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08.3356 · Mozione · 2008-06-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre l'obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio importata proveniente da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera. Ciò con l'intento di evitare distorsioni del mercato dovute al fatto che vengono elusi gli standard svizzeri in materia di protezione degli animali.

Begründung

Agli Svizzeri sta a cuore il tema dell'allevamento rispettoso delle esigenze degli animali. In Svizzera, oggigiorno, vige uno standard di protezione degli animali accettabile. L'allevamento in batteria viene generalmente associato alle galline ovaiole. Tuttavia, all'estero questa forma di allevamento viene impiegata anche per i conigli, che, contrariamente a qualsiasi principio etico o morale, vengono tenuti in gabbie dove le possibilità di muoversi, giacere completamente sdraiati o rizzarsi su due zampe sono ridotte, visto che sono costretti in uno spazio delle dimensioni di un foglio A4, per di più sprovvisto di lettiera e aree di riposo. In Svizzera questa forma di allevamento è vietata. Il consumo annuo di carne di coniglio in Svizzera ammonta a 3,5 milioni di chilogrammi, di cui 2,8 milioni provengono dall'estero. Secondo le stime dell'Organizzazione svizzera per la protezione degli animali da reddito, KAGfreiland, circa la metà della carne importata proviene da allevamento in batteria. Questa carne viene importata e venduta senza alcuna dichiarazione a consumatori che non possono sapere se il prodotto acquistato rispetta gli standard svizzeri in materia di protezione degli animali. Se non viene dato risalto alla differenza esistente rispetto agli standard locali attraverso la dichiarazione, il mercato viene distorto eludendo le nostre prescrizioni legali. I consumatori svizzeri vogliono sapere che carne consumano e come vengono allevati gli animali. L'attuale domanda di carne di coniglio svizzera e, in particolare, di uova e polli ottenuti in allevamenti rispettosi delle esigenze del pollame dimostra che la produzione di carne di coniglio nel rispetto delle esigenze di questi animali rappresenta addirittura una lacuna di mercato. L'attuale situazione va a scapito dei produttori svizzeri che producono carne di coniglio in maniera conforme alle loro esigenze.

In virtù dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr; RS 916.51), le uova e le loro preparazioni devono essere dichiarate mediante la menzione "proveniente da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera". Per la carne di coniglio da allevamento in batteria, invece, non vige alcun obbligo di dichiarazione, nonostante le circostanze siano le stesse.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 18 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera, ne aumenta i dazi all'importazione o ne vieta l'importazione.

In Svizzera, nell'ordinanza sulla protezione degli animali entrata in vigore il 1° settembre 2008, per i conigli sono state stabilite condizioni di detenzione più dettagliate rispetto a ciò che era il caso finora. In nessun Stato membro dell'UE o Paese extracomunitario vigono, per legge, esigenze relative agli impianti di stabulazione e alla libertà di movimento per i conigli equivalenti a quelle svizzere. L'80 per cento circa della carne di coniglio consumata in Svizzera, vale a dire 2800 tonnellate l'anno, viene importata. Oltre il 95 per cento del volume d'importazione proviene dall'UE.

In Svizzera, numerosi consumatori sono contrari, per motivi etici e morali, alla detenzione di animali da reddito in gabbie. Onde garantire la possibilità di scelta nel punto di vendita e nelle strutture di ristorazione, il Consiglio federale è disposto ad inserire la carne di coniglio proveniente da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera nell'elenco dei prodotti assoggettati all'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr; RS 916.51) che comprende, tra l'altro, le uova destinate al consumo provenienti da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera. Viene così introdotta una nuova prescrizione in materia di caratterizzazione che, in linea di principio, è in contrasto con quanto espresso dal Consiglio federale nel messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Tuttavia, il Consiglio federale ritiene che l'interesse dei consumatori debba venir anteposto all'ulteriore ostacolo al commercio.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.