Libero scambio con l'UE nel settore agricolo: conseguenze per la protezione degli animali e la produzione zootecnica rurale
08.3696 · Postulato · 2008-10-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
In previsione dell'avvio dei negoziati su un accordo di libero scambio agricolo con l'UE, il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto nel quale siano esaminate le possibili conseguenze di un tale accordo per la protezione dei nostri animali da reddito e per la produzione zootecnica, tutt'oggi prevalentemente rurale (assenza di allevamenti di massa), nonché la questione dell'eventuale autorizzazione del transito di animali da macello sul nostro territorio.
Begründung
Il livello di protezione degli animali vigente in Svizzera dall'entrata in vigore della nuova legislazione il 1° settembre 2008 è, tutto sommato, probabilmente maggiore a quello previsto dalle attuali direttive europee sulla protezione degli animali. Ciò dovrebbe valere anche per la detenzione, il trasporto e la macellazione degli animali da reddito, anche se alcuni Paesi dell'UE prevedono prescrizioni più severe per determinati settori (ad es. in Svezia vigono il divieto del giogo per i bovini e l'obbligo delle lettiere in tutti gli allevamenti suini). Uno studio dell'Ufficio federale di veterinaria presentato a fine agosto giunge alla conclusione che la protezione di cui beneficiano i nostri animali da reddito è superiore a quella garantita dall'Unione europea. Secondo lo studio, se la protezione degli animali fosse ridotta al livello europeo si assisterebbe a un deterioramento del benessere degli animali.
Una valutazione concernente il possibile accordo di libero scambio con l'UE sarebbe quindi di grande interesse sia per i consumatori (domanda di prodotti svizzeri o importati) che per le famiglie contadine (concorrenza esercitata dalle importazioni). Inoltre contribuirebbe a fondare su argomenti concreti i dibattiti in corso in questo settore.
La detenzione in condizioni adeguate degli animali da reddito è un aspetto dell'agricoltura indigena che sta molto a cuore alla popolazione. È quanto risulta in modo evidente dalle indagini Univox svolte in quest'ambito negli ultimi dieci anni. Uno studio effettuato dall'Università di San Gallo (2007) per conto dell'Ufficio federale dell'agricoltura trae la stessa conclusione. Per avere una reale cognizione di causa è indispensabile porsi i seguenti interrogativi: un accordo di libero scambio indebolirebbe forse la nostra produzione zootecnica rurale e la protezione degli animali, promuovendo invece le cosiddette fabbriche di animali? E inoltre, la Svizzera potrebbe mantenere il divieto di transito per gli animali da macello?
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La legislazione svizzera in materia di protezione degli animali nel complesso è più rigida di quella europea. Un eventuale recepimento del relativo acquis comunitario nell'ambito di un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo e alimentare non comporterebbe però sostanzialmente una riduzione del livello di protezione degli animali in quanto la Svizzera potrebbe sempre emanare norme nazionali più rigide. A questa possibilità hanno fatto ricorso anche alcuni Stati membri quali Svezia e Austria. Come già avviene oggi, la Svizzera non potrebbe limitare l'importazione di animali e prodotti in provenienza dall'UE se gli animali non sono stati allevati in conformità con le nostre norme.
La legislazione svizzera in materia protegge il singolo animale e, contrariamente alla legislazione sull'agricoltura, non impone nessuna prescrizione quanto alle dimensioni della produzione zootecnica o al numero di animali. Si garantisce così in linea di principio la stessa protezione nelle grandi e piccole aziende.
Il transito di animali sul territorio svizzero è regolamentato dal cosiddetto allegato veterinario dell'accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (allegato 11; RS 0.916.026.81) inserito nel quadro dei Bilaterali I. In base all'allegato, la possibilità di transito in Svizzera di bovini, ovini, caprini e suini è limitata al traffico ferroviario o aereo. Questa normativa dovrà essere rispettata anche nell'ambito dei negoziati con l'UE relativi a un accordo nel settore agricolo e alimentare.
Alla luce di quanto precede, non riteniamo necessario elaborare un rapporto sulle conseguenze di un accordo di libero scambio per la protezione dei nostri animali da reddito.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.