08.3397 · Interpellanza · 2008-06-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Viste la soppressione dell'indicazione del nome del comune sui vini prodotti a Champagne ad opera del Consiglio federale su incitamento del potente Comitato interprofessionale del vino della Champagne (CIVC) e la sentenza pronunciata poche settimane fa dal Tribunale di grande istanza (TGI) di Parigi che si scaglia sui "flûtes de Champagne" (bastoncini di pasta sfoglia al burro), invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale intende servire, quale primo segno di un'azione simbolica di tutela dei viticoltori e delle PMI svizzeri, vini prodotti a Champagne e "flûtes de Champagne" in occasione dei suoi ricevimenti, segnatamente di quelli del DFAE e del corpo diplomatico e soprattutto nelle nostre ambasciate a Parigi e Bruxelles?
2. Il Consiglio federale ignora, forse, che i viticoltori americani possono apporre la denominazione "Champagne" sui loro vini spumanti, mentre il comune vodese di Champagne, che sin dall'epoca romana produce vini tranquilli, li deve commercializzare con la denominazione "Bonvillars"?
3. È vero e giustificabile che il Consiglio federale non adotterà alcun provvedimento nonostante la recente notizia secondo cui la Francia ha autorizzato, ampliando arbitrariamente l'area di produzione, oltre quaranta comuni della regione della Champagne a fregiarsi del nome "Champagne" onde poter far fronte alla domanda totale?
4. In questo contesto d'arbitrarietà amministrativa - sull'esempio del comune di Champagne nel cantone di Vaud confrontato con le pretese abusive della Champagne francese - e considerata l'anteriorità storica della denominazione Champagne nel cantone di Ginevra, quali misure intende adottare il Consiglio federale per tutelare, al più presto e dinnanzi a tutte le istanze svizzere ed internazionali competenti, la denominazione Champagne in quanto tale, ma anche a beneficio dei comuni ginevrini interessati di Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Cartigny, Chancy, Laconnex e Soral?
5. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per garantire il diritto di tutti i comuni della Champagne summenzionati di commercializzare i propri vini e altri prodotti locali tipici utilizzando questa nuova denominazione finalmente protetta?
6. È vero che il trattato di Vienna, ma anche una disposizione dell'OMC, consentirebbe al Consiglio federale e al dipartimento della consigliera federale Doris Leuthard d'intervenire sia a Bruxelles sia a Ginevra onde proteggere le nostre DOC e le nostre omonimie comunali e regionali?
7. Oltre a un inventario nazionale serio e accurato di tutte le denominazioni da proteggere concernente anche altri prodotti tipici, quali misure intende adottare il Consiglio federale in tutti i settori in cui ciò è opportuno per porre fine a questo scandalo dell'abbandono di questi primi garanti dei prodotti svizzeri?
Stellungnahme des Bundesrates
Durante i negoziati in vista dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), la delegazione elvetica ha fatto il possibile onde permettere la coesistenza, in Svizzera e nell'UE, delle due denominazioni "Champagne" nel settore dei prodotti vitivinicoli. Al termine di questi negoziati lunghi e impegnativi e per evitare di compromettere la conclusione degli accordi bilaterali I, la Svizzera aveva dovuto piegarsi alle esigenze della Francia che respingeva qualsiasi altra soluzione che non fosse quella di un periodo transitorio alla scadenza del quale la denominazione "Champagne" non avrebbe più potuto essere utilizzata dai vitivinicoltori svizzeri. La Francia riteneva infatti di beneficiare di un monopolio generale della denominazione "Champagne" in base al trattato del 14 maggio1974 tra la Svizzera e la Francia sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche (RS 0.232.111.193.49). Questo accordo franco-svizzero del 1974 riserva la denominazione "Champagne" ai produttori francesi e non ha potuto essere contestato nel quadro dei negoziati sull'accordo del 1999. La Francia godeva del sostegno delle istituzioni comunitarie e di altri Stati membri della CE, i quali, nei negoziati del 1999, avevano pure fatto valere gli accordi conclusi precedentemente con la Svizzera. Gli accordi bilaterali I, approvati dal popolo svizzero nel maggio 2000 con il 62 per cento di voti favorevoli, sono entrati in vigore il 1° giugno 2002.
