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08.3543 · Mozione · 2008-09-29

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo teso a introdurre:

- un efficace organo di vigilanza sulla protezione dello Stato;

- un reporting annuale da parte di tale organo all'attenzione del Parlamento e del pubblico;

- il diritto di consultare i dati sulla protezione dello Stato, che possa essere esercitato in conformità della Costituzione federale e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto di massima con eccezioni motivate).

Begründung

Attualmente la protezione dello Stato è esaminata dalla Delegazione delle Commissioni della gestione, composta da sei parlamentari di milizia e un segretario. In queste condizioni non è possibile garantire al 100 per cento una vigilanza efficace, ad esempio sulla collezione di dati ISIS, che comprende oltre 100 000 registrazioni. Un organo ispirato alla Delegazione delle finanze e dotato di sufficiente personale dovrebbe assumersi la vigilanza, lasciando comunque al Consiglio federale un certo margine di manovra per avanzare proposte.

Occorre prevedere un reporting annuale da parte di questo organo al fine di garantire il controllo democratico.

Infine, al momento non esiste nessun diritto vero e proprio di consultare la collezione di dati, lacuna criticata già nel 2006 dalla Commissione federale della protezione dei dati. Il diritto di consultazione con eccezioni potrebbe ovviare a questo problema e alla situazione attualmente insoddisfacente, riportando così la fiducia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Organo di vigilanza sulla protezione dello Stato

L'attuale Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) non esercita una vigilanza diretta sulla protezione dello Stato e sui servizi d'informazione, ma esercita però l'alta vigilanza ai sensi dell'articolo 169 della Costituzione; il Consiglio federale rappresenta l'organo di vigilanza diretto (art. 187 cpv. 1 lett. a Cost., art. 8 cpv. 3 LOGA). Tuttavia, se si considerano i compiti e le competenze della DelCG, si giunge alla conclusione che essa soddisfa nella sua attuale configurazione e sotto quasi tutti gli aspetti i requisiti dell'organo di vigilanza conformemente a quanto richiesto nella mozione (art. 53 cpv. 2 LParl in cui sono sanciti i principi d'azione della DelCG e cfr. soprattutto il cpv. 4 in cui è sancita la procedura). Già oggi la DelCG è dotata di competenze simili a quelle di una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI); maggiori competenze nei confronti dell'esecutivo e dell'amministrazione sono praticamente impossibili per un organo di vigilanza parlamentare.

2. Reporting annuale

Per quanto concerne la richiesta di un reporting annuale di tale organo di vigilanza all'attenzione del Parlamento e del pubblico, occorre rilevare che già oggi la DelCG allestisce regolarmente dei rapporti all'attenzione delle Camere federali e del pubblico, quali ad esempio i regolari rapporti speciali in merito a singoli temi come il Sudafrica, Onyx, Covassi eccetera nonché il rapporto annuale molto dettagliato che rende conto delle attività della DelCG. Il Consiglio federale ritiene che ciò sia sufficiente.

Attualmente la questione della vigilanza è rivalutata da un gruppo di lavoro del DDPS nel quadro del progetto relativo al trasferimento al DDPS del servizio d'informazione interno. Come già ricordato anche dalla DelCG stessa, il Consiglio federale ritiene opportuno affidare la vigilanza sulle attività del servizio informazioni interno e del servizio informazioni concernente l'estero nonché la responsabilità in materia di vigilanza sulla protezione dello Stato nei cantoni a un ispettorato professionale dotato di sufficiente personale, la cui attività sarebbe posta sotto l'alta vigilanza della DelCG.

3. Diritto di informazione sugli atti della protezione dello Stato

La possibilità che, per quanto concerne il diritto di informazione e di accesso, sussistano ulteriori necessità in materia di revisione è stata rilevata dal Consiglio federale già nel messaggio concernente il progetto di revisione LMSI II. Nel messaggio era già stato esplicitamente previsto che - qualora fosse stato necessario - il DFGP avrebbe proposto, durante il dibattito parlamentare, di discutere il problema e suggerito soluzioni (cfr. FF 2007 4677). Si è quindi consapevoli del problema e, nel quadro della revisione parziale della LMSI, sarà discussa una soluzione. Al riguardo va tuttavia osservato che una regolamentazione del diritto di informazione e di accesso analoga al diritto limitato previsto nella nuova legge sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) è soltanto una delle possibili soluzioni. A causa del rinvio al Consiglio federale, l'elaborazione del progetto di revisione LMSI II ha subìto nel frattempo dei ritardi. Con la subordinazione di tutti i servizi d'informazione civili al DDPS e il passaggio delle relative competenze direttive a quest'ultimo bisognerà verificare se la soluzione prevista nella LSIP, orientata al settore della polizia criminale, sia adeguata anche per il settore della protezione dello Stato o se non sia piuttosto il caso di definire una regolamentazione legale comune per i servizi d'informazione civili.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.