08.3377 · Postulato · 2008-06-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di allestire entro il 2010 un rapporto che documenti le esperienze maturate con il nuovo diritto penale minorile, entrato in vigore il 1° gennaio 2007. Il rapporto deve in particolare contenere considerazioni in merito:
1. all'efficacia del diritto penale minorile per quanto concerne il reinserimento sociale e il tasso di recidiva;
2. all'effetto di prevenzione generale del diritto penale minorile rispetto al vecchio diritto;
3. ai tipi di pene e misure ordinate (statistiche);
4. ai problemi d'esecuzione (p.es. stabilimenti d'esecuzione adeguati).
Begründung
Il nuovo diritto penale minorile è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. Già prima di tale data e anche in seguito alla sua entrata in vigore diversi esperti e specialisti avevano affermato che il nuovo diritto penale minorile non soddisfa in maniera sufficiente le esigenze attuali. Alcune critiche figurano in un articolo della "NZZ" del 26 febbraio 2008, a pagina 15. Il rapporto richiesto dovrà valutare l'efficacia del nuovo diritto penale minorile ed esaminare gli eventuali adeguamenti necessari.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Come il Consiglio federale ha già rilevato in risposta alla mozione del gruppo dell'Unione democratica di centro 07.3692, "Adattamento del diritto penale minorile alle sfide attuali", e alla mozione Galladé 07.3847, "Soglia massima d'età per misure protettive educative e terapeutiche nel diritto penale minorile", si prevede di procedere a una valutazione approfondita del nuovo diritto penale minorile. Si intende tra l'altro consultare statistiche sui tipi di misure ordinate ed esaminare in modo accurato problemi d'esecuzione in parte già noti. Si prevede inoltre di allestire una statistica sull'esecuzione delle pene e delle misure al fine di valutare lo svolgimento complessivo dell'esecuzione.
Non bisogna tuttavia dimenticare che, per esperienza, occorre attendere circa cinque anni dall'entrata in vigore prima di poter trarre conclusioni attendibili sulle esperienze maturate con la nuova legge. In una prima fase è quindi necessario raccogliere soprattutto dati e fatti. Soltanto in un secondo tempo si potrà verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e le eventuali correzioni da apportare. Entro il 2010 sarà possibile allestire soltanto un rapporto intermedio. In particolare, non è possibile trarre conclusioni sul reinserimento sociale e sul tasso di recidiva dopo così poco tempo, segnatamente perché i giovani condannati a misure o pene detentive più lunghe secondo il nuovo diritto stanno ancora scontando la pena o sono stati rilasciati da poco.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.