08.3702 · Mozione · 2008-10-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2006, del terzo pacchetto della revisione della LPP, gli istituti di previdenza non registrati possono proporre diverse strategie d'investimento. Per permettere la scelta di strategie più flessibili (art. 1 cpv. 3 LPP in combinato disposto con l'art. 1e OPP 2) bisogna adeguare le disposizioni determinanti della legge sul libero passaggio (art. 15 cpv. 2 e 17 LFLP).
Begründung
Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 LPP possono proporre strategie d'investimento più o meno rischiose. L'assicurato sceglie una delle strategie proposte. Tuttavia, visto che le disposizioni della LFLP (in particolare l'obbligo per l'istituto di previdenza di versare la prestazione minima prevista all'art. 17 LFLP) devono comunque essere rispettate, il margine di manovra si riduce. Per agevolare la scelta di strategie più flessibili è quindi necessario apportarvi una correzione.
Secondo il sistema attuale, il rischio più elevato dovuto alla scelta di una determinata strategia d'investimento è assunto dall'istituto di previdenza, che è tenuto a rispettare le disposizioni sull'ammontare della prestazione di uscita, in particolare quelle concernenti l'importo minimo giusta l'articolo 17 LFLP e il tasso d'interesse previsto all'articolo 6 capoverso 2 OLP, a prescindere dal valore dell'investimento al momento dell'uscita dell'assicurato. Nel diritto sul libero passaggio, contrariamente a quanto avviene nel diritto in materia di previdenza professionale, non viene fatta nessuna differenza tra prestazioni di uscita obbligatorie e sovraobbligatorie, anche se il tasso d'interesse minimo LPP giusta l'articolo 15 LPP in combinato disposto con gli articoli 49 capoverso 2 LPP e 89bis capoverso 6 CC è limitato alla parte obbligatoria della previdenza professionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è d'accordo con l'autore della mozione. In realtà vi è una discrepanza tra la possibilità di adottare una strategia d'investimento più rischiosa giusta l'articolo 1e OPP 2 e la garanzia che gli istituti di previdenza devono offrire giusta l'articolo 17 LFLP. Il Consiglio federale ritiene inique le conseguenze che ne derivano: non è accettabile che, al momento dell'uscita dall'istituto, gli assicurati che hanno scelto una strategia d'investimento più rischiosa beneficino, nel migliore dei casi, di un rendimento superiore alla media, ma in caso di rendimento negativo non partecipino interamente alle perdite, in quanto hanno diritto alle prestazioni d'entrata che hanno portato con sé, compresi gli interessi. In tali casi le perdite devono essere assunte dall'istituto di previdenza e in definitiva dagli assicurati rimasti. Il Consiglio federale è quindi disposto ad apportare le necessarie modifiche alla legge sul libero passaggio.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.