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08.3355 · Mozione · 2008-06-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di concludere una convenzione di doppia imposizione sul modello OCSE con scambio d'informazioni ampliato solo con gli Stati membri di questa organizzazione.

Begründung

Mentre in passato il Consiglio federale siglava trattati di doppia imposizione secondo il modello di convenzione OCSE solo con gli Stati che facevano parte di questa organizzazione, negli ultimi mesi si è verificato un cambiamento di prassi. Il nostro governo intende ora applicare tale modello anche a Paesi non membri dell'OCSE. Una convenzione di doppia imposizione sul modello OCSE col Sudafrica è in fase di ratifica al Consiglio nazionale (gli Stati l'hanno già ratificata), mentre una convenzione simile con la Colombia è già stata firmata e vi è l'intenzione di fare altrettanto con la Turchia. Per la Svizzera, la prassi di uno scambio allargato d'informazioni è svantaggiosa e, in particolare per la piazza finanziaria che contribuisce con circa il 15 per cento alla formazione del PIL svizzero, potenzialmente dannosa. Per questo, in futuro dovrebbero essere stipulati trattati di doppia imposizione sul modello OCSE solo con i Paesi membri di questa organizzazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni disciplina lo scambio di informazioni. Tale scambio non deve comprendere unicamente le informazioni necessarie alla corretta applicazione delle convezioni per evitare la doppia imposizione ma anche le informazioni che servono all'attuazione del diritto interno dell'altro Stato, come pure informazioni che rientrano nell'ambito del segreto bancario.

2. Riguardo all'articolo 26 la Svizzera ha applicato una riserva, ragion per cui nemmeno con gli Stati dell'OCSE stipula uno scambio ampliato secondo il modello di convenzione dell'OCSE. Il nostro Paese ha sempre sostenuto il parere che l'obiettivo della CDI è evitare le doppie imposizioni e non lottare contro la sottrazione fiscale come tale. La Svizzera è comunque disposta a fornire informazioni in vista della corretta applicazione di una CDI e - nel quadro degli impegni assunti nei confronti dell'OCSE - anche in caso di frode fiscale e di società holding ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 della legge sull'armonizzazione fiscale.

3. Nel settore fiscale l'OCSE si sforza di consolidare alcune norme come standard generali non soltanto per gli Stati membri dell'OCSE, ma anche per gli Stati terzi. Essa dispone in Asia, Africa e America latina di centri di formazione per gli impiegati statali di Paesi terzi nell'intento di promuovere un'ottica internazionale per quanto possibile armonizzata della fiscalità e delle sue norme. Questi centri di formazione riscontrano un certo successo. La formazione è nella maggior parte incentrata su questioni relative alle CDI e include segnatamente il tema dell'assistenza amministrativa.

4. Da parecchi anni gli sforzi dell'OCSE sono stati intensificati, circostanza che si rispecchia nei lavori sulla cosiddetta "concorrenza fiscale nociva", estesi anche ai Paesi terzi. Anche in questo caso il primo piano compete alla trasparenza che dovrebbe essere garantita per il tramite di un'assistenza amministrativa "ampliata". Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni bancarie per i bisogni del fisco, nel 2000 la Svizzera ha potuto tutelare il segreto bancario in ambito di imposte dirette nel quadro dell'elaborazione del corrispondente rapporto del comitato fiscale dell'OCSE. All'epoca la Svizzera ha garantito tramite un compromesso con gli altri Stati membri di sottoporre a revisione le proprie CDI affinché in futuro l'assistenza amministrativa fosse possibile anche ai fini dell'applicazione, in caso di frode fiscale, del diritto interno di uno Stato contraente. L'accesso a scopi fiscali alle informazioni bancarie non è una questione ormai definitivamente conclusa. Anzi, i progressi nella ricerca della soluzione a questa questione sono oggetto di chiarimenti periodici. La Svizzera ha avuto occasione di recente di presentare un rapporto sulle soluzioni che ha adottato.

5. Conformemente alla politica perseguita finora, la Svizzera è disposta a garantire anche a Stati non membri dell'OCSE l'assistenza amministrativa sia ai fini della corretta applicazione di una CDI, sia in caso di frode fiscale (ma per il momento nessuna assistenza amministrativa nel caso delle società holding), questo nell'ipotesi che i pertinenti Stati facciano dipendere la conclusione di una CDI da una simile clausola di assistenza amministrativa ampliata e che soltanto in questo modo si possa concludere un accordo positivo per la nostra economia. Ne sono un esempio i negoziati con la Costa Rica e la Colombia. Per quanto riguarda la Turchia si tratta invece di uno Stato membro dell'OCSE. Il Sudafrica ha uno statuto di osservatore presso l'OCSE e dovrebbe divenirne membro a medio termine.

6. L'OCSE adotta una visione globale, ma è vincolata a più di un titolo all'economia dei suoi Stati membri. Ciò vale soprattutto per la Svizzera. Per il nostre Paese è quindi di grande importanza che lo standard di lotta contro la frode fiscale che le è garantito in seno all'OCSE trovi consensi su scala mondiale tramite una consacrazione a livello di trattato internazionale nel maggior numero possibile di CDI e che esso possa tutelare contemporaneamente anche i suoi ulteriori interessi propri. Per questo motivo va caldeggiata la conclusione, con il Sudafrica e con la Turchia, di una CDI che preveda un'assistenza amministrativa estesa alla frode fiscale. Ciò vale anche per le convenzioni con la Colombia e la Costa Rica che dovrebbero nella misura del possibile essere sottoposte quanto prima al Parlamento. La "soluzione svizzera" già approvata dalle Camere federali per quanto riguarda altri Stati dell'OCSE dovrebbe parimenti essere confermata da queste convenzioni.

7. Il Consiglio federale intende proseguire ulteriormente questa politica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.