08.3674 · Interpellanza · 2008-10-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il 19 settembre 2008 il Consiglio federale ha rielaborato l'ordinanza che disciplina la prassi d'investimento della previdenza professionale nell'ambito del pilastro 3a e introdotto un nuovo articolo 53 capoverso 1 lettera e dal tenore seguente:
"e. investimenti alternativi che non contemplano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, quali i fondi speculativi (hedge funds), le materie prime, le private equity, le insurance linked securities. Nell'ambito dell'articolo 50 capoverso 4, non è possibile derogare al divieto di effettuare investimenti che contemplano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi."
Nel commento concernente questa disposizione si rileva che d'ora innanzi gli investimenti alternativi saranno menzionati esplicitamente nel catalogo degli investimenti. Il concetto di "investimenti alternativi" copre una gamma di strumenti molto vasta ed eterogenea. Per principio ogni investimento che per un qualsiasi motivo non rientra esplicitamente in una delle categorie del catalogo deve essere considerato come investimento alternativo. L'elenco non è quindi esaustivo.
Nonostante la loro eterogeneità, gli investimenti alternativi hanno sovente caratteristiche comuni. Vengono spesso proposti sotto forma di prodotti che, quali investimenti privati, sono poco regolamentati. Ne consegue una trasparenza sovente molto limitata. Gli strumenti derivati, in particolare le opzioni, non sono utilizzati soltanto per coprire i rischi, ma sovente anche per scommettere attivamente sull'evoluzione dei mercati finanziari. I prodotti esotici quali le "obbligazioni catastrofe" e le opzioni lookback permettono di accedere a premi di rischio alternativi. Sono possibili vendite allo scoperto. Il ricorso al capitale di terzi può portare a un effetto di leva. Infine gli investimenti alternativi sono sovente relativamente illiquidi perché sono negoziati su mercati secondari molto limitati o hanno scadenze molto lunghe.
Nel commento viene poi spiegata l'importanza di una vigilanza adeguata.
Chiediamo quindi al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. È anch'esso del parere che la liberalizzazione della prassi d'investimento renda la Svizzera più interessante per gli investimenti a rischio?
2. Condivide l'opinione secondo cui la concentrazione di settori d'investimento virtuali arrechi pregiudizio alla reputazione della piazza finanziaria svizzera?
3. A quale importo valuta il capitale del pilastro 3a che d'ora innanzi potrà essere investito secondo le nuove modalità?
4. È cosciente che in questo modo gli averi di vecchiaia del pilastro 3a sono soggetti ad una gestione a rischio sulla quale i contribuenti non hanno nessuna influenza?
5. Come intende garantire la vigilanza necessaria sul mercato liberalizzato degli investimenti del pilastro 3a?
6. È disposto ad autorizzare la creazione di posti supplementari alla FINMA e a provvedere affinché essi siano rapidamente occupati da personale competente?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Gli investimenti alternativi rivestono già una certa importanza nell'allocazione del patrimonio della previdenza professionale. Stando alla statistica delle casse pensioni, alla fine del 2006 costituivano circa il 4,6 per cento degli attivi. Il ricorso a questi investimenti ha dato buoni risultati in quanto il fatto di aggiungerli a un fondo permette di massima di diminuire i rischi legati a questo portafoglio. Per questo motivo le nuove direttive d'investimento della previdenza professionale autorizzano per principio forme diversificate d'investimenti alternativi (ad esempio fondi di hedge funds) fino al 15 per cento. Questo si applica per analogia anche agli investimenti del pilastro 3a. Non si tratta quindi di effettuare investimenti a rischio né d'incentivarli. Gli investimenti alternativi permettono ad esempio di ottenere un rendimento positivo anche quando, in periodo di crisi, i mercati crollano o d'investire nelle aziende o nelle materie prime mediante strutture diversificate. A decidere di eventuali investimenti nelle fondazioni bancarie del pilastro 3a è unicamente l'intestatario della previdenza. Egli stabilisce se avvalersi o meno di queste ulteriori possibilità d'investimento. Un aumento degli investimenti effettuati in Svizzera nel settore degli investimenti alternativi sarebbe dovuto probabilmente all'attrattiva del settore d'investimento in questione piuttosto che alla liberalizzazione nell'ambito del pilastro 3a. Inoltre non c'è da attendersi che soltanto a seguito della liberalizzazione società specializzate nel settore decidano di insediarsi in Svizzera o quelle già presenti effettuino maggiori investimenti a rischio.
2. Bisogna dapprima chiarire cosa si intenda per settori d'investimento virtuali. Se si tratta di investimenti alternativi in generale, la risposta alla domanda è no. In Svizzera numerose banche offrono la possibilità d'investire in investimenti alternativi. La reputazione di una piazza finanziaria dovrebbe dipendere in primo luogo dalla capacità di fornire prestazioni, dall'innovazione, dalla fiducia, dalla stabilità e dalla qualità della consulenza fornita e dei prodotti proposti. Gli investimenti alternativi sono assai eterogenei: comprendono svariate strategie d'investimento, quali gli investimenti nelle giovani aziende, nelle materie prime o nella differenza di rendimento tra diverse azioni. È poco probabile che la capacità di proporre ad esempio prodotti d'investimento volti ad ottenere un rendimento positivo qualunque sia la situazione dei mercati nuoccia alla reputazione della piazza finanziaria. Tuttavia, se dall'analisi della crisi finanziaria dovesse risultare che, per garantire la stabilità del sistema, è necessario limitare, canalizzare o vietare talune pratiche dei mercati finanziari, bisognerebbe agire in tal senso.
3. Le fondazioni del pilastro 3a soggette alla vigilanza diretta dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali gestiscono 26,9 miliardi di franchi, il che rappresenta circa i due terzi del patrimonio totale investito in Svizzera nei prodotti del pilastro 3a delle fondazioni bancarie. Circa 19 miliardi di franchi sono su conti di risparmio (28,5 miliardi in tutta la Svizzera). Il resto (7,87 miliardi) è investito in titoli (su richiesta dell'intestatario della previdenza). È difficile valutare la quota di questi titoli che gli intestatari della previdenza desiderano investire nel settore degli investimenti alternativi. Molto probabilmente questi investimenti sono inferiori al 10 per cento.
4. Spetta all'intestatario della previdenza decidere se investire o meno i suoi fondi in investimenti alternativi. Può scegliere forme d'investimento per le quali non si ricorre ad investimenti alternativi o, se non è più soddisfatto, rivendere questi ultimi. Va notato che nel commento si rileva esplicitamente che la fondazione è tenuta a consigliare e informare il cliente. Inoltre sono previsti in primo luogo prodotti diversificati, quali ad esempio le strutture di fondi di fondi, che oltre alla diversificazione sono soggetti al controllo del fondo mantello.
5./6. La vigilanza sulle fondazioni del pilastro 3a è esercitata dalla vigilanza previdenza professionale. Esiste anche una vigilanza sui prodotti per i fondi d'investimento e le fondazioni d'investimento. Non è prevista un'ulteriore vigilanza specifica sugli investimenti alternativi nel pilastro 3a. Tuttavia, nell'analisi dell'attuale crisi dei mercati finanziari bisognerà valutare se per gli investimenti alternativi non sia necessario rafforzare la regolamentazione, ad esempio in materia di trasparenza, e questo non solo nel settore del pilastro 3a e delle fondazioni di previdenza.
Risposta del Consiglio federale.