendo il modello per la promozione della cultura, in cui artisti di talento poco conosciuti vengono sostenuti in modo mirato?
Begründung
Nel maggio del 2008 Swiss Olympic ha reso noto che la ripartizione uniforme dei fondi tra tutte le società sportive non costituiva una buona soluzione.
Oggi i contributi della Confederazione vengono ripartiti tra le singole federazioni sportive secondo il "principio dell'innaffiatoio", senza che sia nota con precisione l'efficacia.
Le federazioni sportive che possono contare su entrate provenienti da grandi sponsor privati - come ad esempio nel caso del tennis, del calcio o dell'hockey su ghiaccio - usufruiscono dei contributi della Confederazione allo stesso modo delle discipline sportive il cui grado di notorietà è inferiore (per es. scherma, nuoto o nuoto sincronizzato). Ciononostante le nuotatrici di nuoto sincronizzato partecipano regolarmente ai campionati mondiali o ai giochi olimpici, per cui sono spesso costrette ad accollarsi una grande parte delle spese. Per migliorare la loro precaria situazione finanziaria, le federazioni sportive cercano di lavorare sempre di più in modo professionale. Ciò è però possibile solo se una federazione sportiva è sostenuta da sponsor privati.
A questo proposito si impone un paragone con la cultura: la Confederazione non sostiene finanziariamente gli artisti di successo - dato che non ne hanno bisogno -, bensì quelli meno conosciuti.
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dell'articolo 10 della legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0), la Confederazione appoggia l'Associazione olimpica svizzera (Swiss Olympic) e le associazioni affiliate. La concezione del Consiglio federale del 30 novembre 2000 per una politica dello sport in Svizzera definisce ruolo e compiti della Confederazione nel settore della promozione dello sport.
Le attività statali di promozione dello sport vertono essenzialmente sullo sport popolare. Per quanto concerne lo sport di punta, la Confederazione crea, conformemente al principio di sussidiarietà, buone condizioni quadro. Al riguardo, essa può adottare anche misure di promozione concrete. La cooperazione e la ripartizione dei compiti tra l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) e Swiss Olympic sono disciplinate in un accordo di cooperazione e di prestazione. La responsabilità principale per il settore della promozione delle nuove leve e dello sport di punta incombe a Swiss Olympic, mentre l'UFSPO fornisce prestazioni di sostegno.
Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:
1. Il Consiglio federale è consapevole che, senza il sostegno determinante di Swiss Olympic e, in parte, anche della Confederazione, nelle discipline sportive marginali non vi è praticamente alcuna chance che emergano prestazioni in grado di sostenere il confronto a livello internazionale. Attualmente l'importo del contributo di Swiss Olympic dipende soprattutto dai successi internazionali, segnatamente dai risultati conseguiti ai Giochi Olimpici.
Nel quadro dell'elaborazione del nuovo documento programmatico di Swiss Olympic per lo sport di punta, si sta ora discutendo di includere nelle riflessioni strategiche anche l'importanza sociale di una disciplina sportiva. Le singole discipline sportive beneficerebbero di strumenti di promozione differenziati in ragione delle differenze a livello di potenziale di sponsorizzazione. Rispetto al budget complessivo della rispettiva federazione, le discipline sportive marginali con un elevato potenziale di prestazioni ricevono già oggi da Swiss Olympic un importo percentualmente più elevato rispetto a quello delle discipline sportive principali (per es. sci alpino, atletica leggera, nuoto). Tutte le decisioni in merito alle future strategie per la promozione dello sport di punta sono di competenza del consiglio esecutivo di Swiss Olympic.
2. Il progetto di nuovo documento programmatico di Swiss Olympic per lo sport di punta prevede di sostenere in modo più mirato atleti poco conosciuti che presentano un potenziale di sviluppo. Dal punto di vista della politica dello sport occorre accogliere favorevolmente questa evoluzione, sostenuta anche dall'UFSPO: già oggi, ad esempio, gli impianti dell'UFSPO sono a disposizione per allenamenti di nuoto sincronizzato e di scherma. Una promozione mirata di atleti di punta meritevoli di discipline sportive poco conosciute può avvenire unicamente per il tramite di Swiss Olympic (nell'ambito di progetti relativi ai Giochi Olimpici).
Per quanto concerne la promozione delle nuove leve, la Confederazione sostiene le federazioni nel quadro dell'apposito programma di Gioventù e Sport. Tale sostegno ha luogo indipendentemente dall'importanza della disciplina sportiva. Una ridistribuzione di questi contributi a favore di discipline sportive marginali sarebbe in contraddizione con la concezione di Gioventù e Sport. La concezione prevede di sostenere lo sviluppo dei giovani dal punto di vista pedagogico, sociale e della salute grazie a un'attività sportiva adeguata alle loro esigenze. Anche in futuro ci si atterrà a tale obiettivo.
Risposta del Consiglio federale.