08.3591 · Interpellanza · 2008-10-02
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La Conferenza fiscale svizzera ha rielaborato le sue istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non quotati ai fini dell'imposta sulla sostanza e deciso di introdurle già dal 1° gennaio 2009. L'abbandono della formula di base, peraltro affermata, per la valutazione delle PMI è contestabile (due volte il valore di rendimento più il valore reale diviso per 3). Con le nuove istruzioni il valore minimo di una PMI corrisponde invece al valore reale determinato secondo il principio della continuazione dell'attività aziendale. In base alle stime dell'Associazione delle società anonime private le nuove istruzioni comporteranno una triplicazione dell'imposta sulla sostanza per circa la metà dei titolari di PMI. È un fatto assolutamente inaccettabile in assenza di una base legale.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che le nuove istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non quotati ai fini dell'imposta sulla sostanza comporterà un aumento dell'onere fiscale per la maggior parte delle PMI?
2. Il Consiglio federale è disposto ad accettare questo stridente contrasto con il proprio programma di legislatura e con i suoi obiettivi annuali (rapporto sugli obiettivi del Consiglio federale 2008)?
3. La Conferenza fiscale svizzera ha manifestamente elaborato e adottato di propria iniziativa le istruzioni precitate. Come giudica il Consiglio federale questo modo di procedere unilaterale?
4. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui simili decisioni di ampia portata per la politica fiscale spettino agli organi politici e la prassi fiscale di cui sopra sia in stridente contrasto con il nostro ordinamento giuridico? Il Consiglio federale è disposto a prevedere un cambiamento di questa prassi?
5. Le nuove istruzioni dovrebbero entrare in vigore già il 1° gennaio 2009 e la controversa determinazione del valore reale quale valore minimo (numero marginale 36) il 1° gennaio 2011. Il Consiglio federale intende apportare i correttivi necessari prima dell'entrata in vigore e, in caso affermativo, quali?
Stellungnahme des Bundesrates
Per quanto riguarda le istruzioni in questione si tratta di un'esigenza cantonale allo scopo di valutare determinati attivi in modo da stabilire l'imposta sulla sostanza, peraltro riscossa solo dai cantoni.
L'articolo 14 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni recita che la sostanza è stimata al suo valore venale e che il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato. La competenza per l'attuazione di questa disposizione spetta ai cantoni e in particolare ai loro organi politici. La Conferenza fiscale svizzera (CFS), che esiste dal 1919, è un organo della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) ed è guidata dai direttori delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. I membri della CFS devono rendere conto ai loro direttori delle finanze e alla CDCF, ma non al Consiglio federale.
A più riprese in passato il Consiglio federale ha sottolineato l'importanza dell'autonomia accordata ai cantoni, affinché possano definire essi stessi il loro fabbisogno finanziario per la copertura delle loro uscite. Nemmeno in futuro il governo si immischierà direttamente nelle finanze cantonali.
Del resto il Consiglio federale evidenzia di aver ricevuto una lettera della CFS quale reazione alla presente interpellanza. Giustamente la CFS ribadisce nella sua lettera che prima della loro approvazione, le istruzioni sono state discusse con rappresentanti dell'Associazione delle società anonime private e che le loro richieste sono state prese in considerazione.
Per questi motivi il Consiglio federale non è in grado di rispondere in dettaglio alle questioni sollevate dall'autore dell'interpellanza, ma si può limitare unicamente a porle nel giusto contesto.
Risposta del Consiglio federale.