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08.3609 · Mozione · 2008-10-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di inasprire le sanzioni previste dal Codice penale in materia di pedopornografia (art. 197 cpv. 3, 3bis e 4).

Begründung

La brutalità nell'ambito della pedopornografia continua ad aumentare. Per chi lo desidera, i mezzi di comunicazione moderni come Internet permettono di ordinare a domicilio in un batter d'occhio e in qualsiasi parte del mondo le immagini più ripugnanti in assoluto. Bambini (da bebè ad adolescenti) sono costretti - spesso con la forza o la somministrazione di droghe - ad atti sessuali gravi. Una volta visti, non è più possibile dimenticare i visi di bambini contratti dal dolore o solcati dalle lacrime.

Tutta l'industria pornografica si basa sull'inconcepibile sofferenza dei bambini abusati sessualmente e vive della brama sfrenata dei consumatori di pornografia. I produttori di pedopornografia operano in ogni parte del mondo. È estremamente difficile perseguirli penalmente. La pedopornografia è tuttavia smerciata, scaricata da Internet e consumata regolarmente anche in Svizzera.

Pertanto il legislatore non dovrebbe trattare né la produzione né specialmente tutto il commercio (importazione, deposito, ecc.) e consumo di pedopornografia come reati minori, paragonabili alla frode dello scotto (art. 149 CP). È inconcepibile che la sanzione penale prevista per il furto (art. 139 CP), e quindi la protezione della proprietà, sia ritenuta più importante della protezione indiretta di questi bambini abusati sessualmente nell'industria pornografica. Le lievi pene comminate in tale ambito non solo non esplicano un effetto deterrente, ma danno anche un segnale sbagliato, che occorre correggere.

Per i motivi summenzionati urge inasprire le sanzioni previste nel Codice penale nell'ambito della pedopornografia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide la preoccupazione dell'autrice della mozione in merito al fatto che attualmente soprattutto Internet faciliti considerevolmente la diffusione e il consumo di pedopornografia promuovendone quindi la produzione su vasta scala. Si tratta tuttavia di un fenomeno globale, che essenzialmente non dipende dalla severità del nostro sistema normativo. La causa della crescente diffusione della pedopornografia risiede nel fatto che partecipare a questi scambi nell'anonimità di Internet non è molto complicato e non bisogna nemmeno esporsi di persona. In particolare i consumatori devono quindi impiegare molta meno energia criminale per agire in modo illegale. La situazione non cambierà fintanto che il rischio di essere scoperti resta contenuto. Rendere più efficiente il perseguimento penale è pertanto più efficace che inasprire le pene comminate. Un passo in questa direzione è stato fatto ad esempio con le disposizioni del nuovo Codice di procedura penale che in futuro, in caso di sospetto di possesso di materiale pedopornografico (art. 197 cpv. 3bis CP), oltre a una sorveglianza delle telecomunicazioni (art. 269 cpv. 2 lett. a CPP) consentiranno anche l'impiego di agenti infiltrati (art. 286 cpv. 2 lett. a CPP). In seguito all'attuazione della mozione Schweiger 06.3170, "Lotta della cibercriminalità. Protezione dei fanciulli", in futuro sarà inoltre punito il consumo senza possesso di pornografia dura, il che dovrebbe parimenti rafforzare il perseguimento penale.

Dalle statistiche disponibili si evince che i giudici, che grazie alla loro prassi conoscono molto bene la realtà odierna, pronunciano pene di gran lunga inferiori al massimo consentito. Il diritto vigente lascia ai giudici un certo margine di manovra per infliggere una pena adeguata alla colpa. Il fatto che non vengano pronunciate pene più severe potrebbe dipendere dalla particolare struttura del reato di cui all'articolo 197 del Codice penale (CP). Infatti l'articolo 197 numeri 3 e 3bis CP non punisce l'abuso di minore di per sé, bensì la sua rappresentazione. Il Codice penale prevede pene massime considerevolmente più elevate per coloro che stuprano minori, li sottopongono a coazione sessuale o incoraggiano tali atti o vi partecipano - ad esempio anche producendo materiale pedopornografico. Per quanto concerne la punibilità sussiste quindi una differenza qualitativa tra l'abuso sessuale vero e proprio di un minore e la rappresentazione di tale atto.

Nella corrente legislatura le pene comminate dal Codice penale e da una parte del diritto penale accessorio saranno confrontate in dettaglio tenendo conto dell'importanza dei beni giuridici da tutelare e proponendo i necessari adeguamenti. Nel contesto di tale progetto si verificherà anche se le pene comminate dall'articolo 197 CP sono adeguate. Nel messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007-2011 il Consiglio federale ha preannunciato un messaggio sul tema come oggetto incluso nelle grandi linee (FF 2008 665).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.