08.3691 · Mozione · 2008-10-03
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato, sulla base del suo rapporto concernente il punto della situazione sugli impianti di protezione e i rifugi in adempimento della mozione 05.3715 della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 18 novembre 2005, di adeguare come segue le basi legali e di sottoporle al Parlamento:
- rifugi: conformemente all'opzione 5, tuttavia senza l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei rifugi esistenti;
- impianti di protezione: conformemente all'opzione 2;
- rifugi per beni culturali: conformemente all'opzione 2.
Begründung
Quale contributo alla riduzione dei costi di costruzione a favore dei proprietari e dei locatari, nonché per sgravare il settore pubblico, occorre abolire l'obbligo generale dei proprietari di costruire rifugi o di versare contributi sostitutivi per le nuove costruzioni.
Occorre sospendere, fino a nuovo avviso, l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei rifugi esistenti. La gestione dei rifugi va affidata - come ad esempio in Francia - alla responsabilità di privati. Occorre esaminare se nei cantoni si debbano creare servizi di consulenza che forniscano informazioni in merito ai rifugi, allo stato della tecnica e alle possibilità in materia di acquisti.
Per quanto riguarda i posti protetti, in Svizzera il grado di copertura è pari al 114 per cento e, rispetto ad altri Paesi europei, questa misura può essere considerata sostenibile.
Per quanto riguarda gli impianti di protezione, occorre concretizzare l'opzione 2. Essa prevede che non si realizzino nuovi impianti e si riduca il numero dei posti di comando. L'esercizio, la manutenzione, la riparazione e la sostituzione di componenti di costruzioni di protezione saranno garantiti per tutti gli impianti. Tra gli impianti che non sono conformi alle istruzioni tecniche per gli impianti di protezione degli organismi e del servizio sanitario (ITO 1977), saranno rinnovati soltanto i posti di comando (ubicazioni di condotta) e gli ospedali protetti destinati a essere utilizzati in caso di catastrofi o altre situazioni d'emergenza. Per tutti gli altri impianti ciò sarà fatto soltanto in vista di un conflitto armato. Adottando questa soluzione, viene meno la necessità di finanziare la costruzione di nuovi impianti di protezione.
Per quanto riguarda i rifugi per i beni culturali, l'opzione 2, già applicata "de facto" per motivi finanziari, garantisce la possibilità di proteggere le più importanti collezioni d'importanza nazionale conformemente alle condizioni stabilite dalla Convenzione dell'Aia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 7 marzo 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto "Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi" in adempimento della mozione della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 18 novembre 2005 (05.047). Per quanto concerne le opzioni illustrate nel rapporto, riguardo ai rifugi si è espresso a favore dell'opzione 2 e ha incaricato il DDPS segnatamente di elaborare le misure legali necessarie tenendo conto delle valutazioni e dello scadenzario della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale e delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere.
Il 17 aprile 2008 si è espressa a favore dell'opzione 2 per i rifugi anche la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati, seguita dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale il 19 agosto 2008 e dalla Commissione delle finanze dello stesso Consiglio il 5 settembre 2008. Quest'ultima ha proposto lo stralcio della propria mozione del 18 novembre 2005 (05.047) ritenendola adempiuta, confermando inoltre la propria decisione relativa alle opzioni (opzione 2 per i rifugi) con la mozione del 5 settembre 2008 intitolata "Concretizzazione del rapporto concernente il punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi" (08.3747).
Attualmente il DDPS sta preparando una revisione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). Come deciso dal Consiglio federale e dalle suddette commissioni, in tale contesto saranno adeguate conformemente all'opzione 2 anche le disposizioni legali applicabili ai rifugi. Secondo lo scadenzario, il disegno di revisione sarà disponibile a fine 2008 e nella primavera 2009 sarà inviato in consultazione ai cantoni e alle associazioni interessate. La pianificazione prevede che le basi legali rivedute vengano sottoposte al Parlamento tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010.
L'opzione 2, benché preveda di principio il mantenimento dell'obbligo di costruire rifugi, limita in particolare tale obbligo a singoli casi, ovvero agli edifici con oltre 77 locali. Tutti gli altri committenti saranno esentati dall'obbligo di costruire rifugi e saranno tenuti a versare un contributo sostitutivo che sarà molto inferiore a quello attuale. In tal modo i costi scenderanno dagli attuali 132 milioni a 35 milioni di franchi. I contributi sostitutivi serviranno anche a garantire il mantenimento del valore dei rifugi privati, in sintonia con una visione della politica di sicurezza a lungo termine e come misura complementare alla difesa nazionale militare. La soluzione prospettata nella presente mozione implica di fatto la disattivazione dell'infrastruttura di protezione come previsto dall'opzione 6 del summenzionato rapporto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.