08.3586 · Interpellanza · 2008-10-01
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Pius Drescher è stato, fino a poco tempo fa, responsabile del settore "Aviogetti militari" della RUAG, interamente di proprietà della Confederazione svizzera. Prima della fondazione della RUAG, il signor Drescher è stato capo del settore "Aerodinamica e meccanica di volo" del Dipartimento militare federale. Il 14 dicembre 2007, il foglio ufficiale svizzero di commercio ha reso noto che Pius Drescher è divenuto dirigente con facoltà di firma individuale della succursale di Berna di Rafale International, i cui obiettivi prevedono tra l'altro, di "coordinare le azioni dei membri a favore della promozione degli aviogetti da combattimento Rafale". Non da ultimo in considerazione della fine del rapporto di lavoro con la Confederazione del capo dell'esercito Roland Nef, occorre chiedersi in che modo il Consiglio federale gestisca i conflitti d'interesse, l'incompatibilità, il divieto di concorrenza e la salvaguardia del segreto professionale, d'affari e d'ufficio, quando dei collaboratori con funzioni dirigenziali lasciano la Confederazione o aziende vicine alla Confederazione:
1. Al Consiglio federale è noto che l'ex collaboratore della RUAG Pius Drescher, utilizzando le proprie conoscenze insider e i propri eccellenti contatti con gli organi della Confederazione incaricati degli acquisti, svolge attività di lobbying a favore di un'azienda d'armamenti estera in vista della conclusione di affari miliardari?
2. Il Consiglio federale vede nel caso Drescher un rischio di conflitti d'interesse e di incompatibilità?
3. Quali misure ha adottato il Consiglio federale in occasione della partenza di Pius Drescher per garantire il rispetto del divieto di concorrenza e dell'obbligo di mantenere il segreto professionale, d'affari e d'ufficio?
4. Quali misure ha adottato il Consiglio federale in occasione della partenza dell'ex capo dell'esercito Roland Nef per garantire il rispetto del divieto di concorrenza e dell'obbligo di mantenere il segreto professionale, d'affari e d'ufficio?
5. Nella risposta all'interrogazione 06.1113, il Consiglio federale rifiuta di concordare un divieto di concorrenza e di prevedere una disposizione generale che vieti ai quadri superiori di uffici federali e di imprese parastatali federali (RUAG, FFS ecc.) di assumere una posizione dirigenziale in imprese private dello stesso ramo, ad esempio nei primi cinque anni dopo aver lasciato la loro funzione. Il Consiglio federale è disposto a rivedere la propria decisione e ad assumere un atteggiamento maggiormente differenziato?
6. Sussiste un interesse politico nel fare in modo che i soldati a contratto temporaneo e i militari di professione, una volta terminato il servizio presso la Confederazione e presso l'esercito, possano integrarsi con successo nel mercato civile del lavoro senza esporsi a conflitti d'interesse. Purtroppo la regolamentazione concernente la formazione in vista del reinserimento nel contesto lavorativo civile risponde a queste esigenze al massimo soltanto per alcuni tratti. Con quali ulteriori misure il Consiglio federale incrementa l'efficacia di simili programmi di promozione professionale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In virtù dell'articolo 2 dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.2), il rapporto di lavoro del signor Drescher e di conseguenza la conclusione e la risoluzione del relativo contratto di lavoro non rientravano nella sfera di competenza del Consiglio federale, il quale pertanto non disponeva di conoscenze dettagliate al riguardo. Benché nelle imprese d'armamento nazionali e internazionali e nei servizi statali abbiano regolarmente luogo avvicendamenti di personale, al Consiglio federale non sono noti casi in cui, a causa di simili avvicendamenti, siano stati violati segreti d'affari o d'ufficio.
2. Il Consiglio federale non ha alcun motivo di ritenere che nel caso del signor Drescher sussistano rischi superiori alla normalità in materia di conflitti di interesse e di incompatibilità. Gli interessi del datore di lavoro possono essere tutelati mediante la conclusione di un contratto di risoluzione, come avvenuto in occasione della partenza del signor Drescher. Tuttavia, una protezione totale degli interessi del datore di lavoro - nel caso presente il DDPS - e l'esclusione di qualsivoglia rischio in materia di conflitti di interessi o incompatibilità non sono semplicemente possibili.
3. Dopo lo scioglimento del proprio rapporto di lavoro con la RUAG, qualsiasi collaboratore dell'azienda - Pius Drescher compreso - è tenuto a rispettare l'obbligo generale di lealtà e di tutela del segreto sancito per legge dall'articolo 321a capoverso 4 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Pius Drescher è stato espressamente reso attento a questo fatto. Con il signor Drescher è stato inoltre convenuto un divieto di concorrenza nella misura prevista e consentita dal diritto svizzero.
4. In virtù dell'articolo 22 della legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) in combinato disposto con l'articolo 94 capoverso 2 OPers, Roland Nef è tuttora tenuto al segreto d'ufficio, d'affari e professionale, anche dopo la sua partenza dall'amministrazione federale. A titolo di chiarimento, questo punto è stato esplicitamente integrato nell'accordo di risoluzione. Per quanto concerne il divieto di concorrenza, quest'ultimo può essere previsto in un contratto di lavoro soltanto in settori di attività in cui, con la propria offerta sul mercato, l'amministrazione federale si trova in situazione di concorrenza rispetto ad altri fornitori di prestazioni. Ciò non è il caso per la funzione di ufficiale di professione, oggetto di monopolio. Di conseguenza, con il proprio settore di attività, l'esercito non si trova in situazione di concorrenza.
5. Il Consiglio federale è tuttora contrario a introdurre per gli ex quadri di alto livello dell'amministrazione federale e di aziende vicine alla Confederazione un divieto generale a tempo determinato di assumere attività dirigenziali in aziende dello stesso ramo o di ramo analogo. Tuttavia, con decisione del 3 settembre 2008, in considerazione di una nota di discussione relativa alla valutazione dei Paesi da parte del gruppo "GRECO" (Groupe d'Etats contre la corruption) del Consiglio d'Europa, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare, in occasione della revisione della LPers e della OPers, la raccomandazione GRECO n. 9, la quale ha come oggetto, tra l'altro, i conflitti d'interesse in caso di passaggio dal settore pubblico all'economia privata.
6. L'assunzione dei militari a contratto temporaneo è limitata a cinque anni al massimo. Questa limitazione è intesa a garantire un reinserimento senza eccessive difficoltà nei processi di lavoro in ambito civile (minimo pregiudizio per la concorrenzialità sul mercato del lavoro). A dipendenza dell'età, della formazione precedente, del diploma professionale, della situazione economica e dell'esperienza personale del singolo militare a contratto temporaneo, possono tuttavia comunque subentrare difficoltà di reinserimento. Dal canto suo, il datore di lavoro ha un interesse vitale a creare condizioni favorevoli al reinserimento. Per questa ragione, se il rapporto di lavoro dura almeno tre anni, il datore di lavoro partecipa ai costi di corsi di formazione utili al reinserimento. Dal punto di vista del Consiglio federale, le misure di reinserimento adottate sono sufficienti e non sussiste, in generale, alcuna necessità di intervento. Per quanto concerne i rischi di possibili conflitti di interessi, il Consiglio federale ritiene che siano minimi, essendo i militari a contratto temporaneo impiegati soprattutto per l'istruzione specifica all'esercito. Del rimanente, anche i militari a contratto temporaneo sottostanno alla legislazione federale e sono quindi tenuti a mantenere il segreto professionale, d'affari e d'ufficio.
Risposta del Consiglio federale.