08.3386 · Mozione · 2008-06-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione in modo che sia indicata ai consumatori la provenienza della frutta e della verdura venduta sfusa in Svizzera.
Begründung
I cittadini-consumatori esigono di poter esercitare la sovranità alimentare.
L'obiettivo è di garantire un'informazione trasparente ai consumatori mediante un'etichettatura appropriata delle derrate locali e importate.
Nei grandi magazzini, nei piccoli negozi e nei mercati deve vigere l'obbligo di indicare il Paese di provenienza della frutta e della verdura venduta sfusa.
In questo modo i consumatori dispongono di tutti gli elementi necessari per compiere le loro scelte alimentari in funzione delle stagioni e della provenienza delle derrate.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide la richiesta della mozione volta a informare in modo trasparente i consumatori sulla provenienza delle derrate alimentari. Ritiene tuttavia che tale richiesta può già essere soddisfatta sulla base della legislazione vigente. Secondo l'articolo 20 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), chiunque distribuisce derrate alimentari informa, su domanda, l'acquirente sulla loro provenienza (Paese produttore), la loro denominazione specifica e la loro composizione (ingredienti). Se le derrate alimentari sono preimballate, le informazioni concernenti la denominazione specifica e la composizione vanno apposte sull'imballaggio. Oltre a ciò, il Consiglio federale può richiedere, in virtù dell'articolo 21 LDerr, l'indicazione scritta della provenienza.
Per quanto concerne gli alimenti venduti sfusi, l'articolo 27 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) sancisce che l'informazione sulle derrate alimentari offerte sfuse e su quelle proposte in ristoranti, ospedali, mense e stabilimenti simili deve avvenire nello stesso modo di quella sulle derrate alimentari preimballate. Tuttavia, è possibile rinunciare alle indicazioni scritte qualora l'informazione dei consumatori sia garantita in altro modo (p.es. mediante manifesti o verbalmente).
Per determinate merci e indicazioni in settori particolarmente sensibili per i consumatori sono richieste informazioni scritte anche in caso di vendita sfusa. I seguenti alimenti ricadono sotto quest'obbligo di caratterizzazione (in virtù dell'articolo 36 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari, RS 817.022.21):
a. derrate alimentari, additivi e sostanze ausiliarie per la lavorazione che sono organismi geneticamente modificati (OGM), contengono OGM o sono ottenuti da OGM;
b. derrate alimentari trattate con radiazioni ionizzanti;
c. carne di animali quali manzi o vitelli che potrebbero essere portatori di encefalite bovina spongiforme o BSE (con indicazione del Paese di produzione).
Durante il dibattito relativo alla legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, il Parlamento ha discusso in modo approfondito l'introduzione dell'obbligo d'indicare per scritto il Paese di produzione degli alimenti distribuiti sfusi. In proposito, il legislativo ha ritenuto sproporzionato pretendere che, ad esempio, nell'ambito di un buffet allestito in un albergo per la prima colazione, sul cesto della frutta fosse indicato il Paese di produzione dei frutti esposti. Il Parlamento ha quindi deciso di respingere la proposta, essendo del parere che il settore della vendita sfusa di alimenti dovesse essere disciplinato, globalmente, in modo unitario e che non si dovesse differenziare tra i singoli luoghi di vendita (per esempio ristoranti o mercati).
Il Consiglio federale non ha alcun motivo per scostarsi da questo punto di vista. Le norme in vigore garantiscono in modo esauriente l'informazione ai consumatori sulla provenienza degli alimenti. Mentre, per esempio, al mercato il contatto con i venditori permette di ottenere facilmente informazioni sulla provenienza degli alimenti offerti, molti grossisti provvedono già oggi a fornire spontaneamente informazioni scritte sul Paese di produzione della frutta e della verdura da loro commercializzate. Ciò permette ai distributori interessati di posizionarsi sul mercato e di rivolgersi a una clientela interessata a dichiarazioni di provenienza trasparenti.
Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire ulteriormente in merito e respinge pertanto la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.