08.3664 · Postulato · 2008-10-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Al fine di prevenire ricorsi arbitrari inoltrati da cittadini privati, soprattutto contro la realizzazione di impianti e costruzioni basati su decisioni adottate secondo criteri democratici, il Consiglio federale è invitato a esaminare e a proporre delle soluzioni che permettano di rendere più rigorosi gli strumenti giuridici applicati nella legislazione ambientale e in materia di pianificazione territoriale.
Begründung
Il 30 novembre 2008 saremo chiamati a votare sull'iniziativa popolare volta ad abrogare il diritto di ricorso delle associazioni. L'iniziativa mira a escludere il diritto di ricorso qualora investa delle decisioni relative all'ambiente e alla pianificazione territoriale adottate secondo criteri democratici. È tuttavia assodato che i ricorsi e le opposizioni inoltrati da privati cittadini sono ben più frequenti e arbitrari rispetto a quelli presentati dalle associazioni. Complessivamente, oltre il 95 per cento dei ricorsi sono opera di privati e soltanto il 18 per cento di tali ricorsi hanno successo. Il tasso di successo dei ricorsi delle associazioni ammonta invece al 76 per cento e contribuisce quindi all'affermazione della volontà del legislatore.
Mentre il diritto di ricorso delle associazioni è già stato limitato, i privati possono continuare ad abusarne senza alcun freno e a ostacolare, se non addirittura impedire, la realizzazione di progetti decisi secondo criteri democratici. Un esempio attuale in tal senso si riscontra nel comune di Würenlos AG, dove singoli cittadini hanno inoltrato ricorsi contro la realizzazione, decisa dall'assemblea comunale, di un campo sportivo finanziato con denaro pubblico. Tale causa è in corso ormai da quasi sette anni. Per la popolazione ciò non è comprensibile, e il fatto che singoli cittadini, per puri interessi personali, possano ricorrere a strumenti giuridici volti a impedire o almeno a ritardare la realizzazione di un progetto pubblico del comune viene considerato alla stregua di una violazione del principio di proporzionalità. Il Consiglio federale deve pertanto illustrare e sottoporre delle proposte di legge volte a limitare il diritto di ricorso dei privati per quanto riguarda le questioni attinenti l'ambiente, la pianificazione territoriale e le costruzioni. Inoltre, occorre aumentare in modo significativo i costi procedurali per i ricorsi inoltrati con intenzioni del tutto arbitrarie.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 89 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale e l'articolo 48 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata o dall'atto normativo impugnato e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. I cantoni non possono dare una definizione restrittiva delle cerchie legittimate a ricorrere (art. 111 cpv. 1 legge sul Tribunale federale; vedi anche l'art. 33 cpv. 3 lett. a della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, LPT). Con la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale approvata dal Parlamento nel 2005, detta norma è stata oggetto di un esame approfondito.
Il Consiglio federale ritiene che nell'applicazione della legislazione relativa all'ambiente e alla pianificazione del territorio non ci si debba discostare dalle regole generali che disciplinano il diritto a ricorrere. In particolare, non sarebbe utile sostituire il criterio di "interesse degno di protezione" con il criterio di "interesse protetto giuridicamente". L'esigua limitazione delle cerchie legittimate a ricorrere comporterebbe significativi oneri supplementari per le autorità e per le parti coinvolte causati dall'esame di aspetti formali (cfr. il messaggio del 28 febbraio 2001 relativo alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale FF 2001 3764, p. 3764 segg.). Non convince nemmeno l'idea che il diritto di ricorso non debba essere applicato quando la costruzione di un edificio o di un impianto è stato approvato dal popolo. Forti dell'approvazione popolare ottenuta, i comuni e i cantoni potrebbero, infatti, non tenere conto dell'applicazione del diritto federale e le persone direttamente interessate dalla realizzazione di una costruzione o di un impianto sarebbero costrette ad accettare le relative decisioni.
Nella procedura di ricorso delle autorità federali, i ricorrenti sono tenuti ad anticipare una parte dei costi, che devono assumere per intero qualora il ricorso venga respinto. L'ammontare dei costi previsti dalla legge è stato aumentato nell'ambito della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale. Per quanto riguarda le procedure di ricorso cantonali nel settore delle costruzioni, l'articolo 75 della Costituzione federale assegna alla Confederazione soltanto la facoltà di stabilire delle prescrizioni, senza disciplinare gli aspetti relativi ai costi.
Contro una conduzione di ricorsi querulomani o abusivi il diritto federale già dispone di una normativa sufficiente. Secondo l'articolo 108 capoverso 1 lettera c della legge sul Tribunale federale tali ricorsi sono da considerarsi inammissibili. Un ricorrente che promuove un ricorso abusivo non ha, infine, l'interesse degno di protezione di opporsi a una decisione. Già solo per questo motivo, l'autorità competente può non entrare in merito al ricorso inoltrato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.