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08.3605 · Interpellanza · 2008-10-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

1. Il Parlamento non è entrato in materia sulla revisione della legge forestale proposta due anni fa. Ciononostante, il Consiglio federale condivide la mia opinione secondo la quale, ai sensi delle mie considerazioni, vi è ancora necessità di intervento?

2. Il Consiglio federale è anch'esso del parere che la superficie forestale nella regione alpina si sta espandendo in modo eccessivo?

3. Che cosa pensa di fare il Consiglio federale a proposito di questo fenomeno?

4. Il Consiglio federale ha intenzione di presentare al Parlamento un nuovo progetto di legge?

Begründung

Vorrei sottolineare che la mia interpellanza non è diretta contro la foresta in sé. Sono consapevole che la foresta adempie importanti funzioni, anche nella regione alpina. Essa è importante per la compensazione ecologica e per la protezione dagli eventi naturali. Non metto assolutamente in discussione queste sue importanti funzioni.

Il mio obiettivo non è la riduzione della superficie forestale, ma c'è da dire che essa si sta espandendo molto nella regione alpina. Ogni giorno, in Svizzera, la copertura boschiva si estende di una superficie corrispondente a cinque campi di calcio. In dodici anni essa si è ampliata di un'area equivalente al cantone Appenzello Interno. Viceversa, la superficie coltivata nelle regioni di montagna sta diminuendo. Questo fenomeno, che io reputo non gradito, è causato in parte dall'estensivizzazione dell'agricoltura. Tuttavia, secondo me, a esso contribuisce anche l'eccessiva protezione della foresta. Oggi, i dissodamenti autorizzati devono essere compensati dal rimboschimento di una zona vicina, dalla superficie equivalente a quella della zona dissodata. Nelle zone in cui la foresta sta crescendo considerevolmente si dovrebbe abolire quest'obbligo. Nelle regioni in cui tale espansione non è gradita, dovrebbe essere possibile stabilire in modo definitivo il confine tra la foresta e un'utilizzazione agricola, diversamente da ciò che avviene attualmente.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il terzo inventario forestale nazionale (2004-2006), la foresta svizzera ricopre una superficie di 1,27 milioni di ettari, ossia una quota pari al 31 per cento del territorio nazionale. Rispetto all'ultimo rilevamento, la foresta è progredita in undici anni del 4,9 per cento, una superficie quasi equivalente al canton Glarona. L'evoluzione della superficie forestale varia assai da regione a regione: nel Giura e sull'Altipiano non si sono registrati cambiamenti significativi; nelle Prealpi è aumentata del 2 per cento circa, mentre nelle Alpi e sul versante meridionale delle Alpi l'incremento è stato del 9 per cento circa. La superficie forestale cresce in misura considerevole nelle zone periferiche soprattutto nelle regioni in cui si abbandona l'agricoltura. Un nuovo popolamento beneficia di una protezione giuridica solo a partire da un'età di 10 a 20 anni (a seconda della legislazione forestale cantonale). Nel corso di tale periodo, il proprietario ha il diritto di estirpare, senza dover richiedere un'autorizzazione, gli alberi e gli arbusti cresciuti spontaneamente sul suo terreno.

1. Il Consiglio federale ha preso conoscenza della decisione del Parlamento di non entrare in materia sulla revisione parziale della legge sulle foreste (LFo). Nel suo messaggio, il Consiglio federale aveva, tra l'altro, proposto le sue misure per limitare dal punto di vista giuridico l'espansione della foresta. La compensazione delle superfici dissodate nelle zone a forte espansione dovrebbe, a determinate condizioni, essere facilitata applicando anche provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Il divieto di dissodamento previsto dalla legge non dovrebbe essere modificato. Questo concetto è stato giudicato determinante dal Parlamento in generale e dal Consiglio degli Stati in particolare. In seguito alla decisione di non entrata in materia non si è proceduto a nessun adattamento delle basi giuridiche. Nel caso di un'eventuale revisione della LFo si dovranno di nuovo esaminare gli adattamenti necessari.

2. L'incremento della superficie forestale nella regione alpina non deve, per principio, essere giudicato in modo negativo. L'abbandono dell'agricoltura lascia spazio alla crescita spontanea di alberi e arbusti. Tale processo può avere degli effetti positivi in relazione alla protezione contro i pericoli naturali, alla messa a disposizione di legname o al legame del CO2 volto a ridurre l'effetto serra nocivo al clima. Superfici forestali supplementari possono influire positivamente anche sul filtraggio e sullo stoccaggio dell'acqua potabile e offrire uno spazio vitale a specie animali sensibili ai disturbi. L'espansione della foresta può comunque avere anche conseguenze negative per la diversità della specie o per il paesaggio (monotonizzazione).

3. Le basi giuridiche per la pianificazione del territorio e la pianificazione in generale devono essere strutturate in modo da consentire un'espansione della foresta concorde alle principali funzioni del luogo. Questa ponderazione degli interessi deve avvenire nel quadro del piano regolatore ed essere intersettoriale (p. es. foresta, agricoltura, biodiversità, protezione contro i pericoli naturali).

La Confederazione, in collaborazione con i cantoni, intende inoltre valutare quali possibilità sono date per le misure a favore della protezione della natura e del paesaggio estendendo l'applicazione dell'articolo 7 LFo sul rimboschimento compensativo in zone a forte espansione della foresta. Una prima valutazione di massima effettuata per il periodo 2006-2007 nei cantoni Grigioni, Ticino e Vallese indica che la quota di superficie dissodata e la relativa superficie di compensazione è minima rispetto all'intera superficie forestale e alla superficie di espansione naturale. Dal punto di vista quantitativo, una rinuncia completa o parziale alla compensazione delle superfici dissodate contribuirebbe quindi solo in misura limitata alla riduzione dell'espansione della foresta.

4. Con l'approvazione della mozione Favre 08.3247, "Protezione DOP/IGP per i prodotti forestali", il Consiglio federale ha accettato di riprendere la proposta di designazione della provenienza del legname già contemplata nella revisione parziale della LFo. Il Consiglio federale esaminerà se, per quanto concerne la gestione dell'espansione della foresta, dovranno essere ricercate delle soluzioni mirate al di fuori della LFo oppure se è più opportuno realizzare tale proposta con una revisione parziale della LFo.

Risposta del Consiglio federale.