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Stop al terrore fiscale contro la mobilità del Paese

08.3351 · Mozione · 2008-06-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Come provvedimento contro l'aumento del prezzo della benzina, il Consiglio federale è invitato a elaborare un progetto che limiti a 70 centesimi per litro di benzina le entrate derivanti dalle imposte, dai tributi nonché dalle tasse.

Begründung

A causa dell'aumento della domanda, segnatamente dei Paesi emergenti, ma anche per via delle capacità limitate delle raffinerie, si sta assistendo a un massiccio incremento del prezzo del petrolio senza precedenti. Alla fine del 2006, il prezzo del petrolio sul mercato mondiale era di quasi 61 dollari al barile, mentre il 27 maggio 2008 ha segnato oltre 133 dollari al barile. In un solo anno e mezzo il prezzo è quindi raddoppiato! Questo notevole aumento compromette in maniera considerevole la crescita economica del nostro Paese, poiché i prezzi elevati causano rincari alla produzione, sui trasporti e sui beni di consumo del fabbisogno quotidiano. Particolarmente insoddisfacente si rivela l'estremo aggravio fiscale dei prodotti a base di oli minerali in Svizzera. Le imposte, i tributi e le tasse ammontano al momento a quasi la metà del prezzo della benzina. Un possibile provvedimento per far fronte all'aumento del prezzo della benzina sarebbe quindi la riduzione dell'eccessivo onere fiscale nell'ambito dei carburanti. Da un canto, la limitazione di tutte le entrate fiscali a 70 centesimi per litro di benzina non permetterebbe allo Stato di arricchirsi a spese dei cittadini con i prezzi elevati della benzina e, dall'altro, non peggiorerebbe ulteriormente le condizioni quadro della piazza economica svizzera nonostante l'aumento dei prezzi sul mercato mondiale. Inoltre, tale limitazione non aumenterebbe l'onere fiscale dei contribuenti. Nell'ambito dell'elaborazione del progetto occorre assicurarsi che la riduzione dell'onere fiscale non abbia ripercussioni sui mezzi vincolati allo scopo e che si riferisca, invece, soltanto alla quota del dazio statale di base.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è dell'opinione che l'aumento dei prezzi sul mercato globale dipende dalle forze di mercato sulle quali la Svizzera non può esercitare alcuna influenza. Cionondimeno, le condizioni quadro non peggiorano soltanto per l'economia svizzera ma per tutte le nazioni consumatrici di petrolio. Nel confronto europeo i prezzi dei carburanti in Svizzera sono tuttora tra i meno cari. In particolare i Paesi limitrofi presentano prezzi al distributore più elevati rispetto alla Svizzera, sia per quanto riguarda la benzina che l'olio diesel. L'ultimo aumento delle aliquote dell'imposta per i carburanti risale al 1993 (+20 ct./l), mentre quello del supplemento fiscale sugli oli minerali al 1974 (+10 ct./l). In questo contesto è importante evidenziare che le aliquote d'imposta sugli oli minerali sono fisse, ragion per cui i prezzi al distributore più elevati non comportano un aumento delle entrate provenienti dall'imposta sugli oli minerali.

I carburanti soggiacciono all'imposta e al supplemento fiscale sugli oli minerali. L'imposizione sull'olio diesel è di 75,87 centesimi al litro (imposta sugli oli minerali: 45,87 ct., supplemento fiscale sugli oli minerali: 30 ct.), quella sulla benzina è di 74,47 centesimi (inclusi 30,54 ct. di supplemento fiscale). Entrambi i prodotti sono gravati dal centesimo climatico (1,5 ct.), dai contributi ai fondi di garanzia volti ad assicurare la costituzione di scorte obbligatorie (olio diesel: 1,43 ct., benzina: 0,33 ct.) e dal contributo ai fondi dell'Unione petrolifera (0,08 ct.). Da ultimo sul prezzo di vendita è dovuta l'IVA (7,6 per cento). Ammettendo che il prezzo al distributore ascenda a fr. 2.30, l'IVA gravante sull'olio diesel è pari a 16,25 centesimi al litro. L'IVA per la benzina è invece di 14,13 centesimi per litro se il prezzo al distributore è di 2 franchi. Di conseguenza per un litro di olio diesel che al distributore costa fr. 2.30, complessivamente le imposte, i tributi e gli emolumenti ascendono a 95,13 centesimi, mentre per un litro di benzina, che al distributore costa 2 franchi, essi ascendono a 90,51 centesimi. In questo modo la percentuale di imposte, tributi ed emolumenti al prezzo al distributore è del 41,36 per cento per l'olio diesel, mentre per la benzina è del 45,25 per cento.

Gli autori della mozione chiedono al Consiglio federale di elaborare un progetto di legge che limiti la riscossione di imposte, tributi ed emolumenti sulla benzina a un massimo di 70 centesimi al litro. Il progetto dovrebbe garantire che soltanto "la quota statale del dazio di base" sia ridotta e che la riduzione di tributi e imposte non abbia alcuna influenza sui mezzi a destinazione vincolata. Secondo l'interpretazione del Consiglio federale, il termine "benzina" figurante nel testo della mozione è sinonimo di "carburanti", vale a dire che comprende sia la benzina sia l'olio diesel, e che con l'espressione "quota statale del dazio di base" si intende la parte non vincolata dell'imposta sugli oli minerali senza il supplemento fiscale.

