08.3314 · Interpellanza · 2008-06-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Da quando il Tribunale amministrativo del canton Svitto ha pronunciato le due sentenze del 17 dicembre 1999 e del 10 maggio 2000, nella maggior parte dei cantoni le liberalità a favore dell'Aiuto svizzero ai montanari, del padrinato Coop per le regioni di montagna, della fondazione SOS Beobachter e di altre organizzazioni caritatevoli sono considerate importi che i contribuenti possono dedurre dal reddito imponibile; nella maggior parte dei casi, anche i versamenti effettuati dalle organizzazioni caritatevoli sono esentati dall'imposta sul reddito. Ora corre voce che l'Amministrazione federale delle contribuzioni intenda procedere a una modifica della prassi al fine di trattare come sussidi questi contributi agli investimenti nel patrimonio aziendale e assoggettarli nuovamente all'imposta sul reddito. I contributi agli investimenti nel patrimonio privato continueranno a essere esonerati dall'imposta sul reddito.
1. Quali sono i motivi a favore di una simile modifica della prassi, che conduce a una disparità di trattamento fiscale di questi versamenti?
2. Soltanto chi ha un'attività propria deve imporre questi contributi. Spesso si tratta di piccole imprese e piccole aziende ubicate in regioni finanziariamente svantaggiate. La nuova prassi fiscale non provoca anche un indebolimento di queste regioni?
3. Il Consiglio federale non trova urtante che i destinatari delle donazioni, che dipendono palesemente dal sostegno finanziario, le debbano dichiarare al fisco?
4. Non si provoca in tal modo una diminuzione delle offerte e con questo un disimpegno di donatrici e donatori privati dal settore caritativo, dato che essi non comprendono perché il fisco, tassando le loro donazioni, intervenga a sfavore dei beneficiari?
Stellungnahme des Bundesrates
Oggetto dell'interpellanza è il trattamento fiscale dei versamenti effettuati dalle organizzazioni di pubblica utilità alle aziende destinatarie (indipendenti). Non sono oggetto dell'interpellanza i versamenti nel patrimonio privato, il trattamento fiscale dei versamenti presso i donatori o l'esenzione fiscale di fondazioni.
1. Nella sua riunione del 27 maggio 2008, il comitato della Conferenza fiscale svizzera ha deciso che in futuro i contributi di organizzazioni caritatevoli per l'acquisto di valori patrimoniali nel patrimonio aziendale dovranno di nuovo essere trattati come sussidi imponibili. In tal modo la prassi fiscale che alcuni cantoni della Svizzera primitiva non seguono troverà applicazione anche a livello nazionale. L'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale è rappresentata nella Conferenza fiscale svizzera, appoggia questa decisione, che la conferenza comunicherà alle autorità cantonali di tassazione mediante una raccomandazione sulla prassi.
È oggettivamente corretto distinguere i versamenti nel patrimonio privato dai versamenti nel patrimonio aziendale. I versamenti nel patrimonio privato hanno il carattere di liberalità esente da imposta. Oppure, equivalgono a una prestazione di assistenza versata da un'organizzazione caritatevole affinché le persone bisognose di sostegno possano far fronte alle spese di sostentamento necessarie e non deducibili fiscalmente. I contributi per scopi aziendali sono regolarmente destinati al finanziamento di costi d'investimento ed equivalgono quindi a un sussidio imponibile. Questo vale anche per le aziende agricole. Si tratta di proventi da attività lucrativa indipendente, che dal punto di vista contabile generano un ricavo.
Anche dal punto di vista del diritto fiscale, i contributi agli investimenti distribuiti dalle organizzazioni caritatevoli come l'Aiuto svizzero ai montanari costituiscono per gli indipendenti un ricavo aziendale. Questo ricavo può tuttavia essere fiscalmente neutralizzato dalle relative spese. Con il denaro ricevuto si finanziano spese che possono essere contabilizzate oppure un investimento che comporta un ammortamento unico o un ammortamento periodico.
2./3. L'importo versato da organizzazioni caritatevoli non subisce a saldo alcuna imposizione nel patrimonio aziendale. Senza l'imposizione del contributo si farebbe valere fiscalmente una spesa che non è per nulla stata finanziata dal libero professionista stesso. La raccomandazione sulla prassi decisa dal comitato della Conferenza fiscale svizzera (vedi n. 1) non provoca pertanto un indebolimento delle aziende ubicate in regioni finanziariamente svantaggiate. La raccomandazione uniforma il trattamento fiscale dei contributi provenienti da organizzazioni caritatevoli nell'ambito del patrimonio aziendale, ottemperando in tal modo alle disposizioni vigenti contenute nella LAID e nella LIFD.
4. A seguito della revisione del diritto delle fondazioni sono aumentate le possibilità di deduzione fiscale per le donazioni a organizzazioni di pubblica utilità. Per quanto riguarda l'imposta federale diretta, dal 1° gennaio 2006 tali deduzioni ammontano al 20 per cento al massimo del reddito netto delle persone fisiche e dell'utile netto delle persone giuridiche. Queste nuove disposizioni legali creano un ulteriore incentivo nell'ambito delle donazioni.
La raccomandazione sulla prassi decisa dal comitato della Conferenza fiscale svizzera non sfavorisce fiscalmente i beneficiari indipendenti. Come illustrato nella risposta alle domande 2 e 3, il fisco non interviene. Il Consiglio federale non ritiene pertanto che la raccomandazione provochi una diminuzione delle donazioni.
Risposta del Consiglio federale.