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08.3329 · Mozione · 2008-06-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre l'obbligo di condurre un'indagine mirata negli edifici che devono essere sottoposti a lavori di manutenzione o di rinnovo. Questa indagine incombe al committente.

Begründung

Esporre all'amianto lavoratori che non ne sono al corrente è irresponsabile e può avere gravi conseguenze sulla loro salute. Le fibre d'amianto liberate nel corso dei lavori di rifacimento o di manutenzione di minore entità contaminano anche l'aria degli ambienti chiusi per lunghi mesi, mettendo in pericolo a loro insaputa gli altri utenti dei locali. Questo tipo di inquinamento è stato riscontrato di recente nel cantone di Ginevra, presso il cycle du Foron. Le polveri di amianto si accumulano peraltro sugli abiti da lavoro degli operai, che le portano su di sé fino al proprio domicilio, mettendo potenzialmente a rischio i membri delle rispettive famiglie.

L'attuale legislazione non è soddisfacente: in particolare l'articolo 60 dell'ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), secondo cui il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie per evitare che i lavoratori vengano a contatto con materiali come l'amianto. In effetti, i costi di una perizia finalizzata a individuare la presenza di amianto non devono ricadere sull'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, bensì del committente, in quanto il dovere di protezione non riguarda unicamente i lavoratori, ma anche gli utenti dell'edificio. Inoltre, i lavoratori indipendenti, categoria diffusa nell'edilizia, non soggiacciono alle disposizioni della OLCostr, eppure sono esposti anch'essi a questi rischi. Per tutte queste ragioni, quest'obbligo di perizia supera quindi il quadro del rapporto datore di lavoro-impiegato.

Introducendo una perizia obbligatoria ma mirata, che il committente dovrà eseguire a proprie spese prima di qualsiasi lavoro di rinnovo, demolizione e risanamento potranno essere prese le misure di protezione necessarie, nel caso in cui fosse rilevata la presenza di amianto. L'obbligo di realizzare una perizia sarà limitato alle parti destinate ad essere rinnovate, demolite o risanate. In tal modo si eviterà un'analisi sistematica di tutti gli edifici, pur garantendo l'indispensabile protezione ai lavoratori e agli utenti. Il parco immobiliare verrà così risanato passo dopo passo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come sostenuto dal Consiglio federale nel suo parere in risposta alla mozione Brunner Christiane (05.3320, Prevenzione in materia di amianto), la presenza in edifici di materiale contenente amianto non costituisce di per sé un pericolo per la salute. Nella maggior parte dei casi questi materiali mettono in pericolo la salute delle persone soltanto quando sono lavorati o trattati meccanicamente, poiché in questo modo si liberano quantità rilevanti di fibre di amianto pericolose.

Già oggi, in caso di risanamenti importanti (demolizione, smantellamento) occorre accertare i rischi per la sicurezza e la salute prima di dare inizio ai lavori. Sulla base di tali accertamenti devono essere adottate le misure necessarie per evitare che i lavoratori entrino in contatto con sostanze quali l'amianto, mettendo così in pericolo la loro salute. I lavori di risanamento su materiali contenenti amianto e che presentano un potenziale di pericolo particolare devono essere notificati alla SUVA prima della loro esecuzione e possono essere effettuati soltanto da imprese riconosciute e specializzate in bonifiche dell'amianto (art. 60 segg. ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr; RS 832.311.141).

La presenza in edifici o impianti di amianto o materiali contenenti questa sostanza non è sempre nota. C'è quindi il rischio che, al momento di eseguire lavori di minore entità (p. es. manutenzione di stabili e impianti contenenti tali materiali), si liberino inconsapevolmente fibre di amianto. Nei locali in cui si svolgono i lavori ciò può portare a un'esposizione dei lavoratori (p.es. artigiani che eseguono i lavori od occupanti dello stabile interessati dalle immissioni).

Nel suo parere in risposta alla mozione Brunner Christiane 05.3320, il Consiglio federale aveva già riconosciuto la necessità di intervenire affinché, soprattutto nell'esecuzione di lavori di minore entità, i lavoratori fossero informati dell'eventualità di entrare in contatto con materiali contenenti amianto. Per questo motivo, il 2 luglio 2008 il governo ha deciso di adeguare il 1° gennaio 2009 le prescrizioni sulla sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, con riferimento all'amianto. Secondo le nuove disposizioni, se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente tossiche come l'amianto, il datore di lavoro deve accertare accuratamente i pericoli, valutare i relativi rischi e pianificare le misure necessarie. Se si è impegnato a eseguire i lavori di costruzione nell'ambito di un contratto d'appalto, il datore di lavoro deve integrare nel contratto i risultati della valutazione dei rischi e le misure dipendenti da tali risultati (art. 3 cpv. 2 OLCostr). Se durante i lavori di costruzione si dovessero inaspettatamente rinvenire sostanze particolarmente pericolose, occorre interrompere tali lavori e avvisare il committente. Anche in questo caso vanno in seguito valutati i rischi e pianificate le misure necessarie (art. 3 cpv. 1bis OLCostr).

Il Consiglio federale ritiene che la suddetta modifica d'ordinanza renda superfluo un obbligo di controllo generale da parte del committente e che, in questo modo, si sia già tenuto conto della richiesta dell'autrice della mozione. Il collegio governativo propone quindi di respingerla.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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