Finanziamento di mezzi ausiliari in caso di malattia in età AVS
08.3679 · Mozione · 2008-10-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV) deve essere modificata in modo che i mezzi ausiliari necessari in caso di malattia, garantiti dall'AI, siano rimborsati nella stessa misura dall'AVS se una persona si ammala dopo aver raggiunto l'età AVS e sono adempite le condizioni determinanti secondo la LAI.
Begründung
Oggi, chi ha bisogno di mezzi ausiliari a causa di una malattia in età AVS è in certi casi svantaggiato rispetto a chi ha ottenuto la medesima prestazione dall'AI prima di raggiungere l'età AVS:
- in virtù dell'articolo 21 e seguenti LAI, gli assicurati hanno diritto al pagamento di mezzi ausiliari da parte dell'AI. Secondo l'articolo 4 dell'OMAV, una volta raggiunta l'età AVS il diritto ai mezzi ausiliari permane valido nella medesima misura stabilita dalle disposizioni AI fintanto che le condizioni determinanti sono adempite (garanzia dei diritti AI acquisiti).
- Se invece una persona si ammala o inizia ad avere bisogno di un mezzo ausiliario in età AVS, i mezzi ausiliari necessari a causa della malattia non sono interamente rimborsati dall'AVS (conformemente all'OMAV). Nei casi che non rientrano nel campo d'applicazione dell'OMAV, i pazienti devono pagare da soli i mezzi ausiliari di cui hanno bisogno.
Questa regolamentazione non è soddisfacente e può talvolta causare ingenti oneri finanziari agli interessati, come nel caso delle persone affette da SLA, una malattia del sistema neuromuscolare che impone al paziente l'uso di mezzi ausiliari molto costosi. L'AI mette a disposizione i mezzi ausiliari necessari a causa della malattia (ad es. sintetizzatori vocali o sedia a rotelle), mentre l'AVS non li rimborsa per intero. Ne consegue che le persone affette da SLA alle quali la malattia è stata diagnosticata dopo il pensionamento devono provvedere da sole all'acquisto di questi costosi mezzi ausiliari.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autrice della mozione censura la disparità esistente tra AVS e AI per quanto concerne la concessione di mezzi ausiliari e vorrebbe che le prestazioni AVS fossero innalzate al livello delle prestazioni AI. Ciò non va fatto per i motivi qui di seguito esposti:
La maggiore generosità dell'AI nell'assumere i costi dei mezzi ausiliari è giustificata dal fatto che essa è un'assicurazione d'integrazione. L'AI concede principalmente prestazioni atte a promuovere l'integrazione professionale e a migliorare la capacità al guadagno degli assicurati. Per raggiungere questo scopo, l'elenco dei mezzi ausiliari dell'AI stabilito dal Consiglio federale è più completo di quello dell'AVS e, inoltre, l'assicurazione per l'invalidità assume interamente i costi dei mezzi ausiliari nell'ambito di un'erogazione semplice e appropriata. L'AVS, invece, contribuisce solo in parte alla copertura dei costi e limita la sua erogazione di prestazioni a un numero ristretto di mezzi ausiliari, dato che è fondamentalmente concepita quale semplice assicurazione di rendita. Normalmente l'AVS sostiene il 75 per cento dei costi dei mezzi ausiliari che figurano nella lista, mentre il restante 25 per cento deve essere sostenuto dagli assicurati.
Un altro punto a sfavore di un ampliamento della fornitura di mezzi ausiliari da parte dell'AVS è che ciò comporterebbe un notevole aumento dei costi. Se l'AVS coprisse il 100 per cento anziché l'attuale 75 per cento del costo dei mezzi ausiliari attualmente concessi, le maggiori uscite ammonterebbero a circa 15 milioni di franchi all'anno. Questo importo equivale a un terzo dei costi sostenuti nel 2007 per i mezzi ausiliari destinati ai beneficiari di rendita AVS che non godono della garanzia dei diritti acquisiti. Un ulteriore ampliamento dell'elenco dei mezzi ausiliari a carico dell'AVS farebbe ulteriormente aumentare le spese, il che non avrebbe senso viste le future sfide che attendono l'AVS.
Già oggi, la copertura del fabbisogno vitale dei beneficiari di una rendita AVS in difficoltà economiche è garantito mediante le prestazioni complementari. Nell'ambito dell'assunzione delle spese di malattia e d'invalidità, a determinate condizioni i cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese per i mezzi ausiliari (art. 14 LPC).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.