08.3568 · Interpellanza · 2008-10-01
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Recentemente il Dipartimento federale dell'economia ha deciso di introdurre modifiche all'ordinanza sul finanziamento delle misure relative al mercato del lavoro, a partire da gennaio 2009. La modifica entrerà in vigore due anni prima dell'attuazione prevista della nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccuapzione. L'obiettivo dell'ordinanza è di anticipare e realizzare i risparmi previsti nel settore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, a cominciare dal ridurre il contributo federale destinato ai cantoni a favore di misure attive, volte al reinserimento nel mercato del lavoro di persone in cerca di impiego. La modifica all'ordinanza si basa su un principio semplice: maggiore è il numero di persone in cerca di impiego in un cantone, minore sarà il contributo a favore dello stesso. Se da una parte i cantoni accettano lo scaglionamento dei fondi, dall'altra si oppongono al calendario previsto dal Consiglio federale nonché alla severità del provvedimentò. Visto quanto sopra, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Non sarebbe stato preferibile aspettare la revisione della legge relativa all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione prima di modificare il sistema di finanziamento delle misure relative al mercato del lavoro?
2. Il Consiglio federale tiene conto di una media annuale di persone in cerca di impiego pari al 4,8 per cento e, di conseguenza, i cantoni con un tasso superiore alla media saranno molto penalizzati. Il costo delle misure a favore del reinserimento delle persone in cerca di impiego varierà da cantone a cantone?
3. In risposta alla consultazione, i cantoni, all'unanimità, hanno auspicato la modifica dello scaglionamento dei tassi di disoccupazione per attenuare la severità della revisione prevista. I cantoni propongono a tale riguardo:
3500 franchi a persona nella fascia del tasso di persone in cerca di impiego fino al 2,5 per cento (invece che 1,2 per cento);
2900 franchi (invece che 2700) a persona nella fascia del tasso di persone in cerca di impiego che va dal 2,5 per cento (invece che l'1,3 per cento) fino al 5 per cento (invece che il 4 per cento);
1700 a persona nella fascia del tasso di persone in cerca di impiego superiore al 5 per cento (invece che: "dal 4,1 per cento al 10 per cento").
Incurante di tali proposte, il Consiglio federale ha deciso di introdurre il progetto di modifica dell'ordinanza a partire da gennaio 2009. Perché tale ostinazione?
4. Il rallentamento economico previsto dal Consiglio federale per i prossimi anni comporterà senza dubbio un aumento del tasso di disoccupazione e della quota di persone in cerca di impiego. In caso di crisi economica, il Consiglio federale modificherà l'ordinanza?
5. Qual è l'impatto di questi risparmi sulle finanze cantonali, visto che il finanziamento della mano pubblica è aumentato in maniera vertiginosa negli ultimi anni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il rimborso dei provvedimenti relativi al mercato del lavoro è disciplinato da un'ordinanza del DFE. La modifica di tale ordinanza è già stata proposta in sede di consultazione alla revisione della LADI, ossia nell'ambito di un esame complessivo. I cantoni sono stati coinvolti nei lavori di adeguamento dell'ordinanza. Inoltre, nell'ambito di un'indagine conoscitiva sono stati raccolti i pareri espressi dalle associazioni.
2. Il principio di riduzione progressiva, su cui si basa la nuova modalità di finanziamento, è stato accolto favorevolmente dai cantoni. Come finora, l'importo massimo destinato ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui ha diritto un cantone viene calcolato in base al numero di persone in cerca di un impiego. I cantoni con un'elevata percentuale di persone alla ricerca di un'occupazione continueranno perciò a beneficiare anche in futuro di maggiori risorse finanziarie utilizzabili per le suddette misure. Corrisponde tuttavia al vero che i contributi sono graduati in base alla percentuale di persone in cerca d'impiego. È dimostrato che in relazione all'attuazione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, a livello cantonale i costi per persona diminuiscono con l'aumentare del numero di persone registrate in cerca d'impiego. Per non essere costretti allo smantellamento di strutture necessarie, in caso di scarsa disoccupazione i cantoni dipendono da un importo base, che il nuovo sistema di finanziamento garantisce. Inoltre i contributi relativi ai provvedimenti speciali, come ad esempio gli assegni per il periodo di introduzione, vengono ora computati indipendentemente dal plafond di finanziamento, sgravando così i cantoni in cui vi è una quota più elevata di persone in cerca di impiego. È anche vero che i costi relativi all'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro variano da un cantone all'altro. Per quanto concerne i provvedimenti, la competenza in materia di prestazioni e costi spetta ai cantoni; tali aspetti vengono concordati con i fornitori interessati nelle cosiddette convenzioni sulle prestazioni.
3. La nuova ordinanza persegue gli obiettivi formulati nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione. In relazione al rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è previsto un risparmio annuale di circa 60 milioni di franchi. Gli effetti finanziari sui bilanci cantonali riveduti possono essere considerati esigui se si tiene conto dell'attuale grado di utilizzo degli importi cantonali massimi. Per evitare difficoltà finanziarie in singoli cantoni, il DFE ha deciso di integrare nell'ordinanza una disposizione transitoria (art. 8). Nel 2009 i cantoni possono superare il loro importo massimo - su richiesta giustificata - fino al 5 per cento. Inoltre i provvedimenti speciali non vengono più inseriti nel conteggio relativo a questi importi massimi cantonali. Per i motivi menzionati in precedenza, nell'ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro i risparmi si rendono necessari al fine di garantire che l'assicurazione contro la disoccupazione possa adempiere a lungo termine ai compiti che le spettano.
4. La nuova ordinanza permette di garantire il finanziamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro validi ed efficaci, anche in caso di aumento della disoccupazione. L'articolo 4 dell'ordinanza consente inoltre di operare con flessibilità, prevedendo in situazioni speciali la possibilità di superamento degli importi massimi cantonali. Per situazione speciale si intende, ad esempio, una disoccupazione giovanile elevata o un'esigenza superiore alla media di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
5. Considerando l'attuale grado di esaurimento degli importi massimi cantonali, gli effetti della nuova ordinanza sui bilanci cantonali nell'ambito dei provvedimenti in questione sono - sotto il profilo finanziario - moderati e sostenibili. Per evitare difficoltà finanziarie nel 2009, l'ordinanza contiene la necessaria disposizione transitoria. Il Consiglio federale continua a sostenere la collaborazione interistituzionale. Non intende risanare le finanze dell'assicurazione contro la disoccupazione a spese di altre assicurazioni sociali. Tuttavia, le assicurazioni sociali possono svolgere efficacemente i loro compiti soltanto se poggiano su solide basi finanziarie. Pertanto è necessario ridurre il debito che grava sull'assicurazione contro la disoccupazione.
Risposta del Consiglio federale.