08.3503 · Interpellanza · 2008-09-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2; RS 641.71) prevede, per ridurre il CO2, una serie di provvedimenti volontari adottati dai consumatori. Il Consiglio federale ha la possibilità di incaricare organizzazioni adeguate di attuare tali provvedimenti (cfr. anche art. 17f della legge sull'energia del 26 giugno 1998, LEne, RS 730.0).
Per questo motivo, il 23 aprile 2004 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha stipulato una convenzione sugli obiettivi con l'agenzia per l'energia dell'economia (Energie-Agentur der Wirtschaft, EnAW). L'articolo 4 di detta convenzione prevede un sistema di monitoraggio e un rendiconto, da trasmettere ogni anno entro metà maggio all'Ufficio federale dell'energia (UFE).
Ogni anno l'EnAW svolge monitoraggi atti a garantire che le imprese raggiungano gli obiettivi fissati nelle diverse convenzioni (convenzione con la Confederazione, convenzione universale o convenzione basata su impegni formali).
Nel caso in cui gli obiettivi di riduzione del CO2 vengano superati (emissioni minori rispetto ai valori fissati negli obiettivi di riduzione), l'impresa è autorizzata a farsi accreditare la differenza sotto forma di certificati di CO2 commerciabili. Questo tipo di certificati viene per esempio acquistato dalla fondazione Centesimo per il clima.
La convenzione stipulata tra il DATEC e l'EnAW non prevede una scadenza precisa entro la quale deve avvenire il monitoraggio delle imprese interessate. Attualmente ciò avviene all'inizio dell'anno civile successivo al superamento degli obiettivi. Ne risulta un aspetto problematico, ossia che il superamento degli obiettivi si ripercuote soltanto un anno più tardi sul bilancio di un'impresa.
Alla luce di quanto precede, si chiede al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. È consapevole del fatto che, in ragione della certificazione tardiva, le imprese interessate al momento della chiusura dei conti 2008 devono fronteggiare ingenti problemi? Per numerose imprese il superamento degli obiettivi costituisce una voce di bilancio importante. Per questo motivo, attualmente anche presso le grandi società di revisione regna notevole incertezza quanto al modo di mettere a bilancio i guadagni derivanti da questo superamento degli obiettivi.
2. In caso di risposta affermativa: sono allo studio provvedimenti atti a garantire che la certificazione delle imprese interessate avvenga nell'anno in cui gli obiettivi sono stati superati?
3. È eventualmente possibile procedere a una certificazione nel 2008, in modo da fare rientrare il superamento degli obiettivi nella chiusura dei conti delle imprese?
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'attuare la legge sul CO2 si fa una distinzione tra convenzioni sugli obiettivi volontarie e impegni formali vincolanti volti a limitare le emissioni. Già prima dell'introduzione della tassa sul CO2 numerose imprese avevano ridotto, su base volontaria, le proprie emissioni di CO2 e concluso delle convenzioni sugli obiettivi con l'agenzia per l'energia dell'economia (EnAW). All'inizio del 2008 sono stati introdotti la tassa sul CO2 e il sistema svizzero di commercio delle emissioni. Da allora, diverse imprese hanno fatto trasformare le proprie convenzioni sugli obiettivi volontarie in un impegno formale vincolante, così da essere esonerate dalla tassa sul CO2 e da poter partecipare al commercio delle emissioni (art. 9 legge sul CO2). In questo caso non si tratta più di misure volontarie ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2, bensì di un impegno formale vincolante contratto nel quadro di una decisione.
Secondo la legislazione sul CO2, partecipano al commercio delle emissioni le imprese che si impegnano in modo vincolante a limitare le emissioni. Come contropartita, esse vengono esentate dalla tassa sul CO2 (cfr. art 9 legge sul CO2; RS 641.71). Per il periodo 2008-2012, durante il quale occorre rispettare l'impegno formale di limitare le emissioni, le imprese interessate si vedono assegnare dei diritti di emissione (art. 12 cpv. 1 ordinanza sul CO2; RS 641.712). La quantità di diritti assegnati è determinata dall'obiettivo di limitazione. Ciò significa che le imprese ottengono una quantità di diritti di emissione commisurata alle emissioni di CO2 a cui possono far capo secondo l'impegno formale contratto per l'anno in questione. L'assegnazione di tali diritti di emissione avviene nella prima metà dell'anno in cui è stato contratto l'impegno.
Per far sì che le imprese rispettino l'impegno formale contratto, i diritti di emissione sono annullati ogni anno il 1° giugno (art. 12 cpv. 3 ordinanza sul CO2). La quantità di diritti annullati è commisurata alle effettive emissioni di CO2 delle imprese interessate durante l'anno in cui è stato contratto l'impegno. Il monitoraggio svolto dall'EnAW serve a rilevare queste emissioni e costituisce pertanto la base per l'annullamento dei diritti di emissione. Detto annullamento può dunque aver luogo soltanto una volta terminato il monitoraggio.
In vista del monitoraggio occorre dapprima raccogliere tutti i dati rilevanti, che sono però disponibili soltanto alla fine dell'anno in cui è stato contratto l'impegno. Il sistema di monitoraggio è gestito dall'agenzia per l'energia dell'economia (EnAW), in qualità di organo esecutivo della Confederazione. Tale sistema comprende, tra l'altro, l'inoltro dei dati da parte delle imprese, l'esame della loro completezza da parte degli esperti dell'EnAW, nonché l'adozione di misure per la plausibilizzazione e la garanzia della qualità. La fine del monitoraggio e con essa il rilevamento delle emissioni di CO2 effettive, non possono pertanto avvenire prima del 1° giugno dell'anno successivo.
I diritti di emissione possono però sempre essere commercializzati. Ciò significa che, in qualsiasi momento, le imprese possono acquistare o vendere diritti di emissione, a condizione che vi siano la necessaria offerta e domanda. Sul piano temporale, il commercio dei certificati di emissione non è legato alla disponibilità dei dati derivanti dal monitoraggio.
In sintesi si può affermare che il momento del trasferimento e dell'indennizzo dei diritti di emissione in esubero nonché i prezzi dei certificati sono prerogativa esclusiva delle parti contraenti e del mercato. In questo settore non si impone un'ulteriore regolamentazione da parte dello Stato.
Risposta del Consiglio federale.