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08.3633 · Interpellanza · 2008-10-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Quali misure sono previste per limitare l'aumento dei quad?

2. Quali misure sono state adottate per imporre i valori limite del rumore?

3. Il Consiglio federale non ritiene opportuno emanare una normativa dettagliata per l'omologazione delle parti tuning?

4. È disposto a emanare una normativa che regoli i tour e gli eventi di gruppo che utilizzano questo mezzo di trasporto al fine di tutelare il paesaggio, la fauna e le persone?

Begründung

Negli ultimi anni il numero dei quad è notevolmente aumentato. Se nel 2003, in Svizzera, ne sono stati registrati 2700, nel 2008 si è già toccato quota 8000; ciò significa che, nel giro di cinque anni, le immatricolazioni sono praticamente triplicate, procurando in proporzione altrettanti problemi ai comuni.

L'utilizzo di questo mezzo di trasporto per spostamenti singoli, ma sempre più anche in tour e come offerte di gruppo, interessa al momento soprattutto le zone rurali; tuttavia, anche negli agglomerati e nelle città il numero di quadricicli leggeri a motore di questo tipo è in aumento. Mentre in campagna tali mezzi minacciano il paesaggio, la fauna e la quiete della popolazione, nei centri urbanizzati essi mettono in pericolo i ciclisti a causa delle loro ruote smisurate. A questo si aggiunga che i quad sono particolarmente rumorosi. Se, da un lato, i commercianti affermano di rispettare i valori limite del rumore imposti per legge, dall'altro offrono parti tuning che rendono questi veicoli più potenti, più veloci e quindi più rumorosi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. In base alla legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51), i requisiti tecnici per i veicoli stradali, comprese le prescrizioni in materia di rumore e gas di scarico, sono stati adeguati a quelli del diritto dell'UE. Di conseguenza, i veicoli conformi alla normativa europea sono in linea di massima ammessi alla circolazione anche in Svizzera. Ciò vale anche per i quad. Nell'ambito delle procedure di immatricolazione, non vi è pertanto la possibilità di limitare l'aumento di tali veicoli.

2. I quad sono soggetti periodicamente all'esame successivo ufficiale, che comprende tra l'altro anche il comportamento in materia di emissioni. L'esame ha luogo la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi dopo tre anni e in seguito ogni due anni (art. 33 cpv. 2 lett. b n. 2 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV, RS 741.41).

Il fatto che certi veicoli sono particolarmente rumorosi è dovuto soprattutto al fatto che vengono utilizzati in modo scorretto o illegale. In questi casi può essere utile un controllo più intenso da parte della polizia.

3. Le modifiche che producono tra l'altro anche cambiamenti nelle emissioni acustiche e di gas sottostanno all'esame successivo dell'ufficio della circolazione stradale cantonale (art. 34 OETV, "Obbligo eccezionale dell'esame"). In tale sede bisogna provare che sono rispettate le prescrizioni sui gas di scarico e il rumore valide per la prima messa in circolazione dei veicoli. Le modifiche dei veicoli volte ad aumentare le sue prestazioni devono quindi passare al vaglio dalle autorità cantonali competenti, che ne verificano la conformità alla legislazione e ai valori limite determinanti. Sono vietate le modifiche che aumentano inutilmente il rumore provocato dal veicolo, anche se sono rispettati i limiti ammessi (art. 53 cpv. 4 OETV). Le infrazioni a tali norme sono punite secondo l'articolo 219 capoverso 2 OETV.

Il Consiglio federale è del parere che le attuali prescrizioni in materia di omologazione di parti tuning siano sufficientemente incisive e ritiene quindi superfluo un loro inasprimento.

4. Una domanda analoga era già stata posta nella mozione Teuscher (06.3368, Stop ai quad). Nella sua risposta, il Consiglio federale aveva negato la necessità di una nuova normativa a livello federale.

Per quanto concerne le strade pubbliche, la legge federale sulla circolazione stradale sancisce che le strade non adatte o che palesemente non sono destinate alla circolazione di veicoli a motore (ad es. i sentieri pedonali o escursionistici) non devono essere percorse da tali veicoli. La circolazione in aperta campagna è regolamentata dalle disposizioni in materia di foreste, caccia e ambiente. In virtù di tali disposizioni, e anche a tutela della proprietà fondiaria, i cantoni hanno la competenza di disciplinare espressamente la circolazione su strade, sentieri e terreni non pubblici. Diversi cantoni hanno fatto valere questa loro facoltà ed emanato divieti in parte generalizzati al di fuori della rete stradale, ad eccezione di casi legati ad esempio all'agricoltura. Per questi motivi, il Consiglio federale non ritiene necessaria una regolamentazione generale a livello federale, tanto più che la relativa attuazione spetterebbe comunque ai cantoni.

Risposta del Consiglio federale.