Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e assicurazione complementare. Riduzione della fattura degli assicurati
08.3579 · Interpellanza · 2008-10-01
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel momento in cui gli assicurati stanno valutando se disdire il contratto d'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) con la loro cassa malati e in cui ufficialmente li si incoraggia a compiere tale passo per mettere in atto una certa concorrenza tra gli assicuratori malattie, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Un assicurato disdice il contratto assicurativo AOMS con la sua cassa malati, ma mantiene un'assicurazione complementare ai sensi della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Quali norme può far valere l'assicuratore per imporre un aumento dei premi stabiliti nel contratto d'assicurazione complementare o addirittura per sciogliere il contratto? Il Consiglio federale può garantire che i diritti degli assicurati sono pienamente rispettati?
2. Il Consiglio federale non ritiene che le incertezze legate al rischio di disdetta del contratto d'assicurazione complementare costituiscano un forte freno alla mobilità all'interno dell'AOMS e impediscano in questo modo una concorrenza sana che obbliga le casse malati a ottimizzare la loro gestione e, così facendo, a contenere i costi a beneficio di tutto il sistema e, in particolare, degli assicurati? Come intende agire per migliorare ulteriormente la situazione?
3. Può indicare al Parlamento le misure che intende adottare prossimamente per mettere gli assicurati in condizione di scegliere senza intralci le casse per l'AOMS e l'assicurazione complementare in modo da non compromettere l'obiettivo principale di mantenere abbordabili i premi individuali dell'AOMS?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le casse malati che praticano l'assicurazione sociale malattie hanno il diritto di offrire anche assicurazioni complementari. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e le assicurazioni complementari sono rette da due diverse legislazioni e sottoposte quindi a due regimi distinti. La prima soggiace alla legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). In virtù dell'articolo 12 capoverso 3 LAMal, le assicurazioni complementari sono rette dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1).
In virtù dell'articolo 7 capoversi 7 e 8 LAMal, le casse malati che praticano le assicurazioni malattie complementari non hanno il diritto di disdire queste ultime per il solo motivo che l'assicurato cambia assicuratore per l'assicurazione sociale malattie. Esse sono legittimate a fissare i premi delle assicurazioni complementari. Anche se la direttiva dell'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) del 12 ottobre 2001 consente di prelevare un aumento per le spese amministrative nel caso in cui l'assicurazione malattie di base è affidata a un altro assicuratore, l'aumento deve tuttavia corrispondere alle spese effettive e non può superare il 50 per cento del premio lordo.
La protezione garantita dall'articolo 7 capoversi 7 e 8 si applica solo se l'assicurato ha stipulato un contratto AOMS e un'assicurazione complementare presso lo stesso assicuratore. La situazione in cui l'assicurazione complementare è conclusa con un'entità giuridica distinta non è quindi contemplata dall'articolo 7 capoversi 7 e 8 LAMal.
I premi dell'AOMS devono essere approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), quelli delle assicurazioni complementari dall'UFAP. Quest'ultimo verifica che i premi previsti non superano i limiti che garantiscono da un lato la solvibilità delle compagnie assicurative e dall'altro la protezione degli assicurati contro gli abusi. Gli interessi degli assicurati sono quindi pienamente tutelati.
2. Quando un assicurato ha stipulato l'AOMS e un'assicurazione complementare dal medesimo assicuratore, le casse malati non hanno il diritto di disdire le assicurazioni complementari per il solo motivo che l'assicurato cambia assicuratore per l'assicurazione sociale malattie. In tal caso il rischio di disdetta non può di conseguenza costituire un freno alla mobilità all'interno dell'AOMS. Tuttavia il Consiglio federale è consapevole della reticenza di alcune persone assicurate presso una cassa malati per l'AOMS e presso un'altra per le assicurazioni complementari. L'informazione completa sul diritto degli assicurati di cambiare cassa malati per l'AOMS e sulla procedura da seguire, diffusa dall'UFSP al momento dell'annuncio dei nuovi premi, è stata però ampiamente ritrasmessa da tutti i media. L'assicurato può pertanto comparare i diversi premi e scegliere l'assicuratore che presenta l'offerta più vantaggiosa.
D'altro canto il Consiglio federale ha adottato il 22 ottobre 2008 la modifica dell'articolo 59 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; 832.102). Pertanto, dal 1° gennaio 2009, i fornitori di prestazioni dovranno presentare due fatture distinte, una per le prestazioni a carico dall'AOMS e una per le altre prestazioni. Questa misura mira in particolare a semplificare il rimborso delle fatture quando l'assicurato ha stipulato l'AOMS e le assicurazioni complementari presso due assicuratori diversi. Il Consiglio federale non intende per il momento adottare ulteriori misure.
3. Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario prendere ulteriori provvedimenti.
Risposta del Consiglio federale.