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08.3427 · Mozione · 2008-06-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un decreto federale che vieti tutte le prestazioni e le attività delle organizzazioni di aiuto al suicidio in Svizzera. Tale divieto deve restare in vigore fino a quando sarà varata una normativa che regoli le pratiche di assistenza al suicidio.

Begründung

Le prestazioni offerte in Svizzera dalle organizzazioni di aiuto al suicidio hanno raggiunto una qualità discutibile e dimensioni ormai non più accettabili.

Secondo un articolo intitolato "Todes-Service jetzt auch für Gesunde", apparso di recente sulla stampa svizzero tedesca, il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio intenderebbe ottenere per via legale il permesso di avvelenare chiunque lo desideri.

Da anni a livello cantonale e federale sono presentati interventi parlamentari sul tema dell'aiuto al suicidio, finora senza successo.

In generale si percepisce una grande preoccupazione per quanto concerne le attività di assistenza al suicidio nel nostro Paese.

È anche incomprensibile che le organizzazioni di aiuto al suicidio in Svizzera possano offrire prestazioni vietate in altri Stati. Il nostro Paese non ha bisogno di questo tipo di turismo.

Occorre pertanto vietare senza indugio tutte le attività delle organizzazioni di aiuto al suicidio fino a quando sarà varata una normativa legale adeguata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nei suoi due rapporti del 2006 e del 2007 sull'aiuto al suicidio, il Consiglio federale ha concluso che un'applicazione coerente del diritto in vigore permette di evitare abusi nell'ambito dell'assistenza organizzata al suicidio. Si è pertanto rifiutato di emanare una normativa esaustiva in materia di vigilanza. Tuttavia, considerati i recenti sviluppi, il 2 luglio 2008 ha incaricato il DFGP di elaborare entro l'inizio del 2009 un rapporto circostanziato in collaborazione con il DFI, per verificare se occorre emanare una normativa legale specifica nell'ambito dell'aiuto al suicidio. Si tratta di verificare la necessità di obblighi minimi di diligenza e consulenza, di un obbligo di documentazione, di una garanzia della qualità in materia di selezione e formazione del personale, di un obbligo di trasparenza finanziaria a prescindere dal tipo di organizzazione e di fissare dei principi etici, ad esempio escludendo l'aiuto al suicidio a persone in buona salute.

La mozione non chiede, a giusto titolo, un divieto generale delle organizzazioni di aiuto al suicidio, che violerebbe il diritto fondamentale della libertà d'associazione, garantita dall'articolo 23 della Costituzione. Tuttavia non è opportuno nemmeno sancire un divieto limitato nel tempo di tutte le prestazioni e le attività delle organizzazioni di aiuto al suicidio, come richiesto nella mozione. Per raggiungere questo scopo occorrerebbe rendere punibili le attività di tali organizzazioni emanando, in virtù dell'articolo 165 del Costituzione una legge federale urgente limitata nel tempo. Tuttavia, secondo il Consiglio federale un tale divieto viola il principio di proporzionalità sancito nella Costituzione federale. Inoltre non sarebbe nemmeno efficace, poiché non escluderebbe l'assistenza al suicidio da parte di singole persone e sarebbe quindi facile da eludere.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.