La riscossione dell'imposta sugli oli minerali da parte della Confederazione si fonda sull'articolo 131 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), in combinato disposto con l'articolo 86 della Costituzione. L'articolo 131 capoverso 2 della Costituzione conferisce alla Confederazione il diritto di riscuotere una sovraimposta sui carburanti. L'impiego dei mezzi è disciplinato dall'articolo 86. Conformemente al capoverso 3 di detto articolo, la metà del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali a destinazione vincolata devono essere impiegati per compiti e spese connessi alla circolazione stradale. La Confederazione può riscuotere un supplemento fiscale soltanto se i mezzi dell'imposta sugli oli minerali non bastano. Di conseguenza il supplemento fiscale sugli oli minerali è disponibile come mezzo finanziario sussidiario all'imposta sugli oli minerali.

Gli autori della mozione chiedono che la diminuzione delle entrate non si ripercuota sui mezzi a destinazione vincolata. Per fare ciò occorrerebbe adeguare l'articolo 86 della Costituzione in modo che il supplemento fiscale sugli oli minerali possa essere riscosso indipendentemente dall'imposta sugli oli minerali.

Sulla scorta degli esempi dei prezzi suesposti relativi all'olio diesel e alla benzina, affinché l'onere fiscale complessivo non sia superiore a 70 centesimi per litro, occorrerebbe ridurre l'imposta sugli oli minerali di circa 20 centesimi per la benzina e di 25 centesimi per l'olio diesel. Dopo che nel 2007 sono stati imposti oltre 7 miliardi di litri di carburante (4,7 mia. di litri di benzina e 2,4 mia. di litri di olio diesel), una tale riduzione dell'imposta sugli oli minerali provocherebbe già all'odierno indice dei prezzi e rimanendo immutate le altre condizioni una riduzione annua delle entrate pari a circa 1,5 miliardi di franchi nella Cassa federale. Questa riduzione avrebbe come conseguenza tagli dolorosi in altri ambiti.

L'intervento dello Stato nella struttura dei prezzi causerebbe un aumento delle differenze di prezzo al distributore rispetto ai Paesi limitrofi avvantaggiando ulteriormente in netta misura la Svizzera. Il turismo di rifornimento diventerebbe ancora più intenso aumentando, da una parte, le entrate provenienti dall'imposta sugli oli minerali e, dall'altra però, le emissioni di CO, in quanto l'anidride carbonica proveniente da fonti mobili è conteggiata allo Stato nel quale è stato effettuato il rifornimento. Nel 2007 le emissioni di CO dovute alla benzina e al diesel hanno superato dell'11,4 per cento quelle del 1990, un valore ampiamente superiore a quello fissato dalla legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO (legge sul CO), che prevede invece una riduzione dell'8 per cento rispetto a tale anno di riferimento. La Svizzera si vedrebbe pertanto esposta a un maggiore rischio di non poter adempiere gli impegni assunti nel quadro del Protocollo di Kyoto. Per motivi politico-ambientali non sarebbe uno scenario auspicabile.

Dato che il prezzo al distributore non è un valore fisso (varia costantemente) e che l'IVA corrisponde a una percentuale del prezzo di vendita, l'aliquota d'imposta sugli oli minerali dovrebbe essere adeguata regolarmente al cambiamento del prezzo al distributore (e dunque alla modifica del carico nominale dell'IVA). Inoltre occorre osservare che i prezzi possono variare da una stazione di servizio all'altra. La situazione è aggravata dal fatto che le imprese assoggettate all'IVA e aventi diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente, possono farla valere come imposta precedente. Per contro i privati o le imprese soltanto parzialmente assoggettati all'IVA non possono effettuare, o solo parzialmente, tale deduzione. Di conseguenza, per quel che concerne l'onere fiscale complessivo, non è possibile fissare un determinato importo in centesimi applicabile a tutte le categorie di acquirenti.

Spetta al Parlamento modificare le aliquote d'imposta sugli oli minerali. Un regolare adeguamento di tali aliquote necessiterebbe di una delega delle competenze al Consiglio federale o addirittura al Dipartimento federale delle finanze. Tuttavia il Parlamento, in occasione del trattamento del messaggio relativo alla modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali, ha rifiutato di delegare al Consiglio federale la competenza di modificare le aliquote d'imposta sugli oli minerali.

Tenuto conto della mancanza di basi giuridiche, delle ripercussioni sulla politica fiscale, del fatto che in Svizzera l'onere fiscale è inferiore rispetto alla maggior parte dei Paesi europei e che, in questo senso, la vendita del carburante continua ad aumentare anche durante l'anno in corso - sebbene, per motivi politico-ambientali, sarebbe urgentemente necessaria una riduzione del consumo di carburante dal momento che le emissioni di CO prodotte dai carburanti sono nettamente superiori rispetto a quelle stabilite nella legge sul CO - il Consiglio federale non è disposto a prendere in considerazione quanto proposto dagli autori della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.