Il 10 luglio 2002 il comune di Champagne e i produttori di vino della regione hanno depositato un ricorso al Tribunale di prima istanza delle Comunità europee affinché venisse constatata l'illegalità del divieto di utilizzare la denominazione "Champagne" dal profilo del diritto comunitario. Il 3 luglio 2007 il Tribunale ha respinto il ricorso dichiarandolo irricevibile.
Risposta alle domande:
1. Il Consiglio federale non intende modificare la sua prassi in materia di ricevimenti né fare un'azione simbolica. In occasione dei suoi ricevimenti futuri continuerà ad attingere alla ricchezza e alla diversità dei prodotti svizzeri.
2. Il Consiglio federale è a conoscenza della situazione esistente tra l'Unione europea e gli Stati Uniti per quanto riguarda la denominazione "Champagne". L'accordo del 2 marzo 2006 tra queste due Parti non tocca le relazioni tra la Svizzera e la Comunità e non può essere interpretato alla stessa stregua di un abbandono della protezione della denominazione "Champagne". Al contrario, si tratta di un primo passo per limitare l'utilizzo di tale denominazione sul territorio americano. Tra le due Parti in questione sono d'altronde ancora in corso negoziati.
3. La delimitazione delle aree di produzione per prodotti con denominazione d'origine è di competenza unicamente del Paese d'origine.
4./5. La Champagne ginevrina non è una denominazione riconosciuta né una denominazione rivendicata dal cantone o dai produttori di Ginevra. D'altronde, un'ulteriore rivendicazione non potrebbe che essere respinta in virtù delle disposizioni dell'accordo franco-svizzero del 1974 e dell'allegato 7 dell'accordo agricolo CH-UE del 1999.
6. L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) dell'OMC prevede uno standard minimo di protezione per le indicazioni geografiche che i diversi membri dell'OMC, tra i quali rientrano la Comunità europea e i rispettivi Stati membri, hanno dovuto applicare. L'articolo 23 capoverso 3 dell'accordo TRIPS disciplina in modo più specifico la questione delle indicazioni geografiche omonime per i vini. Tuttavia, gli accordi bilaterali (allegato 7 dell'accordo agricolo CH-UE del 1999), che possono essere considerati come norme speciali rispetto all'accordo TRIPS, riservano l'esclusività della denominazione "Champagne" ai produttori francesi di prodotti vitivinicoli escludendo qualsiasi possibilità per i produttori svizzeri di utilizzarla per tali prodotti. Per i prodotti diversi da quelli vitivinicoli l'accordo franco-svizzero del 1974 prevede la possibilità di utilizzare una denominazione protetta che corrisponde al nome di una regione o di un luogo al di fuori del territorio della Repubblica francese per le merci o i prodotti ivi fabbricati. Questo utilizzo non deve tuttavia indurre in errore sull'effettiva provenienza del prodotto né costituire un atto di concorrenza sleale.
7. Presupposto il rispetto degli accordi esistenti, la protezione delle nostre indicazioni geografiche e denominazioni d'origine è un obiettivo permanente nel quadro di qualsiasi nuovo negoziato commerciale. Pertanto, la Svizzera s'impegna, specie nei negoziati del ciclo di Doha dell'OMC, per migliorare il livello di protezione delle indicazioni geografiche sul piano multilaterale. Su quello bilaterale, sono stati intavolati negoziati specifici con diversi Paesi concernenti le indicazioni geografiche. A livello nazionale, la recente aggiunta nell'articolo 16b della legge sull'agricoltura e il progetto legislativo Swissness in atto mirano a rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche svizzere sul piano nazionale e all'estero. Non è pertanto necessario alcun ulteriore intervento.
Risposta del Consiglio federale.