08.3572 · Mozione · 2008-10-01
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rafforzare attraverso una revisione della legge e dell'ordinanza sulle banche la vigilanza sulle banche e contribuire a ridurre per mezzo di un miglioramento delle prescrizioni in materia di fondi propri (leverage ratio) l'esistente garanzia di fatto dello Stato nei confronti di banche attive a livello internazionale.
La revisione della legge sulle banche deve:
1. ancorare a livello di legge il principio secondo cui le prescrizioni in materia di fondi propri per istituti bancari svizzeri attivi a livello internazionale per la copertura di rischi sistemici, di rischi di credito ecc. con riguardo alle disuguali proporzioni tra questi grandi conglomerati finanziari e la relativamente piccola economia svizzera, vadano chiaramente oltre gli standard internazionali (raccomandazioni di Basilea II);
2. aggiungere alle prescrizioni in materia di fondi propri ponderate in funzione del rischio secondo Basilea II, a titolo di protezione supplementare, una quota d'indebitamento sotto forma di una leverage ratio;
3. ancorare a livello di legge il principio secondo cui la Commissione federale delle banche (CFB) può garantire le necessarie risorse per l'efficacia vigilanza sulle banche attraverso la riscossione di emolumenti che assicurino la copertura dei costi.
Begründung
È indispensabile che l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sia più risolutiva e convincente. Per troppo tempo i rappresentanti delle grandi banche avrebbero tenuto a bada nell'attuale situazione la CFB e la BNS fornendo giustificazioni rassicuranti. Non deve ripetersi ciò che è accaduto con UBS, ovvero liquidare la CFB con un'incredibile dichiarazione secondo cui il nostro Paese non sarebbe esposto alla crisi dei subprime e avrebbe a livello mondiale uno dei migliori sistemi di gestione del rischio. La piazza finanziaria svizzera, con la sua gestione patrimoniale di successo, deve essere rafforzata attraverso una regolamentazione volta alla stabilità e orientata verso un futuro sostenibile in veste di garante di benessere.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è dell'avviso che non sono necessarie misure legislative:
1./2. Le basi legali consentono di determinare già oggi attraverso standard internazionali le esigenze in materia di fondi propri di grandi istituti significativi al livello sistematico. Secondo la legge sulle banche queste devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati (art. 4 cpv. 1 LBCR). Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi (art. 4 cpv. 2 LBCR). In casi particolari la Commissione delle banche può alleviare o inasprire le esigenze minime (art. 4 cpv. 3 LBCR). L'obiettivo secondo cui i fondi propri devono avere una composizione adeguata viene conseguito nell'ambito dell'ordinanza sui fondi propri attraverso il cosiddetto principio dei tre pilastri: il primo pilastro disciplina per diverse tipologie di rischio le esigenze minime in materia di fondi propri (art. 33 OFoP). Con il secondo pilastro le autorità di vigilanza devono garantire nel quadro delle loro funzioni che ogni banca disponga delle necessarie procedure interne della gestione dei rischi e copra i rischi non contemplati dal primo pilastro (art. 34 OFoP). Infine, con il terzo pilastro, i partecipanti al mercato devono, attraverso una maggiore comunicazione e trasparenza, essere informati in maniera approfondita sul profilo dei rischi e sull'adeguatezza della composizione dei fondi propri di una banca (art. 35 OFoP). Nell'ambito del secondo pilastro, già oggi ci si attende dalle banche che detengano fondi propri supplementari computabili per tenere conto dei rischi non contemplati dalle esigenze minime e per garantire l'osservanza delle esigenze minime anche in caso di situazioni sfavorevoli (art. 34 cpv. 1 OFoP). In circostanze particolari la CFB può inoltre esigere fondi propri supplementari da singole banche, segnatamente se i fondi propri necessari non garantiscono una sicurezza sufficiente rispetto alle attività commerciali, ai rischi incorsi, alla strategia commerciale, alla qualità della gestione dei rischi o alla stato di evoluzione delle tecniche applicate (art. 34 cpv. 3 OFoP). La formulazione dell'articolo 4 LBCR come pure dell'articolo 34 OFoP è molto aperta. Già secondo la prassi in vigore la CFB può - in qualsiasi situazione - richiedere fondi propri, che superano chiaramente gli standard internazionali di Basilea II, presso grandi istituti attivi a livello internazionale.
La CFB intende introdurre un'ulteriore protezione per i fondi propri, che dovrebbe arginare meglio i rischi sistemici delle grandi banche. A questo si aggiunge l'intenzione di introdurre una leverage ratio (rapporto capitale proprio di base/somma di bilancio), che dovrebbe costituire una protezione contro perdite risultanti da valutazioni errate dei rischi e che le prescrizioni di Basilea II non consentono di rilevare in modo adeguato.
3. Il 15 ottobre 2008 il Consiglio federale ha posto in vigore integralmente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) con effetto al 1° gennaio 2009. La nuova Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), che subentrerà al posto della Commissione federale delle banche (CFB), dell'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) e dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AdC LRD), può in tal modo iniziare come da calendario la sua attività all'inizio del 2009. La FINMA, in qualità di ente di diritto pubblico, acquisirà autonomia funzionale, istituzionale e finanziaria. Pertanto potrà decidere liberamente in merito al suo budget e in particolare all'entità e alla composizione del suo effettivo del personale. La FINMA si finanzierà integralmente attraverso emolumenti e tasse, il cui ammontare è determinato in funzione del fabbisogno finanziario della FINMA. Essa ha quindi già i presupposti per orientare efficacemente le risorse verso i suoi compiti di vigilanza.
In conclusione il Consiglio federale è del parere che non occorrono misure legislative. Le richieste formulate nella presente mozione sono già soddisfatte.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.