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08.3729 · Interpellanza · 2008-10-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Lo scorso agosto il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e la Polizia giudiziaria federale (PGF) hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso la società Alstom, arrestando un ex collaboratore. Motivazione: sussisteva il forte sospetto di amministrazione infedele, corruzione e riciclaggio di denaro. Se tale sospetto dovesse essere confermato, una perquisizione, accusa e condanna sarebbero ineccepibili. Tuttavia si impongono alcune domande al Consiglio federale in merito al modo di procedere di MPC e PGF:

1. In che misura sono stati confermati i "forti sospetti" del MPC relativi alle fattispecie penali summenzionate?

2. È consuetudine pubblicare un comunicato stampa in seguito a una perquisizione?

3. È usuale che il MPC fornisca ai giornalisti informazioni più dettagliate di quelle pubblicate nei comunicati stampa, come è evidentemente avvenuto nel presente caso?

4. In caso di denuncia infondata, il MPC o direttamente la Confederazione intendono risarcire la società sospettata per gli eventuali danni? Chi si assume la responsabilità?

5. Quanto durerà tale inchiesta? Il Consiglio federale può perlomeno indicare la durata media delle ultime inchieste?

6. Come giudica il Consiglio federale la pubblicazione delle accuse nell'ottica della imprescindibile presunzione d'innocenza?

7. Condivide l'opinione secondo cui tale pubblicazione può essere considerata una condanna a priori, che può intaccare la reputazione e minacciare l'esistenza di una società che, nota bene, impiega svariate migliaia di persone in Svizzera?

8. È anch'esso dell'avviso che il MPC debba verificare il suo modo di procedere? Sono stati adottati provvedimenti?

Begründung

Finora il Ministero pubblico della Confederazione ha promosso accuse con scarso successo. Quel che resta è una società danneggiata, salita negativamente alla ribalta della cronaca all'epoca del sospetto. Ma qualora l'accusa proclamata a gran voce non dovesse venir confermata, se ne concluderà che il MPC mette in difficoltà imprese corrette, mentre non è in grado di accusare quelle colpevoli. Agendo in questo modo, il MPC non fa che mettere a repentaglio la sicurezza della piazza economica svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

1. In caso di sufficienti indizi di un reato sottostante alla giurisdizione federale, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ordina l'apertura di un'indagine di polizia giudiziaria ed è tenuto ad accertare, eseguendo atti d'inchiesta previsti dal-la procedura penale, se gli indizi in suo possesso possono essere corroborati o confutati (a favore quindi della persona sospettata). Non si stilano tuttavia statistiche sulla frequenza con cui i "forti sospetti" di amministrazione infedele, corruzione e riciclaggio di denaro che hanno indotto il MPC a eseguire atti d'indagine sono stati corroborati o confutati.

2./3. Il MPC rilascia comunicati stampa soprattutto nei casi in cui l'interesse pubblico è notevole e i media hanno già trattato l'argomento. Il MPC può così contrastare congetture fuori luogo, speculazioni e dicerie. Oltre a rilasciare comunicati stampa di carattere generale che possono interessare l'opinione pubblica, il MPC risponde ai singoli giornalisti che pongono domande. L'informazione del pubblico avviene rispettando lo scopo dell'istruttoria, la presunzione d'innocenza e i diritti delle persone interessate.

4. Eventuali richieste di indennità sono disciplinate dagli articoli 122 e 176 della legge federale sulla procedura penale (RS 312.0). In caso di sospensione del procedimento penale o di assoluzione è possibile, infatti, se l'imputato ne fa domanda, accordargli un'indennità per i danni derivanti dal carcere preventivo o da altri atti dell'istruzione. Sussidiariamente si applicano le disposizioni della legge sulla responsabilità (RS 170.32), secondo cui la Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni. In tal caso la Confederazione ha diritto di regresso contro il funzionario che intenzionalmente o per grave negligenza ha cagionato il danno.

5. L'inchiesta in questione è stata avviata il 9 dicembre 2004, sospesa provvisoriamente il 13 ottobre 2006 e riaperta il 16 ottobre 2007 in seguito alla scoperta di nuovi elementi.

La durata di un procedimento dipende da numerosi criteri quali la complessità dei fatti, il tipo e il numero di atti d'indagine, il comportamento dell'imputato o di altre parti in causa, l'esecuzione spesso lunga e complicata dell'assistenza giudiziaria in Stati stranieri e il carico di lavoro delle autorità che partecipano al processo penale. Non è quindi possibile fornire un computo eloquente della durata media di un procedimento penale del MPC. Questi è tuttavia tenuto all'obbligo di celerità processuale. Le autorità giudiziarie di sorveglianza ne verificano l'osservanza.

6./7. L'informazione del pubblico in merito alle inchieste in corso è parte integrante dell'attività tecnica del MPC e non può essere controllata dal Consiglio federale. Il MPC, quale autorità preposta al perseguimento penale, prende le decisioni autonomamente e non è vincolato a direttive emanate dall'autorità di nomina. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale sorveglia l'attività tecnica del MPC.

8. Il modo di procedere del MPC nell'ambito delle sue inchieste sottostà al controllo e alla verifica costanti dell'autorità di sorveglianza tecnica, ossia la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Risposta del Consiglio federale.