Lexipedia

08.3448 · Mozione · 2008-08-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di colmare, per quanto possibile, le attuali lacune in materia di sicurezza sociale per le professioni in cui, secondo la definizione contenuta nella legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Si tratta in particolare di estendere la previdenza professionale facoltativa a questo tipo di rapporti d'impiego e di adeguare le condizioni alle quali è vincolato il diritto alle indennità di disoccupazione (periodo di riferimento, perdita di lavoro computabile), laddove le riduzioni del tempo di lavoro siano ricorrenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Previdenza professionale

Le misure previste nella previdenza obbligatoria a favore delle persone che cambiano spesso datore di lavoro e hanno contratti di lavoro successivi di durata fino a tre mesi sono state abbandonate nel corso dei lavori relativi alla 1a revisione LPP, poiché avrebbero causato costi proibitivi agli istituti di previdenza, agli assicurati e ai datori di lavoro e un aumento degli oneri amministrativi. Alla fine si è proceduto unicamente all'abbassamento della soglia d'entrata nel secondo pilastro. In seguito al rapporto dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sulla previdenza professionale dei lavoratori atipici (http://snipurl.com/3re5q), il Consiglio federale ha inoltre approvato una modifica d'ordinanza (modifica dell'OPP 2 del 25 giugno 2008, RU 2008 3551) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009 e permetterà in futuro a un maggior numero di lavoratori atipici di beneficiare di una copertura della previdenza professionale obbligatoria in caso di rapporti di lavoro successivi presso un medesimo datore di lavoro.

Il sistema attuale permette già ai salariati al servizio di più datori di lavoro (simultaneamente o successivamente) di assicurarsi a titolo facoltativo, a condizione che il loro salario complessivo durante l'anno civile superi la soglia d'entrata prevista per il secondo pilastro. In questo caso, se l'assicurato informa il datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a versare la metà dei contributi.

Il Consiglio federale non ritiene opportuno modificare il quadro legale vigente, che permette già oggi l'attuazione di soluzioni previdenziali adeguate alla particolare situazione dei lavoratori oggetto della mozione. È però del parere che le parti sociali e gli istituti di previdenza dovrebbero informare meglio gli interessati sulle possibilità esistenti e soprattutto sfruttare l'occasione per introdurre soluzioni di categoria, come ad esempio quelle già esistenti in alcuni settori culturali. Le fondazioni di previdenza ARTES e Comoedia hanno per esempio sviluppato un piano di previdenza che risponde alle esigenze degli operatori culturali occupati saltuariamente. L'UFAS prenderà contatto con gli ambienti interessati al fine di trovare soluzioni per agevolare l'accesso all'assicurazione facoltativa.

Assicurazione contro la disoccupazione

Nel rapporto sulla sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera (http://snipurl.com/seco08) il gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'UFAS, dell'Ufficio federale della cultura e della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è giunto tra l'altro alla conclusione che l'assicurazione contro la disoccupazione tiene conto adeguatamente delle esigenze di sicurezza sociale delle persone con rapporti di lavoro atipici (lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo determinato ed esercizio di attività lucrative per più datori di lavoro) e non necessita quindi di modifiche.

Un fatto rilevante per le persone con rapporti di lavoro atipici è che in virtù dell'articolo 13 capoverso 4 LADI (legge sull'assicurazione contro la disoccupazione RS 837.0) il Consiglio federale può disciplinare il computo e la durata dei periodi di contribuzione per gli assicurati divenuti disoccupati alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Con l'articolo 12a OADI (ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.02) ha esercitato questa sua facoltà introducendo due misure: 1) l'ottenimento di un'indennità di disoccupazione è stato agevolato grazie al raddoppio del periodo di contribuzione per i primi 30 giorni civili di un rapporto di lavoro a tempo determinato; 2) il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi o, se superiore, degli ultimi dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, affinché le diminuzioni di reddito - frequenti presso questa categoria di persone - non abbiano conseguenze troppo negative.

In risposta alle critiche di alcune associazioni culturali all'applicazione della legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, la SECO ha inviato agli uffici di collocamento un comunicato in cui li informa che il mestiere svolto da questi operatori culturali richiede una formazione professionale intensa e costosa, ragion per cui essi vanno autorizzati per un lasso di tempo adeguato a cercare un impiego nella loro professione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.