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Obbligo di pubblicare gli stipendi dei quadri e le indennità versate ai membri dei consigli d'amministrazione delle assicurazioni malattie

08.3318 · Postulato · 2008-06-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le possibilità di applicare l'obbligo di pubblicazione alle indennità delle assicurazioni malattie riconosciute. Tale obbligo deve valere ed essere attuato ogni anno per i quadri superiori (membri della direzione e persone che percepiscono indennità per importi paragonabili) e i membri degli organi direttivi strategici (consiglio d'amministrazione ecc., a dipendenza della forma giuridica dell'assicurazione malattie). Il Consiglio federale deve in particolare appurare se questa trasparenza può essere conseguita adeguando le disposizioni dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) relative al riconoscimento delle casse malati (art. 12) o ai dati che l'UFSP deve esaminare nell'esercizio del suo obbligo di vigilanza (art. 28 segg., in particolare art. 31).

Begründung

Le assicurazioni malattie sono imprese private che fissano stipendi, onorari e indennità per mezzo di decisioni aziendali. Gli assicurati che pagano i premi hanno però il diritto di sapere a quanto ammonta l'indennità versata ai quadri superiori e ai membri degli organi direttivi della propria assicurazione malattie. Oggi soltanto pochi assicuratori garantiscono questa trasparenza. Le indennità versate ai quadri superiori e ai membri degli organi direttivi devono essere pubblicate nei rapporti annuali delle assicurazioni malattie. Il Consiglio federale potrebbe sancire questo obbligo di pubblicazione nell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal).

Nei pareri espressi in risposta a vari interventi parlamentari, il Consiglio federale ha sottolineato che ci sono gli strumenti necessari per controllare le indennità e che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) dispone dei dati completi concernenti i costi amministrativi globali. Se però le assicurazioni malattie non devono fornire dati dettagliati sulle indennità versate ai quadri superiori e ai membri degli organi direttivi, il controllo dell'UFSP risulta insoddisfacente.

Il principio del governo d'impresa, secondo cui anche le imprese private devono mirare alla trasparenza e a un rapporto bilanciato fra conduzione e controllo, deve valere anche per le assicurazioni malattie. Nell'ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (ordinanza sulla retribuzione dei quadri) il Consiglio federale ha sancito questo obbligo di pubblicazione (art. 14) che vige ad esempio anche per Swissmedic e la SUVA.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In linea di principio il Consiglio federale è favorevole a un'informazione aperta e trasparente sulle condizioni salariali offerte dagli assicuratori che gestiscono l'assicurazione sociale malattie in adempimento di un compito d'interesse pubblico, su incarico della Confederazione. Le disposizioni della legislazione sul personale federale (art. 6a LPers) vigenti per le aziende e gli istituti della Confederazione (p. es. la SUVA) dovrebbero essere applicate per analogia anche agli assicuratori malattie, sempreché esercitino l'assicurazione sociale malattie secondo la LAMal.

Il Consiglio federale è dunque disposto a esaminare se e in che misura gli assicuratori malattie devono essere obbligati a pubblicare le loro condizioni salariali. Si tratta in primo luogo di rendere noti l'ammontare complessivo dei salari versati alla direzione e all'organo supremo di direzione, nonché i salari individuali dei vertici di tali organi.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.