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Imposizione delle organizzazioni sportive internazionali in Svizzera

08.3592 · Interpellanza · 2008-10-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

L'Euro 2008 appartiene ormai al passato. La Svizzera ha potuto presentarsi e farsi pubblicità tra il pubblico europeo presente e attraverso i media grazie a una perfetta organizzazione, nuovi stadi e a un'accoglienza calorosa in tutte le città che hanno ospitato gli incontri. Il maggior evento sportivo mai disputato nel nostro Paese può essere considerato un successo sotto ogni aspetto. D'altro canto, ciò ha comportato un impegno finanziario milionario per la Confederazione e le città ospitanti. Il Parlamento ha approvato i crediti richiesti.

È tuttavia spiacevole e incomprensibile il fatto che, mentre gli enti pubblici si sono accollati gran parte degli oneri, i profitti sono finiti nei libri contabili dell'UEFA. Ciò era risaputo e va quindi accettato. Disturba però che gli utili dell'azienda UEFA siano esentasse, mentre altre imprese che creano posti di lavoro generando ricchezza sono tenuti al versamento delle imposte sugli utili. Lo stesso vale per ogni cittadino che, in base al principio della capacità economica, viene tassato su ogni singolo franco guadagnato. Non si capisce come mai organizzazioni come l'UEFA, la FIFA o il CIO, che generano centinaia di milioni di utili, sono esentati dal versamento di imposte. Chiedo quindi che si risponda alle seguenti domande:

1. Il trattamento fiscale privilegiato di queste organizzazioni internazionali non viola il principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica?

2. In che modo questo riguarda o addirittura viola il principio giuridico della parità di trattamento?

3. Il Consiglio federale è disposto in futuro ad affrontare alla base questa problematica e a elaborare soluzioni d'intesa con i cantoni?

4. Che cosa intende fare l'Amministrazione federale delle contribuzioni per cercare soluzioni consensuali con queste organizzazioni economiche?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In effetti, fra i principi dell'imposizione fiscale, la Costituzione federale annovera anche quello dell'imposizione secondo la capacità economica. Tuttavia non si tratta di un principio assoluto. Da un lato, esso è limitato in generale dalla stessa Costituzione, nel senso che questo principio deve essere osservato "per quanto compatibile con il tipo di imposta". D'altro canto, la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) prevede limitazioni concrete, in particolare mediante le esenzioni di cui all'articolo 56.

Di conseguenza diverse autorità fiscali cantonali interpretano l'articolo 56 lettera g in modo estensivo, nel senso che gran parte delle federazioni sportive internazionali viene esonerata dall'imposta federale diretta. Il Consiglio federale ha comprensione per questa prassi sviluppata dai cantoni sull'arco di parecchi anni e sta attualmente approfondendo la questione.

2. Il principio della parità di trattamento è violato, se situazioni simili non vengono trattate allo stesso modo. Le condizioni necessarie per un'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 56 lettera g LIFD sono applicabili alle persone giuridiche assoggettate (ad es. società di capitali o associazioni). L'esenzione deve essere concessa se queste condizioni sono adempiute. Questo vale anche per le federazioni sportive internazionali.

3. Secondo il principio della parità di trattamento, le condizioni per l'esenzione fiscale devono essere verificate in base agli stessi criteri presso tutte le organizzazioni che si trovano nella medesima situazione. Questo controllo è oggetto di accertamenti da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Al riguardo quest'ultima collabora con i cantoni, sia direttamente sia attraverso la Conferenza fiscale svizzera. Il Consiglio federale appoggia pienamente queste verifiche. Allo scopo di garantire un trattamento equo nei cantoni, esso si riserva la possibilità di disciplinare il trattamento delle federazioni sportive internazionali in base alla valutazione della situazione di tutti gli organismi di questo genere domiciliati in Svizzera.

4. Attualmente l'AFC sta esaminando la struttura delle federazioni sportive internazionali interessate. Questo lavoro rientra nei suoi compiti in qualità di autorità di vigilanza, mentre la tassazione delle imposte dirette - e quindi il contatto diretto con i contribuenti - è di competenza dei cantoni.

Risposta del Consiglio federale.

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