08.3507 · Postulato · 2008-09-23
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento tre modelli di congedo parentale, che permettano ai genitori di ripartirsi una parte del congedo maternità previsto dall'articolo 329f delle Codice delle obbligazioni (CO). Nei tre casi si dovranno esaminare l'attuabilità, le possibili conseguenze, i vantaggi e gli svantaggi (p. es. dal punto di vista aziendale). Da esaminare inoltre la possibilità di una combinazione del modello C con i modelli A e B.
Modello A: il congedo maternità è aumentato a 16 settimane. Trascorso il divieto legale di lavorare imposto alla madre (art. 35a cpv. 3 LL), i genitori hanno la possibilità di ripartirsi liberamente le settimane rimanenti.
Modello B: il congedo è di 14 settimane. Trascorso il divieto legale di lavorare imposto alla madre (art. 35a cpv. 3 LL), i genitori hanno la possibilità di ripartirsi liberamente le settimane rimanenti.
Modello C: i padri hanno diritto ad un congedo non pagato di al massimo 4 settimane. Questo richiederebbe un adeguamento del Codice delle obbligazioni (art. 324a CO). Possibile aggiunta: nei 12 mesi successivi alla nascita del figlio il padre è esonerato dal servizio militare.
Begründung
Il congedo maternità è stato introdotto dopo una dura lotta. Se di per sé è una vittoria, per migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro è tuttavia necessario ampliare la normativa vigente. Con essa lo Stato cristallizza infatti una ripartizione tradizionale dei ruoli. I modelli summenzionati propongono un congedo parentale, che può essere importante, soprattutto dal punto di vista organizzativo, quando i genitori esercitano entrambi un'attività lucrativa. È inoltre fondamentale che anche il padre abbia l'opportunità di instaurare una relazione con il neonato.
I tre modelli, pur tenendo conto in modo appropriato del ruolo principale della madre, permettono un'adeguata ripartizione dei ruoli.
Nei modelli A e B la donna osserva il divieto legale di lavorare dopo il parto. Dopo di che può ricominciare a lavorare, mentre il coniuge porta a termine il congedo parentale.
Il modello B non prevede alcun ampliamento delle prestazioni assicurative.
I modelli A e B sono di semplice attuazione e non generano costi supplementari smisurati. Con il modello C, nell'anno successivo alla nascita il datore di lavoro del padre non dovrà far fronte ad altre assenze per il servizio militare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato relativamente ai modelli di congedo parentale A e B, ma di accettarlo in ordine ad un esame del modello C.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si è già detto contrario all'idea di ripartire tra i genitori il congedo maternità nella sua risposta alla mozione Freysinger (07.3156). L'introduzione di un congedo maternità finanziato attraverso le indennità di perdita di guadagno (IPG), andata in porto dopo lunghe e laboriose peripezie, ha permesso di consolidare un principio essenziale della protezione della maternità, cioè l'attribuzione alle madri professionalmente attive di un periodo di riposo successivo al parto che permetta loro di recuperare e di accudire il neonato. Ridurre il congedo maternità trasformandolo in un congedo parentale significherebbe svuotare il principio del suo significato e ci farebbe scendere al disotto degli standard minimi osservati dai nostri vicini europei in questo settore della sicurezza sociale. Il Consiglio federale, per altro, ritiene che l'introduzione di un congedo paternità (o di un congedo parentale) non sia per ora una priorità della politica familiare e invita a incoraggiare le soluzioni esistenti o in corso di sviluppo nel settore privato o pubblico (cfr. le risposte alla mozione Nordmann 06.3662 e al postulato 08.3315 dello stesso autore).
Modelli A e B: secondo le nostre stime per il 2010, un congedo parentale consistente in una ripartizione del congedo maternità, prolungato a 16 settimane (modello A), in ragione di 12 settimane per la madre e 4 per il padre genererebbe per le IPG costi supplementari pari a 199 milioni di franchi. Procedere a un aggravio di queste dimensioni del regime delle IPG, mettendone così a repentaglio il finanziamento, sarebbe imprudente. Quanto al modello B, anch'esso comporterebbe un aumento dei costi, dal momento che i salari degli uomini sono generalmente nettamente più alti di quelli delle donne. Nel 2010, infatti, l'indennità giornaliera media di una madre sarebbe di 120 franchi mentre quella di un padre ammonterebbe a 161 franchi (le indennità corrispondono all'80 per cento del reddito, ma possono ammontare al massimo, attualmente, a 172 franchi al giorno. Nel 2007 l'indennità media era di 111 franchi al giorno). Un congedo parentale ripartito, per esempio, in ragione di 10 settimane per la madre e 4 per il padre genererebbe costi supplementari per 111 milioni di franchi. Entrambi i modelli, infine, presentano un potenziale d'abuso, in quanto i genitori potrebbero essere indotti a ottimizzare il congedo parentale in funzione delle indennità di cui beneficerebbero.
L'attuazione di un sistema di ripartizione del congedo maternità sarebbe complessa sotto diversi aspetti. In primo luogo, sarebbe in ogni caso indispensabile l'accordo della madre, visto il carattere facoltativo della ripresa del lavoro a otto settimane dal parto definito all'articolo 35a capoverso 3 della legge sul lavoro (si noti che le madri che riprendono il lavoro prima della scadenza del congedo maternità perdono ogni diritto alle indennità di maternità conformemente all'articolo 16d LIPG). In caso di disaccordo tra i genitori, un simile congedo potrebbe dare luogo a situazioni conflittuali. Inoltre, la ripartizione delle indennità IPG comporterebbe cambiamenti di beneficiario, di condizioni individuali di diritto (statuto, durata dell'assicurazione e dell'attività lucrativa) e di organo d'esecuzione difficili da gestire. Infine, gli organi d'esecuzione dovrebbero controllare durante tutto il congedo che nessuno dei genitori riprenda l'esercizio di un'attività lucrativa.
Modello C: il Consiglio federale è disposto a esaminare il modello di congedo paternità non pagato, che permetterebbe ai padri di assentarsi dal lavoro per un certo periodo dopo la nascita di un figlio.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato relativamente ai modelli di congedo parentale A e B, ma di accettarlo in ordine ad un esame del modello C.