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08.3341 · Mozione · 2008-06-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 152 del Codide penale (false indicazioni su attività commerciali) va completato aggiungendo che la fattispecie è adempiuta non soltanto quando si forniscono indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, ma anche in caso di mancata informazione nonostante l'obbligo in tal senso.

Begründung

Per le società quotate alla SWX Swiss Exchange l'articolo 72 del regolamento di quotazione sancisce l'obbligo della pubblicità ad hoc (obbligo d'informare su fatti che potrebbero influenzare il corso dei titoli ma che non sono pubblicamente noti). Anche altre borse applicano regole simili (cfr. p. es. l'art. 18 del regolamento di quotazione della BX Berne Exchange). La giurisprudenza è controversa e i tribunali non si sono pronunciati in merito alla possibilità che la mancata comunicazione di informazioni sia contemplata dall'obbligo d'informare di cui all'articolo 152 del Codice penale (cfr. Lanz/Ryser, Strafrechtliche Aspekte der Ad-hoc-Publizität, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1/2008).

Sono diversi i motivi per cui è inammissibile che la mancata comunicazione di informazioni non adempia la fattispecie di cui all'articolo 152 nonostante l'obbligo in tal senso, mentre indicazioni false o incomplete sono punibili. Infatti, non sarebbe ad esempio possibile punire il fatto di evitare o ritardare eccessivamente la comunicazione di informazioni sulla modifica delle previsioni di utili o cifre d'affari (basti pensare alle recenti discussioni sugli ammortamenti divenuti necessari durante la crisi dei fondi ipotecari che ha colpito le grandi banche). Ciò è in contraddizione con il senso e lo scopo dell'articolo 152 e infine, trattandosi di un atto illecito, crea problemi anche nell'ambito del diritto civile.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 152 del Codice penale (CP), chiunque dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all'insieme dei soci o agli associati all'azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La mozione chiede di completare tale articolo sancendo la punibilità anche della mancata comunicazione nonostante l'obbligo in tal senso.

Attualmente il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire per i motivi seguenti. Anzitutto l'articolo 152 risale al 1942, data d'entrata in vigore del Codice penale. Era destinato in particolare a completare il diritto societario, dato che il Codice delle obbligazioni non prevede norme penali. Nel 1994 l'articolo ha subìto alcune modifiche d'ordine secondario nell'ambito della revisione del titolo concernente i diritti contro il patrimonio (art. 137-172ter CP). La descrizione della fattispecie (pubblicazione di indicazioni false), pertinente anche per la presente mozione, è stata precisata chiarendo che le indicazioni false includono anche quelle incomplete. Sulla scorta dell'allora cinquantenaria esperienza maturata con il precedente tenore dell'articolo, il legislatore non ha ritenuto necessaria un'ulteriore precisazione. Una modifica del Codice penale come chiesto nella mozione non è stata presa in considerazione nemmeno nell'ambito della revisione del diritto delle società anonime. Come spiega in modo pertinente l'autore dell'intervento, la giurisprudenza non ha mai determinato se l'omissione totale di informazioni è punibile in virtù dell'articolo 152 e la questione è controversa anche a livello di dottrina. Contrariamente all'autore della mozione, il Consiglio federale preferisce agire con una certa cautela quando si tratta di modifiche legislative in materia. Per quanto concerne gli obblighi di informazione che potrebbero essere violati omettendo completamente delle comunicazioni, nella sua motivazione l'autore della mozione rinvia all'obbligo per gli emittenti di valori quotati in borsa, fissato nei regolamenti di quotazione delle borse svizzere, di informare su fatti nuovi che potrebbero influenzare il corso dei titoli ma che non sono ancora pubblicamente noti (il cosiddetto obbligo della pubblicità ad hoc). Con la sua richiesta di completare l'articolo 152 del Codice penale, l'autore della mozione prende di mira anzitutto gli emittenti di titoli quotati in borsa, che costituiscono un gruppo più ristretto della possibile cerchia di autori punibile in virtù del vigente articolo 152 del Codice penale. Se esiste davvero un fabbisogno legislativo, ci si potrebbe chiedere se l'articolo 152 Codice penale sia la sede appropriata per un tale disciplinamento. Occorre infine ricordare che ad esempio i regolamenti di quotazione delle borse di Zurigo e di Berna (SWX Swiss Exchange e BX Berne Exchange) prevedono diverse sanzioni per punire le violazioni del citato obbligo della pubblicità ad hoc, quali multe fino a 200 000 franchi (borsa di Berna: fino a 50 000 franchi), la sospensione delle contrattazioni e la cancellazione dal listino, sanzioni che possono essere applicate in maniera cumulativa.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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