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08.3511 · Interpellanza · 2008-09-24

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

All'UEFA - come anche ad altre federazioni sportive internazionali - viene riconosciuta la pubblica utilità. Secondo fonti giornalistiche, attualmente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni sta eseguendo accertamenti in merito. Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come si può giustificare con la pubblica utilità la commercializzazione dei diritti di trasmissione?

2. L'UEFA, grazie alle sue entrate, sussidia anche la costruzione di stadi. Quest'ultimi servono allo sport professionistico e, di regola, i loro gestori si fondano su strutture di diritto privato e sono orientati al profitto. In che cosa consiste la pubblica utilità?

3. Secondo i media, gli organi responsabili ricevono dall'UEFA ingenti indennità. Vi è un limite massimo per il totale delle retribuzioni individuali presso le organizzazioni di pubblica utilità? Sarebbe opportuno introdurne uno? A quanto ammonta tale limite o a quanto dovrebbe ammontare? Per quale motivo?

4. In che misura l'UEFA è di pubblica utilità, se in occasione dell'EURO 2008 ha distribuito oltre 700 milioni di franchi ai membri e 200 milioni di franchi alle federazioni partecipanti per garantirsi la presenza dei migliori giocatori (quelli più corteggiati beneficiano di contratti milionari)?

5. Il Consiglio federale è disposto a presentare, in un rapporto al Parlamento, i risultati della verifica della pubblica utilità delle organizzazioni sportive internazionali eseguita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)? Entro quale data è possibile aspettarsi la pubblicazione di tale rapporto?

Begründung

L'UEFA è riconosciuta come istituzione di pubblica utilità ed è quindi esentata fiscalmente. I versamenti dell'UEFA per i casi di cui sopra esulano dall'ambito di ciò che viene considerato di pubblica utilità. È pertanto giunta l'ora, nell'interesse dell'equità fiscale, di considerare l'UEFA per ciò che è in realtà: una "macchina per fare soldi" per coloro che fanno affari in ambito calcistico. Nel messaggio (05.091) concernente la modifica del decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i campionati europei di calcio 2008 (Euro 2008) il Consiglio federale prevedeva per l'UEFA un utile di un miliardo di franchi risultante dall'organizzazione dei campionati europei. Tale utile è realizzato grazie al business del calcio. Questo fatto non potrebbe, di per sé, giustificare alcun diritto all'esenzione fiscale, ma piuttosto una normale imposizione fiscale. L'UEFA deve essere tassata correttamente. In futuro, ciò potrà significare anche un'esenzione fiscale parziale. Se questo dovesse in seguito dar adito a domande da parte di altre istituzioni dichiarate di pubblica utilità, la circostanza non dovrebbe rappresentare un ostacolo, bensì piuttosto un incentivo per adeguare anche lo statuto fiscale di tali istituzioni.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Se si considera la commercializzazione di diritti dei media di per sé, non vi sarebbe alcun motivo per un'esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica. L'esenzione di federazioni sportive internazionali deve tuttavia essere considerata in un più ampio contesto. Lo sport a diffusione internazionale contribuisce alla comprensione tra i popoli. I programmi sportivi sono fattori riconosciuti nell'ambito del promovimento della pace. Lo sport diffonde messaggi e valori positivi, tra cui il fairplay, la lotta contro il razzismo e la discriminazione nonché la promozione dell'integrazione sociale e culturale. Le federazioni sportive internazionali agiscono quali amplificatori e forniscono un importante contributo nella diffusione di questi messaggi. Esse sostengono organizzazioni sportive nazionali e locali e, in particolare, contribuiscono in maniera considerevole all'espansione dello sport nei Paesi in via di sviluppo.

I vertici delle federazioni sportive internazionali riconoscono una grande importanza alla piazza svizzera. Oggi, 36 federazioni sportive internazionali (oltre la FIFA e l'UEFA, anche federazioni come la Federazione europea di atletica leggera, la Federazione internazionale di canottaggio o la Federazione internazionale di nuoto e via di seguito) hanno la loro sede in Svizzera. A queste si aggiungono 21 altre organizzazione come il Comitato olimpico internazionale (CIO) con sede in Svizzera. L'obiettivo è che la Svizzera conservi anche in futuro il suo ruolo di leader nella concorrenza tra le piazze internazionali. Il Consiglio federale si impegna pertanto a creare condizioni quadro attrattive per le federazioni sportive internazionali, le quali rappresentano, in fin dei conti, un importante fattore per l'economia nazionale.

2. Come mostrano gli esempi di Berna, Neuchâtel e San Gallo, la costruzione di stadi è realizzata e finanziata da privati. La collaborazione di organizzazioni sportive nella costruzione e nell'allestimento di stadi nasce dall'interesse di offrire un quadro appropriato alla pratica e alla diffusione dello sport. Pertanto, la costruzione di questi edifici non può essere lasciata esclusivamente in mano a terzi. Spetta all'amministrazione fiscale cantonale competente controllare se un'organizzazione che beneficia dell'esenzione fiscale esercita effettivamente tutte le sue attività conformemente allo scopo per cui è concessa l'esenzione. Si tratta ad esempio di verificare se un eventuale impegno preponderante in qualità di impresa generale di costruzione corrisponde sempre allo scopo di partenza fiscalmente esentato.

3. L'esenzione fiscale si limita all'imposta federale diretta. Le altre imposte e tasse della Confederazione (imposta sul valore aggiunto ecc.) non rientrano in questa disposizione. Sono esenti solo le organizzazioni internazionali in quanto tali. Le persone fisiche (collaboratori, membri di comitati, funzionari ecc.) non sono esenti dall'imposta. La questione dell'adeguatezza delle loro retribuzione non è di centrale importanza per l'esenzione fiscale. Determinante è che lo scopo della federazione sia perseguito. L'introduzione di un limite massimo esclusivamente per queste attività lavorative comporterebbe un trattamento speciale di una determinata cerchia di persone oggettivamente non giustificato.

4. In questa sede non si può entrare nel merito dei singoli obblighi della UEFA in materia di ridistribuzione dei proventi, in quanto queste informazioni sottostanno al segreto fiscale. In generale, le distribuzioni di una "federazione centrale" alle sue federazioni affiliate secondo gli statuti o definite da contratti possono rappresentare oneri giustificati dall'uso commerciale. Inoltre, questi pagamenti sono in linea di principio effettuati sulla base dello scopo dell'organizzazione interessata, in modo che il conseguimento dell'obiettivo comune (ad es. promozione dello sport) sia favorito anche tramite il finanziamento delle federazioni affiliate.

5. Il Consiglio federale rinvia alla sua risposta del 5 dicembre 2008 alle lettere dei cantoni di Vaud e Berna sull'imposizione delle federazioni sportive internazionali. Al riguardo, vale quanto esposto al numero 3.

Risposta del Consiglio federale.