Tassazione ordinaria del personale pensionato delle dogane e del corpo delle guardie di confine domiciliato nel Principato del Liechtenstein
08.3563 · Mozione · 2008-10-01
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a esentare il personale pensionato delle dogane e del corpo delle guardie di confine dall'imposizione alla fonte e ad assoggettarlo alla tassazione ordinaria.
Begründung
Dal momento che sono domiciliati nel Principato del Liechtenstein ma tassati in Svizzera, i dipendenti pensionati delle dogane e del corpo delle guardie di confine sono esposti a continue discriminazioni. Per fare valere i loro diritti pecuniari nei confronti delle autorità svizzere devono sempre ricorrere a consulenti giuridici o addirittura adire un tribunale. Nell'ultima fase della loro vita, l'elevata imposizione alla fonte li costringe a lasciare casa e figli per trasferire il domicilio in Svizzera, contro la loro volontà.
Già oggi gli articoli 6 e 7 capoverso 2 della Convenzione conclusa il 22 giugno 1995 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale ammettono la tassazione ordinaria. Tale interpretazione è tuttavia contestata dalle autorità competenti. Il passaggio alla tassazione ordinaria del personale pensionato delle dogane e del corpo delle guardie di confine richiede dunque una modifica della convenzione o della prassi.
In virtù della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein (stato 17 dicembre 2002), quest'ultimo non è considerato un Paese straniero. Le prestazioni d'uscita non sono versate in Liechtenstein. Sulla scorta della convenzione, l'imposizione alla fonte non è giustificata poiché non rispetta la volontà del legislatore.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 7 della convenzione del 22 giugno 1995 (RS 0.672.951.43) su diverse questioni di ordine fiscale, le rimunerazioni, comprese le pensioni, ricevute nelle funzioni pubbliche sono sottoposte all'imposizione dello Stato della fonte. I dipendenti attivi e pensionati delle dogane e del corpo delle guardie di confine svizzere, che vivono nel Pricipato del Liechtenstein, possono quindi essere assoggettati all'imposta in Svizzera. Per i dipendenti pensionati delle dogane e del corpo delle guardie di confine non vige l'articolo 23 del trattato di unione doganale (RS 0.631.112.514), che prevede un domicilio legale a Buchs nel cantone di San Gallo, ragion per cui sono assoggettati all'imposta solo in misura limitata e sono in questo caso sottoposti all'imposta alla fonte nella sede del debitore di prestazioni Publica a Berna.
L'articolo 7 numero 2 della citata convenzione prevede un'eccezione al diritto d'imposizione dello Stato della fonte per istituzioni comuni di diritto pubblico. Lo Stato di residenza ha il diritto esclusivo d'imposizione su rimunerazioni, comprese le pensioni, di dette istituzioni. Sono considerate istituzioni comuni quelle con un ente comune. In questa disposizione rientrano anche diversi istituti di formazione e istituti medici ai quali partecipa il Principato del Liechtenstein.
Per contro, l'Amministrazione federale delle dogane non è considerata un istituto comune di diritto pubblico. Essa fa parte dell'amministrazione federale e non dispone di una propria personalità giuridica. La riscossione dei dazi compete esclusivamente alla Confederazione (art. 133 Cost.). Al riguardo, il Principato del Liechtenstein non ha né il diritto di partecipazione, né quello di decisione. Da questo punto di vista non cambierà nulla neanche con la sua unione al territorio doganale svizzero. Una modifica della prassi è pertanto esclusa.
Il numero 20 del protocollo finale relativo alla Convenzione di sicurezza sociale con il Principato del Liechtenstein (RS 0.831.109.514.1) concerne le prestazioni d'uscita ai sensi della legge sul libero passaggio (RS 831.42). Dal protocollo non è possibile desumere alcunché ai fini dell'imposizione delle rendite.
La regolamentazione vigente per le pensioni ricevute nelle funzioni pubbliche corrisponde all'articolo 19 della Convenzione OCSE e quindi allo standard internazionale in materia di doppia imposizione. L'esonero dei dipendenti pensionati delle dogane e del corpo delle guardie di confine dall'imposizione alla fonte nel cantone di Berna non potrebbe essere conseguito con una modifica della prassi; l'esonero richiederebbe una revisione della regolamentazione contestata nella convenzione fiscale.
Il Consiglio federale è disposto a incaricare l'Amministrazione federale delle contribuzioni ad affrontare in occasione delle prossime trattative sulla revisione della Convenzione fiscale con il Principato del Liechtenstein, le richieste dei dipendenti pensionati delle dogane e del corpo delle guardie di confine e a trovare una soluzione in proposito.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.