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Firma di una clausola anticipata di rinuncia a un'elezione in Consiglio federale

08.3551 · Interpellanza · 2008-09-30

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

A pagina 8 dell'edizione del 26 settembre 2008 del giornale "Le Temps" si legge (trad.): "Considerando questa eventualità (l'elezione in Consiglio federale di un membro dell'UDC), i dirigenti del partito hanno deciso di coprirsi le spalle. Egli (il membro in questione del gruppo UDC) e altri colleghi sono obbligati a firmare una dichiarazione nella quale assicurano che non accetterebbero un'elezione (in Consiglio federale) il 12 dicembre."Sulla base dell'articolo 118 capoverso 3 della legge sul Parlamento, mi rivolgo all'Ufficio del Consiglio nazionale e pongo le domande seguenti:1. Come valuta l'Ufficio la prassi della firma di una clausola anticipata di rinuncia a un'elezione in Consiglio federale, in forma di rifiuto dell'elezione o di dimissioni anticipate?2. Come valuterebbe l'Ufficio questa prassi, se fosse confermato che la firma della dichiarazione avviene per costrizione, come affermato da "Le Temps"?3. La firma da parte di un cittadino, parlamentare o no, di una clausola anticipata di rinuncia a un'elezione in Consiglio federale non costituisce una violazione dei diritti politici, garantiti dall'articolo 34 della Costituzione federale e intangibili nella loro essenza (art. 36 cpv. 4 Cost.)? Tale prassi è conforme agli articoli 143 (eleggibilità) e 161 (divieto di ricevere istruzioni)?4. La prassi di far firmare una clausola anticipata di rinuncia a un'elezione in Consiglio federale è compatibile con la legge sul Parlamento?5. Qual è la portata giuridica di una clausola anticipata di rinuncia a un'elezione in Consiglio federale? L'UDC potrebbe in tal modo provocare le dimissioni di un consigliere federale che, prima di essere eletto, ha firmato una dichiarazione di rinuncia?6. La prassi della clausola anticipata di rinuncia a un'elezione in Consiglio federale e l'eventuale obbligo di firmare una simile dichiarazione hanno una rilevanza penale?7. L'Ufficio ha intenzione di aprire un'inchiesta e di vietare simili prassi?

Stellungnahme des Bundesrates

Chi firma una clausola di rinuncia a un'elezione, indirizzata al proprio partito, gruppo parlamentare o all'opinione pubblica, non pregiudica la sua eleggibilità al Consiglio federale. Tale clausola riguarda, infatti, unicamente il rapporto di diritto privato tra la persona in questione e il partito politico di cui fa parte. Il rapporto di diritto pubblico, invece, non ne è intaccato e la competenza dell'Assemblea federale plenaria in ambito di nomina non risulta pertanto limitata. L'Ufficio ritiene che non sia suo compito esprimere giudizi, stabilire regole o effettuare accertamenti su quanto avviene all'interno di un partito.Vanno qui rammentate le disposizioni costituzionali rilevanti in materia: i criteri per l'eleggibilità di una persona al Consiglio federale sono stabiliti nell'articolo 175 capoverso 3 della Costituzione, secondo il quale i membri del Consiglio federale sono eletti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale. Presupposti per essere eletti sono pertanto la cittadinanza svizzera, la maggiore età e l'assenza di interdizione per infermità o debolezza di mente (art. 143 in combinato disposto con l'art. 136 cpv. 1 della Costituzione). L'articolo 34 della Costituzione, inoltre, garantisce ai cittadini i diritti politici, in particolare il diritto di voto, e la protezione della libera formazione della volontà (cpv. 2). I cittadini sono quindi in grado di prendere decisioni fondandosi su opinioni fondamentalmente libere e costituite su una base quanto più oggettiva. Il divieto di ricevere istruzioni di cui all'articolo 161 della Costituzione si rivolge ai membri dell'Assemblea federale e tutela anch'esso la libera formazione delle opinioni, in quanto svincola i membri da obblighi legali nei confronti degli elettori, dei governi e parlamenti cantonali, nonché dei partiti politici. È pertanto nulla qualsiasi prescrizione che costringa un membro del Parlamento a sostenere una determinata opinione o a compiere una determinata azione. I membri dei partiti o dei gruppi parlamentari possono invece assumere volontariamente impegni, che, tuttavia, il partito o il gruppo parlamentare non potrà far valere in giudizio in caso di conflitti.I requisiti determinanti per l'eleggibilità al Consiglio federale sono sanciti nella Costituzione federale e nella legge; se tali requisiti sono soddisfatti, può essere eletto anche chi non ha intenzione di accettare la carica. Questo è quanto viene esplicitato nelle disposizioni della legge sul Parlamento (LParl) concernenti i suffragi nulli o cancellati. Dal capoverso 2 dell'articolo 131 LParl si deduce che non sono cancellati i suffragi dati a persone eleggibili che, prima dell'elezione, hanno dichiarato di non essere disponibili. La firma di una clausola di rinuncia non ha pertanto alcuna influenza sulla decisione dell'organo di elezione di eleggere il firmatario; quest'ultimo, del resto, non è obbligato ad assumere la carica, indipendentemente dal fatto che sia o meno membro del Parlamento. La sua volontà diventa un fattore determinante soltanto dopo l'elezione, nel momento in cui dichiara di accettare o rifiutare la carica. Il partito non può ostacolarne l'elezione né la decisione di accettare la carica.In materia di associazioni, spetta alle parti interessate o eventualmente a un giudice - sulla base degli statuti e delle disposizioni legali pertinenti (art. 60 segg. CC) - chiarire le conseguenze che una clausola anticipata di rinuncia, o l'inosservanza di tale clausola, ha nel rapporto tra un membro e l'associazione. Per quanto riguarda i partiti, questi dispongono di un margine di manovra piuttosto ampio nello strutturare la loro organizzazione. In questo senso una clausola anticipata di rinuncia non appare fondamentalmente né immorale né illecita ai sensi dell'articolo 20 del Codice delle obbligazioni, né sembra contraddire il diritto della personalità sancito nell'articolo 27 del Codice civile.Ciò detto, se la clausola non è sottoscritta volontariamente, può entrare in linea di conto la fattispecie della coazione (art. 181 CP), la quale presuppone tuttavia l'uso di violenza, la minaccia di danno o la limitazione della capacità d'agire di una persona. Né nel testo dell'interpellanza né in quello dell'articolo di giornale si riscontrano indicazioni che lascerebbero presupporre una di queste circostanze.