08.3529 · Mozione · 2008-09-25
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una revisione della legge sulle banche che:
- elevi l'importo massimo privilegiato per creditore dagli attuali 30 000 a 100 000 franchi, e in ogni caso almeno fino a concorrenza dell'importo previsto dalla revisione in corso nell'UE;
- in caso di insolvenza di una banca, sottoponga a vigilanza la prosecuzione dell'attività finalizzata al pagamento dei depositi garantiti;
- garantisca che i crediti del pilastro 3a e delle fondazioni di libero passaggio siano autonomi e separati dagli altri depositi.
Begründung
Finora le banche svizzere hanno dato prova di solidità. La crisi finanziaria non ha provocato insolvenze e nemmeno esiste un pericolo acuto.
Tuttavia la protezione dei depositanti e la garanzia del pilastro 3a necessitano di un miglioramento urgente, che tenga conto degli sviluppi all'interno dell'UE.
Attualmente l'articolo 37 LBCR protegge i depositi in due modi. Da un lato, essi figurano in modo privilegiato nella seconda classe; dall'altro, le banche ne garantiscono il pagamento entro 90 giorni. Tuttavia, la protezione è data soltanto per i depositi fino a 30 000 franchi per persona.
L'UE è in procinto di elevare tale importo a 40 000 euro per persona. In alcuni Stati membri dell'UE esso supera già ampiamente questa cifra e negli USA ammonta a 100 000 dollari.
Un incremento della protezione dei depositi pone gli investitori svizzeri allo stesso livello dei Paesi con i quali è possibile effettuare un confronto e al contempo rafforza la fiducia nelle banche svizzere.
Occorre esaminare se eventualmente sia da elevare soltanto l'importo privilegiato dal diritto fallimentare previsto all'articolo 37b LBCR e non quello di cui all'articolo 37h. Infatti se nella procedura fallimentare l'investitore riceve l'importo privilegiato, non è necessario prevedere il versamento immediato della somma che eccede i 30 00 franchi. A questo scopo occorre confrontare sul piano internazionale i limiti del sistema di garanzia dei depositi (finora 4 miliardi di franchi) e fare in modo che non comprometta la parte sana del sistema bancario.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La vigilanza in caso di insolvenza di una banca è già garantita dalla legislazione vigente (cfr. art. 25 segg. LBCR). Delle rimanenti richieste tiene ampiamente conto il messaggio concernente la modifica della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (rafforzamento della protezione dei depositanti) presentato dal Consiglio federale il 5 novembre 2008.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.