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Limitare il numero di allievi che non padroneggiano nessuna lingua nazionale

08.3337 · Interpellanza · 2008-06-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di esaminare l'opportunità di elaborare direttive che incitino i cantoni a:

- rilevare statisticamente il numero di allievi che non parlano del tutto la lingua del cantone in cui risiedono o che non la padroneggiano a sufficienza per seguire un insegnamento regolare (tedesco, francese, italiano);

- stabilire un numero massimo di allievi alloglotti per classe, nel rispetto dei principi di una scuola repubblicana che garantisca le stesse opportunità a tutti.

Begründung

La fiducia dei genitori nella scuola pubblica è attualmente minata da tre tipi di problemi: pedagogici, di disciplina e violenza nelle scuole e d'integrazione degli allievi alloglotti sempre più numerosi. In relazione ai primi due, i cantoni hanno tentato diverse soluzioni dall'esito più o meno positivo. I problemi d'integrazione degli allievi migranti e/o alloglotti, invece, sono tuttora irrisolti. Perché non fissare un numero massimo di allievi alloglotti per classe? È risaputo che è più difficile insegnare in una classe con numerosi allievi che non conoscono la lingua o che la padroneggiano troppo poco che il contrario.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale concorda con l'autore dell'interpellanza sul fatto che la composizione linguistica e culturale delle classi è molto importante e si ripercuote sulla qualità dell'insegnamento e sulle pari opportunità degli allievi. Se, da un lato, la diversità culturale e linguistica arricchisce la quotidianità scolastica, dall'altro può anche ostacolarla e richiedere un insegnamento differenziato. Bisogna cercare delle soluzioni per mettere il corpo insegnante in condizione di affrontare queste sfide didattiche e metodologiche. Il PNR 56 che si concluderà nel 2009 tratta tra l'altro questi aspetti.

È inoltre opportuno menzionare i provvedimenti adottati in questo ambito dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), tra cui figurano la strategia nazionale per lo sviluppo coordinato dell'insegnamento delle lingue, adottata nel 2004, e le disposizioni sull'insegnamento linguistico previste all'articolo 4 del concordato HarmoS.

Fatte queste premesse, il Consiglio federale precisa quanto segue:

- Non è possibile proporre ai cantoni direttive per un censimento degli alunni alloglotti, visto che la Confederazione non è competente in materia di scuola dell'obbligo. Per questo il Consiglio federale non ha integrato le misure concernenti la scuola nel pacchetto dei 45 provvedimenti per il promovimento dell'integrazione (rapporto del 22 agosto 2007 sulle misure d'integrazione).

Inoltre, i dati statistici sono già disponibili, dato che i cantoni forniscono all'Ufficio federale di statistica le indicazioni sul numero di allievi che frequentano le scuole dell'obbligo e sulla loro lingua madre (incluse altre lingue nazionali svizzere). Le prime analisi di questi dati sono pubblicate nel rapporto sull'educazione del 2006.

- È riservata ai cantoni la possibilità di valutare se introdurre un numero massimo di allievi alloglotti per classe.

Il Consiglio federale concorda inoltre che le pari opportunità debbano essere garantite a tutti gli allievi e le allieve, ma dubita che le misure proposte offrano tale garanzia. Tutti i cantoni applicano, anche se in forme diverse, provvedimenti particolari per gli allievi che non padroneggiano la lingua d'insegnamento (corsi di integrazione per alloglotti, corsi di lingua ecc.) allo scopo di consentire al più presto il passaggio nelle classi normali. Il fatto che le percentuali di alloglotti e della rispettiva lingua madre variano costantemente rende difficile - e controproducente - l'introduzione di un ordinamento sulle quote per classe. Di conseguenza sono più opportune misure di differenziazione e di appoggio che consentono agli alunni con un background migratorio di integrarsi appieno nella classe. Tuttavia, anche questi provvedimenti rientrano nelle competenze dei cantoni.

In materia di integrazione scolastica i servizi federali competenti - un mandato di coordinamento in questo senso incombe all'Ufficio federale della migrazione (art. 57 LStr) - mantengono un filo diretto con la CDPE e con altri uffici cantonali.

Risposta del Consiglio federale.