08.3394 · Mozione · 2008-06-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a proporre al Parlamento modifiche di legge che permettano a coniugi stranieri il ricongiungimento famigliare in Svizzera soltanto se entrambi i coniugi hanno almeno 24 anni e le condizioni finanziarie lo consentono.
Begründung
La nuova legge sugli stranieri sancisce che il ricongiungimento famigliare non va accordato in caso di matrimonio forzato. Come misura immediata si è stabilito di non concedere più il ricongiungimento famigliare se i partner non hanno ancora compiuto 18 anni (comunicato stampa DFGP del 14 novembre 2007). Sono inoltre pendenti alcuni interventi parlamentari volti a punire i matrimoni forzati. Tuttavia, giuridicamente è molto difficile provare l'esistenza di un matrimonio forzato, tanto per le autorità competenti in materia di stranieri quanto per la giustizia. Chi vuole combattere i matrimoni forzati deve intervenire sui meccanismi che li rendono attrattivi. L'introduzione di un'età minima per il ricongiungimento famigliare è una misura preventiva, già applicata in Danimarca dal 2002 (24 anni con la prova dell'autosufficienza finanziaria), in Olanda dal 2006 (21 anni) o in Germania dal 2007 (18 anni). Nel comunicato stampa summenzionato anche il DFGP prende in considerazione un tale disciplinamento (età minima: 21 anni). Un'età più elevata dei coniugi li rende maggiormente capaci di ribellarsi alle pressioni e alle costrizioni e di agire in modo autonomo. Nell'interesse del coniuge che giunge in Svizzera, l'autorizzazione al ricongiungimento famigliare deve dipendere dalla situazione finanziaria. In tal modo si crea un incentivo a migliorare la situazione finanziaria al fine di poter provvedere a tutta la famiglia in Svizzera. In aggiunta l'Olanda esige un test linguistico e di cultura generale, eseguito nel Paese d'origine, mentre la Germania richiede un semplice test linguistico. Occorre verificare se adottare tali misure a complemento delle modifiche menzionate.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo rapporto "Punibilità dei matrimoni forzati o di compiacenza" in risposta al postulato 05.3477 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 9 settembre 2005, il Consiglio federale si era già occupato in modo approfondito dell'opportunità di fissare un'età minima in caso di ricongiungimento famigliare di coniugi stranieri, proponendo, in un primo tempo, di non riconoscere più i matrimoni contratti da persone con meno di 18 anni. La legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) dovrà essere adeguata in tal senso.
Il Parlamento avrà l'occasione di affrontare la questione dell'età minima dei coniugi stranieri in caso di ricongiungimento famigliare nell'ambito della prevista modifica della LDIP.
Se, nonostante le nuove possibilità per lottare contro gli abusi previste nella legge sugli stranieri e l'età minima di 18 anni per il riconoscimento di matrimoni contratti all'estero, si continuassero a riscontrare matrimoni forzati, in un secondo tempo si potrà esaminare in particolare l'opportunità di sancire, nella legislazione sugli stranieri, un'età minima più elevata per il ricongiungimento dei coniugi stranieri.
Il diritto vigente prevede già una valutazione della situazione finanziaria in caso di domande di ricongiungimento famigliare. Il diritto al ricongiungimento famigliare si estingue se sussistono i motivi di revoca di cui agli articoli 62 e 63 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) o se è invocato abusivamente (art. 51 LStr). La dipendenza dall'assistenza sociale costituisce un motivo di revoca. Il permesso è revocato anche se lo straniero ha fornito indicazioni false durante la procedura di autorizzazione, è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o se ha violato in modo rilevante o ripetutamente l'ordine e la sicurezza pubblici.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.